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Sentenza

Sentenza n. 9034/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento e declaratoria di nullità o di illegittimità e quindi annullamento, del rifiuto del visto d'ingresso nel territorio italiano del ricorrente n. -OMISSIS- da parte dell'Ambasciata d'Italia Dhaka.

Giustizia amministrativa202300867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del visto d'ingresso in Italia adottato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto d'ingresso, chiedendone la declaratoria di nullità o illegittimità e il conseguente annullamento. Il Ministero ha eccepito la nullità della procura alle liti rilasciata all'estero, in quanto priva della legalizzazione da parte dell'autorità diplomatica italiana competente. Il Collegio ha assegnato alle parti un termine per interloquire sull'eccezione, ma nessuna parte ha depositato osservazioni. Il ricorrente si trovava all'estero e la procura non recava né la legalizzazione consolare italiana né l'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja. La questione concerneva quindi la validità della procura e i limiti territoriali del potere di autenticazione attribuito al difensore dall'ordinamento processuale italiano.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per nullità della procura alle liti. Ha richiamato la disciplina secondo cui la procura rilasciata all'estero deve essere autenticata e legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja, deve essere autenticata da un notaio e munita di apostille. Il potere di autenticazione conferito al difensore dalla legge processuale italiana opera soltanto nel territorio nazionale, poiché deriva dalla legge che disciplina il processo e incontra i limiti territoriali della potestà sovrana dello Stato. Trattandosi inoltre di un potere speciale, esso è soggetto a interpretazione restrittiva e non può essere esteso alla procura sottoscritta all'estero. In assenza della legalizzazione o dell'apostille, e non essendo stata formulata alcuna contestazione o richiesta di regolarizzazione, il giudice non ha potuto riconoscere efficacia validante a mere certificazioni dell'ufficio straniero di provenienza dell'atto. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    Consente il rilascio all'estero di atti con sottoscrizione legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti.

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961

    Per gli Stati aderenti, consente la dispensa dalla legalizzazione consolare mediante autenticazione notarile dell'atto e apposizione dell'apostille.

  • legge 1253/1966

    Ha reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi allo stato di salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, ai fini dell'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il potere di autenticazione della procura alle liti attribuito al difensore dalla legge processuale italiana opera esclusivamente entro il territorio nazionale, perché deriva dalla potestà legislativa e giurisdizionale dello Stato italiano.
  • La procura alle liti sottoscritta all'estero deve essere formata secondo le modalità idonee a garantirne l'autenticità: legalizzazione da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana competente oppure, negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja, autenticazione notarile corredata da apostille.
  • In assenza della legalizzazione consolare o dell'apostille, il giudice amministrativo non può attribuire efficacia validante alla procura estera sulla base di mere certificazioni della cancelleria o dell'ufficio straniero di provenienza dell'atto.
  • Il potere di autenticazione del difensore, avendo natura speciale, deve essere interpretato restrittivamente e non può essere esteso a sottoscrizioni apposte all'estero.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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