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Legge

L.R. Lazio 11/2003

Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 11/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 11/2003 sostiene progetti comunali di valorizzazione turistico-ambientale nei bacini lacuali, con interventi di restauro, recupero e riqualificazione di luoghi e beni ambientali e culturali. Prevede presentazione del progetto preliminare entro 30 giorni dall’entrata in vigore, contributi erogati in parte anticipata e copertura finanziaria per gli esercizi 2003-2004. La disciplina aveva dunque applicazione legata a un programma finanziario limitato nel tempo.

Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali

Promozione e valorizzazione dei bacini lacuali

La legge regionale del Lazio disciplina un intervento di sostegno ai progetti comunali di valorizzazione turistico-ambientale dei bacini lacuali. L’obiettivo è qualificare e sviluppare l’offerta turistica attraverso opere di restauro, recupero e valorizzazione di luoghi e beni ambientali e culturali.

Finalità e ambito dell’intervento

La Regione favorisce iniziative di iniziativa comunale nel territorio dei bacini lacuali. Gli interventi devono essere orientati alla promozione turistica e alla valorizzazione ambientale e culturale, con una funzione di miglioramento complessivo del contesto lacuale.

Contenuti dei progetti di riqualificazione

Nella prima fase di attuazione, la Regione promuove progetti di riqualificazione che prevedano:

  • maggiore fruibilità degli spazi urbani;
  • pedonalizzazione esclusiva delle aree interessate;
  • realizzazione di zone destinate a spettacoli e rappresentazioni varie.

Procedura per accedere al contributo

Per ottenere il contributo, il comune deve presentare all’assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, il progetto preliminare delle opere da realizzare, corredato da una relazione dettagliata.

Erogazione dei finanziamenti

Il finanziamento al comune interessato è erogato:

  • per il 10% entro 30 giorni dalla data di esecutività della determinazione del direttore della struttura regionale competente relativa all’impegno della spesa;
  • per la restante parte secondo le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale Lazio 26 giugno 1980, n. 88, e successive modifiche.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa complessiva di euro 1.430.000,00, suddivisa in:

  • euro 860.000,00 per l’esercizio 2003;
  • euro 570.000,00 per l’esercizio 2004.

La copertura è assicurata mediante utilizzo della corrispondente dotazione finanziaria prevista nel capitolo T28501, lettera b), elenco 4 del bilancio regionale, e, per la cassa 2003, mediante riduzione dello stanziamento dell’UPB T25 per euro 860.000,00.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La disciplina finanziaria è tuttavia concentrata sugli esercizi 2003 e 2004, quindi il suo ambito operativo è legato a un periodo ormai concluso.

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