Cassazione Civile, Sentenza n. 28429/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fitto impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla Regione Puglia in conseguenza del fatto di falso ideologico addebitatogli (reato poi dichiarato prescritto in sede penale). I motivi di ricorso principale contestavano: errata valutazione e insufficiente motivazione sulle risultanze probatorie (in particolare le dichiarazioni della testimone Silvia Papini), omesso esame di fatti decisivi, mancanza di prova del danno non patrimoniale e del nesso causale, e vizi nella determinazione equitativa dell'importo liquidato (euro 350.000,00). La Regione ha resistito e ha proposto ricorso incidentale chiedendo, fra l'altro, la riforma della decisione su punti di prova e sulla verifica del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi proposti da Fitto (principalmente perché la censura mirava alla valutazione di merito o alla motivazione, non a profili di diritto sindacabili in cassazione). Tuttavia ha ritenuto fondato il quarto motivo relativo alla liquidazione del danno in via equitativa: la Corte d'appello ha omesso di indicare un parametro monetario collegato alla natura degli interessi lesi e di motivare l'adeguamento numerico che ha condotto alla somma di 350.000 euro. Pertanto tale parte della sentenza è stata cassata e rinviata per nuovo esame limitatamente alla determinazione della misura del danno, salvo conferma delle residue statuizioni. I motivi del ricorso incidentale proposti dalla Regione sono per lo più inammissibili o infondati per difetti di specificazione/documentazione o per essere valutazioni di merito.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
principio generale della responsabilità extracontrattuale come base della domanda di risarcimento per fatto illecito; richiamato a fondamento della pretesa risarcitoria
art. 2059 c.c.
riferito al risarcimento del danno non patrimoniale; la Corte ammette la possibilità di risarcire enti collettivi per lesione dell'immagine e della reputazione
art. 2697 c.c.
onere della prova: utilizzato per valutare l'assetto probatorio e le allegazioni delle parti
art. 1226 c.c.
liquidazione equitativa del danno quando sia impossibile provare esattamente l'ammontare; la Corte richiede che il giudice indichi un parametro monetario e motivi l'adeguamento
art. 2056 c.c.
richiamo alla responsabilità extracontrattuale e alla possibilità di liquidazione equitativa in mancanza di prova puntuale dell'ammontare
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)
art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.
limiti del sindacato in cassazione: il n.3 consente il controllo per violazione di norme di diritto; il n.5 per omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha ritenuto molte censure inammissibili perché miravano a riconsiderare il merito o la valutazione probatoria non sindacabile salvo vizi motivazionali evidenti
art. 101 c.p.c.
richiamato nelle censure incidentali relative alle modalità del contraddittorio e all'assunzione di prove decisive
art. 115 c.p.c.
principio secondo cui il giudice decide sulla base delle prove dedotte dalle parti; la Corte ricorda i limiti per dedurre la violazione di tale norma in cassazione e l'onere di specificare gli atti
art. 132 c.p.c.
richiamato in relazione al requisito della motivazione e ai casi di motivazione carente, contraddittoria o incomprensibile
art. 111 Cost.
richiamato in tema di livello minimo di motivazione richiesto per la decisione giudiziale (garanzia costituzionale del giusto processo)
art. 366 c.p.c.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e obbligo di specificità dei motivi/documenti a supporto; la Corte ha richiamato l'onere di indicare e allegare atti decisivi
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina il merito: in sede di legittimità le doglianze che implicano una diversa valutazione del fatto o della prova sono inammissibili salvo vizio di motivazione o omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Il danno non patrimoniale può essere riconosciuto anche a enti collettivi (es. Regione) per la lesione dell'immagine o reputazione derivante dall'illecito di un proprio organo; può essere provato anche con presunzioni e indici concreti (aspetto soggettivo, contenutistico e funzionale del fatto falso).
- Quando il giudice liquida equitativamente un danno non patrimoniale (art. 1226 e 2056 c.c.) deve: a) individuare un parametro monetario collegato alla natura degli interessi lesi; b) motivare l'adeguamento numerico tramite fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui; l'assenza di tale percorso motivazionale è causa di cassazione.
- Chi impugna in cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza e specificità (art. 366 c.p.c.): deve indicare precisamente atti e documenti posti a fondamento della censura; la mancata indicazione può portare all'inammissibilità del motivo incidentale.
- Nel giudizio di rinvio (o in giudizio di merito) è compito del giudice valutare la congruità e l'attendibilità delle prove; la parte insoddisfatta dalla valutazione può censurare la motivazione in cassazione solo nei limiti strettamente previsti dalla legge.
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