Prescrizioni del Garante n. 433 del 17/07/2025
Provvedimento del 17 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che il titolare di un’autorimessa a Napoli utilizzava un impianto di videosorveglianza attivo e funzionante senza idonei cartelli informativi e con telecamere in grado di riprendere ampi spazi della pubblica via. La condotta è stata ritenuta illecita per violazione dei principi di liceità e trasparenza, nonché per mancanza di una valida base giuridica per le riprese eccedenti i confini dell’area da proteggere. Il provvedimento dichiara l’illiceità del trattamento e dispone la pubblicazione sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno.
Parking del Golfo srl: videosorveglianza in autorimessa con riprese sulla pubblica via e assenza di informativa ai sensi degli artt. 5, 6 e 13 GDPR
Videosorveglianza illecita in autorimessa con riprese sulla pubblica via
Il provvedimento riguarda la società titolare dell’autorimessa "Parking del Golfo" a Napoli e trae origine da un accertamento della Polizia Locale, che aveva riscontrato un impianto di videosorveglianza attivo, con riprese idonee a intercettare anche porzioni di strada pubblica, in assenza di adeguata segnaletica informativa.
Fatti e avvio del procedimento
Con nota dell’8 marzo 2025, il Comando della Polizia Locale del Comune di Napoli ha trasmesso al Garante il verbale di accertamento eseguito presso l’esercizio di autorimessa. Nel verbale si dava atto della presenza di 9 telecamere dome, di cui 2 esterne, e della loro effettiva operatività. Le riprese erano tali da identificare passanti sulla pubblica via, dipendenti e avventori all’interno dell’autorimessa. Veniva inoltre rilevata l’assenza di cartelli informativi sia all’esterno sia all’interno della struttura.
Sulla base di tale comunicazione, l’Ufficio ha notificato al titolare l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice. Il titolare non ha presentato scritti difensivi.
Quadro normativo richiamato
Il Garante ricorda che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza integra un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare, in particolare:
- il principio di liceità e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR;
- il principio di minimizzazione, richiamato nel provvedimento come art. 5, par. 1, lett. c), GDPR;
- l’obbligo di fornire agli interessati un’informativa adeguata ai sensi dell’art. 13 GDPR.
Sono richiamati anche il provvedimento generale dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza e le Linee guida EDPB n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, che prevedono un sistema informativo su due livelli e la necessità di posizionare i cartelli in modo ben visibile prima dell’accesso all’area sorvegliata.
Valutazione del Garante
Dalla documentazione istruttoria, in particolare dal verbale e dalle fotografie, è emerso che l’impianto:
- era attivo e funzionante;
- era privo di idonei cartelli informativi;
- era idoneo a riprendere ampi spazi della strada pubblica.
Secondo il Garante, la ripresa di spazi ultronei rispetto agli ambiti consentiti ha determinato un trattamento di dati non sorretto da una base giuridica, con violazione dell’art. 6 GDPR. La mancata presenza di cartelli e la conseguente assenza di un’adeguata informazione agli interessati hanno inoltre comportato la violazione dell’art. 13 GDPR e del principio di trasparenza.
Esito e disposizioni finali
L’Autorità ha quindi dichiarato l’illiceità del trattamento ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 GDPR, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 13 GDPR.
Nel testo fornito non risultano riportati:
- una sanzione pecuniaria;
- misure correttive specifiche o prescrizioni operative.
Sono invece disposte:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.
È infine indicata la possibilità di ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da una segnalazione del Comando della Polizia Locale del Comune di Napoli, che aveva accertato presso l’autorimessa "Parking del Golfo" la presenza di 9 telecamere dome, di cui 2 esterne, funzionanti e idonee a riprendere e identificare passanti sulla pubblica via, dipendenti e avventori. Nel verbale era inoltre segnalata l’assenza di cartelli informativi sia all’esterno sia all’interno dell’autorimessa.
Norme e principi richiamati
Il Garante ricorda che la videosorveglianza costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, GDPR e deve rispettare i principi di liceità e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c). Viene richiamato l’obbligo informativo ex art. 13 GDPR, oltre alle indicazioni del provvedimento generale dell’8 aprile 2010 e alle Linee guida EDPB n. 3/2019 sui sistemi video.
Violazioni accertate
Dall’istruttoria è emerso che l’impianto era attivo, privo di idonei cartelli informativi e capace di riprendere ampi spazi di strada pubblica, quindi oltre l’area strettamente pertinente alla protezione dell’autorimessa. Il Garante ha ritenuto che tale estensione comportasse un trattamento non sorretto da una base giuridica ai sensi dell’art. 6 GDPR e, al tempo stesso, una violazione dell’art. 13 GDPR per mancata informazione agli interessati.
Esito del provvedimento
L’Autorità ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 GDPR, l’illiceità del trattamento effettuato dal titolare in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 13 GDPR. Il testo fornito non riporta una sanzione pecuniaria o ulteriori misure correttive specifiche, ma dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità.
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