Cassazione Civile, Sentenza n. 28428/2023 del 11/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva disatteso la pronuncia di primo grado favorevole agli investitori, ritenendo insussistente o non provata la condotta dissimulatoria del promotore finanziario (Canevari) e la riconducibilità ai medesimi degli “scontrini” con rendicontazioni falsate. Denunciano che la Corte d'appello ha erroneamente ignorato la rilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento penale, della radiazione CONSOB, del recesso della banca, delle risultanze della CTU contabile e delle deposizioni testimoniali, nonché posto indebito onere della prova sugli investitori in violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio e sul nesso causale tra le rappresentazioni infedeli e il danno subito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la sentenza di merito abbia erroneamente disatteso i principi giurisprudenziali sulla rilevanza della sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile e sul riparto dell'onere della prova e del nesso causale nel settore dell'intermediazione finanziaria. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
regolamento 11522/1998 art. 95, comma 1
La presunta violazione dell'art. 95(1) (comportamenti del promotore) è stata al centro del contrasto probatorio: la Corte di Cassazione ha ritenuto che, ove emergano elementi penali e disciplinari (patteggiamento, radiazione CONSOB), tali elementi assumono rilevanza indiziaria grave ai fini civili.
art. 444 c.p.p. e art. 445 c.p.p. (patteggiamento)
La sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento costituisce un importante elemento di prova in sede civile; il giudice civile che intende disconoscerne l'efficacia deve motivare specificamente le ragioni per cui l'ammissione di responsabilità sarebbe insussistente.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, una volta desumibile l'illecito del promotore, grava sul promotore o sulla banca l'onere di provare che le perdite si sarebbero comunque verificate o che il profilo di rischio era osservato.
art. 1223 c.c.
Riferimento ai criteri di quantificazione del danno; impiegato nel quadro delle doglianze ma la decisione di cassazione si focalizza più sul nesso causale e sul riparto probatorio.
art. 1227 c.c.
Richiamato dalla banca in appello in tema di concorso di colpa e quantificazione equitativa del danno; la Corte di Cassazione ha invece ribadito che la prova della responsabilità e del nesso causale non può essere scaricata sui risparmiatori in modo improprio.
art. 2043 c.c. (illecito civile)
Il danno da comportamento illecito del promotore è riconosciuto come azione risarcitoria ordinaria; la Corte ha ribadito il principio del nesso causale tra l'illecito e la perdita patrimoniale.
artt. 2729, 115 e 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione e mezzi di prova)
I ricorrenti hanno invocato violazioni di norme processuali e di riparto probatorio; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze sulla valutazione della prova e sull'errata applicazione dei principi di diritto, giustificando la cassazione.
art. 31 d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
La decisione sottolinea che il TUF e i principi di legittimo affidamento non possono tradursi in un indebito trasferimento sull'investitore dell'onere di prevenire reati posti in essere da promotori infedeli.
Giurisprudenza richiamata: Cass. S.U. n. 17289/2006 e successive (es. n.18363/2017, n.36554/2022)
La Corte ha fatto leva su precedenti consolidati che riconoscono valore probatorio alla sentenza di patteggiamento e stabiliscono la presunzione, salvo prova contraria, del nesso causale tra le condotte ingannevoli del promotore e le perdite dell'investitore.
Massime di principio
- La sentenza penale di patteggiamento ha valore probatorio rilevante nel giudizio civile: se il giudice civile intende disconoscerne l'efficacia deve motivare specificamente.
- In casi di condotta infedele del promotore finanziario (truffa, false rendicontazioni) si presume il nesso causale tra illecito e perdita del capitale; grava sul promotore o sulla banca fornire prova contraria che le perdite si sarebbero comunque verificate o che il profilo di rischio era rispettato.
- Elementi quali la radiazione CONSOB, il recesso della banca, le risultanze di CTU contabili e le testimonianze costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che possono giustificare una responsabilità civile in capo al promotore e alla banca preponente.
- Non è corretto trasferire sull'investitore l'onere di vigilare per prevenire i reati del promotore: il sistema di tutela prevista dal TUF e il principio del legittimo affidamento proteggono l'investitore medio dall'essere gravato di controlli che spettano all'intermediario o al promotore.
- Se una corte d'appello valorizza singoli profili in contraddizione tra loro (es. ammettere mala gestio ma negare la riconducibilità di scontrini) la motivazione può risultare apparente e giustificare intervento di cassazione e rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe, il giudice civile deve valutare complessivamente la prova (penale, disciplinare, tecnica e testimoniale) e applicare il principio secondo cui, in presenza di dolo del promotore, la banca risponde in via di regresso salvo che provi il contrario.
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