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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10365/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente, censurando sia la decisione sul merito (la CTR aveva ritenuto che la stabile organizzazione italiana non svolgesse attività negoziale autonoma ma solo attività di supporto alle vendite) sia la valutazione sul regime dei termini (decadenza del potere d'accertamento e applicabilità del cosiddetto "raddoppio dei termini" previsto dalle norme transitorie). L'Agenzia deduce inoltre violazioni relative alla valutazione delle presunzioni e all'omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale dell'Agenzia e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della contribuente. In motivazione la Corte ha ritenuto infondati i motivi attinenti al merito, valutando congrua e non parvente la motivazione della CTR: i giudici di merito avevano adeguatamente considerato la prova (dichiarazioni dei grossisti e documentazione) ritenendo che la stabile organizzazione svolgesse prevalentemente attività di supporto, senza compiere negoziazioni autonome o concludere contratti. I rilievi dell'Agenzia circa la violazione dei criteri di presunzione (art. 2729 c.c.) sono stati esclusi come mera diversa valutazione dei fatti, inammissibile in Cassazione. Quanto alla questione del "raddoppio dei termini" e del regime transitorio, la Corte ha osservato che, essendo state rigettate le doglianze sul merito (una delle due ratio decidendi), il motivo attinente alla prima ratio non poteva comunque condurre alla cassazione della sentenza; da qui il rigetto complessivo del ricorso. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 11 Preleggi

    Richiamato nei termini generali per i principi di applicazione delle norme; la Corte lo menziona nell'ambito delle censure procedurali rispetto ai termini di accertamento

  • art. 43 d.p.r. n. 600/1973

    Norma sui termini di decadenza per l'accertamento IRES; la questione del "raddoppio dei termini" e del regime transitorio è stata sollevata dall'Agenzia ma il giudizio di merito che ha ritenuto infondati gli altri motivi ha reso ininfluente la censura su questo articolo

  • art. 57 d.p.r. n. 633/1972

    Norma sui termini relativi all'IVA; richiamata insieme all'art. 43 per la doglianza sul raddoppio dei termini

  • art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    Norma che ha introdotto il raddoppio dei termini per specifici casi; l'Agenzia ha invocato il regime transitorio di questa disposizione per sostenere la persistenza del potere d'accertamento

  • art. 1, comma 132, l. n. 208/2015

    Disposizione normativa di raccordo sul raddoppio dei termini e sulle condizioni (denuncia penale, termini ordinari), invocata dall'Agenzia per legittimare l'accertamento notificato nel 2013

  • art. 2729 c.c.

    Regole sulla presunzione in materia probatoria; la Cassazione ha ricordato che la censura in Cassazione non può consistere in una mera diversa valutazione probabilistica dei fatti rispetto al giudice di merito

  • art. 162 TUIR

    Riferimento alla disciplina tributaria relativa alle rettifiche e alle presunzioni fiscali; invocata dalla parte erariale nella contestazione sulla sussistenza di attività negoziale della stabile organizzazione

  • art. 5, l. n. 763/1985

    Norma richiamata in relazione ai criteri probatori o di qualificazione delle attività, evocata dalla parte ma non ritenuta valsa a sovvertire la valutazione di merito

  • art. 360 c.p.c. (n. 4 e n. 5)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (omessa motivazione, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha dichiarato infondati e/o inammissibili i motivi basati su carenza motivazionale e su omissione di fatti decisivi perché la CTR aveva dato motivazione adeguata e aveva considerato i fatti ritenuti decisivi

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Principi sul libero convincimento del giudice e sull'onere della motivazione in fatto; la Corte ha ribadito che il giudice di merito non è tenuto a illustrare ogni singola prova ma a indicare gli elementi essenziali che fondano la decisione

Massime di principio

  • Se una sentenza di merito si regge su più "rationes decidendi" il ricorso in Cassazione deve, per interesse, attaccare tutte le ragioni: se ne resiste una, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o rigettato per difetto d'interesse rispetto alle altre
  • La Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: una diversa inferenza probabilistica o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto al giudice di merito è, di regola, inammissibile se non accompagnata dalla violazione di regole di diritto (art. 2729 c.c. invocato impropriamente non basta)
  • Il giudice di merito è libero di scegliere le prove ritenute più attendibili e non è obbligato a esaminare o commentare ogni singolo elemento probatorio; è sufficiente una motivazione logica, anche sintetica, che esponga gli elementi essenziali alla decisione
  • Per provare l'esistenza di una stabile organizzazione quale centro di dirette negoziazioni e conclusione di contratti è necessaria prova specifica e congrua (documenti, dichiarazioni che attestino poteri negoziali effettivi come autonomia di scontistica, capacità di concludere contratti); l'attività di supporto, promozione o assistenza alla clientela non è di per sé sufficiente
  • Le questioni relative a termini e decadenze (compreso il "raddoppio dei termini") possono diventare irrilevanti se la decisione viene sorretta da una diversa e autonoma ragione di diritto o di fatto ritenuta definitiva dal giudice
  • In fase di impugnazione è strategico formulare censure che colpiscano tutte le possibili rationes decidendi della pronuncia impugnata; lasciare indifesa una delle ragioni può determinare il rigetto del ricorso anche quando altre censure appaiono fondate

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