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Legge

L.R. Lazio 10/2003

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. Disposizioni transitorie.(1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 10/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 10/2003 modifica la l.r. 29/1997 sulle aree naturali protette, per rafforzarne la valorizzazione, la gestione e il coordinamento con la normativa comunitaria. Prevede inoltre norme transitorie sul rinnovo di consigli direttivi, collegi dei revisori e direttori degli enti di gestione, con termini fissati al 31 ottobre 2003 e successivi 90 giorni.

Modifiche alla disciplina regionale delle aree naturali protette del Lazio e disposizioni transitorie sugli organi di gestione

Modifiche alla disciplina regionale delle aree naturali protette del Lazio

La legge regionale del Lazio n. 10 del 2 aprile 2003 interviene sulla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, relativa alle aree naturali protette regionali. L’obiettivo è ampliare le forme di valorizzazione dell’ambiente, migliorare la gestione delle aree protette e favorire uno sviluppo compatibile con la tutela delle risorse ambientali, anche in attuazione della normativa comunitaria.

Interventi di modifica sulla legge regionale n. 29 del 1997

Il provvedimento opera una revisione estesa della disciplina delle aree naturali protette, sostituendo integralmente o modificando numerose disposizioni della l.r. 29/1997, tra cui parti del Capo I e diversi articoli dedicati ai principi generali, alla gestione, agli organi degli enti, ai procedimenti e ad altri aspetti organizzativi e funzionali.

Nel testo consolidato fornito, molte delle nuove formulazioni risultano omissate; resta comunque chiaro che la legge del 2003 ha inciso in modo organico sulla struttura della normativa del 1997, aggiornandone l’impianto per adeguarlo a esigenze di tutela, valorizzazione e gestione più efficiente delle aree protette regionali.

Disposizioni transitorie sugli organi degli enti di gestione

La legge disciplina il rinnovo degli organi degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, con regole transitorie per assicurare la continuità amministrativa fino al subentro dei nuovi organi.

  • I consigli direttivi e i collegi dei revisori dei conti in carica, scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della legge devono essere rinnovati entro il 31 ottobre 2003, secondo gli articoli 14 e 15 della l.r. 29/1997 come modificati.
  • Fino all’insediamento dei nuovi organi, i consigli direttivi e i collegi dei revisori continuano a svolgere le loro funzioni.
  • I direttori in carica degli enti di gestione devono essere rinnovati entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per il rinnovo degli organi collegiali, nel rispetto dell’articolo 24 della l.r. 29/1997 come modificato.
  • I direttori in carica alla data di entrata in vigore della legge decadono alla data del rinnovo dei direttori e i relativi contratti individuali si risolvono di diritto.

Entrata in vigore e attualità della norma

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, avvenuta il 19 aprile 2003. Le disposizioni transitorie hanno però efficacia limitata nel tempo e risultano ormai esaurite. In ragione del loro carattere temporaneo e della risalenza dell’intervento, l’atto è oggi sostanzialmente obsoleto ai fini applicativi.

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