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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28427/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Esecuzione su indennizzo assicurativo: Novi ha pignorato i crediti che Coccia vantava nei confronti di UnipolSai. UnipolSai ha reso dichiarazione positiva e ha proposto opposizioni agli atti esecutivi avverso ordinanze di accertamento e assegnazione. Novi ha impugnato in Cassazione la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, deducendo principalmente (motivi 1 e 2) che il difensore di UnipolSai, avv. Vinicio Simoni, si trovava in conflitto di interessi perché aveva difeso anche Coccia nel giudizio di responsabilità professionale (anche in appello), con conseguente nullità del mandato difensivo e della costituzione in giudizio della compagnia. Altri motivi (3-5) riguardavano la qualificazione come vessatoria della clausola di scoperto, la natura di accantonamento vs. pagamento dei €200.000 e la relativa ripartizione dell'onere probatorio. UnipolSai ha proposto ricorso incidentale su questioni contrattuali.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato la sussistenza di un conflitto di interessi dell'avv. Simoni. La Corte ha affermato il principio per cui l'avvocato non può validamente assumere la difesa di parti in conflitto anche se nei giudizi le parti sono costituite separatamente e ha rilevato che il conflitto può sussistere fintantoché non sia definitivo il giudizio sulla responsabilità (anche se la prima sentenza fosse di primo grado e vi fosse appello pendente). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata nella parte in cui ha escluso il conflitto/nullità del mandato e la causa è stata rinviata al Tribunale di Ascoli Piceno ad diverso magistrato perché rivaluti, alla luce dei principi enunciati, la situazione di incompatibilità, l'ammissibilità e il valore probatorio della scrittura privata richiamata e le questioni relative ai €200.000 (accantonamento vs pagamento). I restanti motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha disposto il rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 549 c.p.c.

    Richiamato come riferimento al procedimento sommario per l'accertamento dell'obbligo del terzo pignorato; utilizzato dal giudice dell'esecuzione per l'istruttoria.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma invocata dalle opposizioni agli atti esecutivi proposte da UnipolSai avverso le ordinanze; disciplina l'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato.

  • artt. 543 e ss. c.p.c.

    Richiamati per spiegare la legittimazione straordinaria del creditore a promuovere l'azione di accertamento dell'obbligo di indennizzo nei confronti della compagnia.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla trattazione in camera di consiglio delle questioni procedurali.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per il deposito di memorie e la disciplina della trattazione camerale; la Corte ha applicato le disposizioni procedurali relative alla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 24 codice deontologico

    Riferimento deontologico che vieta all'avvocato di assumere incarichi in conflitto di interessi anche in attività stragiudiziali o in procedimenti distinti; la Corte lo utilizza per rafforzare il principio dell'incompatibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha deciso in relazione ai motivi di cui ai nn. 1-5 del comma 1, accogliendo nominel primo due motivi e assorbendo gli altri.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato nei motivi concernenti la possibile natura vessatoria di clausole contrattuali (scoperto); la Corte ha assorbito l'ulteriore verifica sul merito rimandandola al giudice di rinvio.

  • art. 1342 c.c.

    Collegato all'art. 1341 c.c. sulla approvazione di clausole vessatorie nei contratti; la valutazione rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al potere di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni probatorie rimandandole al giudice di rinvio.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova, invocata nel motivo che censurava l'assunto del Tribunale secondo cui la circostanza della corresponsione dei €200.000 non fosse contestata; la valutazione dell'onere probatorio è rimessa al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Un avvocato non può validamente assumere la difesa di parti il cui interesse è in conflitto, anche se le costituzioni avvengono in giudizi diversi: il divieto vale oltre la mera contemporaneità del mandato e comprende conflitti potenziali.
  • La nullità del mandato difensivo per conflitto di interessi è rilevabile anche d'ufficio e può determinare la nullità o l'inammissibilità degli atti posti in essere dal difensore incompatibile.
  • La cessazione apparente del conflitto non è automatica con una sentenza di primo grado: finché il giudizio non è definitivo (es. appello pendente), il rischio di conflitto può persistere.
  • Se il giudice di merito non valuta adeguatamente fatti decisivi (ad es. durata/estensione del rapporto di difesa, produzione di scritture private, natura di 'accantonamento' vs pagamento) la decisione può essere cassata e rimessa per nuova valutazione istruttoria.
  • Questioni contrattuali (vessatorietà di clausole) e probatorie (chi deve dimostrare il pagamento) devono essere valutate in concreto dal giudice di merito; però la sussistenza di un conflitto di interessi può rendere inammissibili o annullabili atti compiuti dalla parte rappresentata da difensore incompatibile.
  • In casi simili conviene segnalare tempestivamente il conflitto, chiedere l'esclusione del difensore o la nomina di altro difensore, documentare la sovrapposizione dei ruoli e produrre ogni scrittura rilevante (e provarne l'opponibilità).
  • La possibile sanatoria o ratifica del mandato incompatibile deve essere valutata concretamente dal giudice e può impedire effetti di nullità se dimostrata l'effettiva mancanza di pregiudizio o la volontà consapevole della parte assistita.

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