L.R. Lazio 7/2003
Istituzione di un fondo di solidarietà in favore delle famiglie di cittadini del Lazio appartenenti alle strutture operative di protezione civile, deceduti nell'ambito di operazioni di soccorso (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio istituisce un fondo di solidarietà per i familiari degli operatori di protezione civile deceduti durante operazioni di soccorso. Prevede un sussidio triennale e un contributo annuo di 3.000 euro per ciascun figlio per gli studi, con regole su beneficiari, importi, domanda entro 90 giorni e disciplina transitoria per i decessi dal 1° gennaio 2000.
Fondo di solidarietà per le famiglie di operatori di protezione civile deceduti in soccorso nel Lazio
Fondo di solidarietà per le famiglie di operatori di protezione civile deceduti
La legge della Regione Lazio istituisce un fondo di solidarietà per sostenere i familiari dei cittadini residenti nella regione appartenenti alle strutture operative di protezione civile deceduti nell’ambito di operazioni di soccorso. L’intervento ha finalità sia di supporto economico immediato sia di sostegno alle spese di istruzione e studio dei figli.
Ambito di applicazione e nozioni rilevanti
La disciplina si applica ai decessi avvenuti nell’ambito di “operazioni di soccorso”, intese come interventi diretti a garantire alla popolazione forme di prima assistenza in caso di eventi naturali, calamitosi connessi all’attività umana, eventi urbani, catastrofi e calamità naturali. Sono equiparate alle operazioni di soccorso anche le attività di simulazione dell’emergenza, comprese prove di soccorso ed esercitazioni di protezione civile.
Le strutture operative di protezione civile comprendono, tra gli altri, vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato, volontariato, Croce Rossa Italiana, servizio sanitario nazionale, CNSA-CAI, forze di polizia, forze armate, comunità scientifica, personale degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche coinvolte negli interventi.
Beneficiari
Possono accedere ai benefici previsti:
- il coniuge superstite convivente, non separato né divorziato; in caso di separazione o divorzio, solo se dimostra di percepire assegno alimentare disposto dall’autorità giudiziaria, tale da costituire l’unica fonte di sostentamento, oppure assegno per i figli;
- in assenza del coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, con esclusione di quelli che contraggano matrimonio nel periodo di erogazione dei benefici.
Contenuto del fondo: sussidio e sostegno allo studio
Il fondo è composto da due misure principali:
- un sussidio economico da erogare per i tre anni successivi al decesso, per consentire al coniuge e ai figli di riorganizzare la propria vita in condizioni dignitose;
- un contributo per istruzione e studio pari a 3.000 euro annui per ciascun figlio del deceduto, per l’intera durata dei corsi regolari, compresi gli studi universitari limitatamente alla durata ordinaria del corso.
Per i figli disabili che non frequentano corsi regolari, il contributo è comunque riconosciuto per cinque anni.
Criteri di quantificazione del sussidio
Il sussidio è riconosciuto tenendo conto della composizione del nucleo familiare e indipendentemente dal reddito del deceduto. La misura varia in base alla situazione del coniuge superstite:
- se è presente solo il coniuge, privo di reddito, il sussidio è di 15.000 euro, aumentato di 2.000 euro per ogni figlio convivente;
- se il coniuge ha un proprio reddito non superiore a 2.840,51 euro, il sussidio è di 15.000 euro, più 2.000 euro per ogni figlio convivente;
- se il reddito del coniuge è superiore a 2.840,51 euro ma non a 15.000 euro, il sussidio corrisponde alla differenza tra 15.000 euro e il reddito percepito, oltre a 2.000 euro per ogni figlio convivente;
- se il reddito del coniuge supera 15.000 euro, non spetta alcun sussidio, salvo 2.000 euro per ogni figlio convivente.
Gestione e procedura per la domanda
La gestione del fondo è affidata alla struttura dell’assessorato regionale competente in materia di interventi socio-assistenziali. I soggetti aventi diritto devono presentare domanda entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento; l’istruttoria è svolta dalla struttura competente, sentita quella dell’assessorato regionale competente in materia di protezione civile.
Rivalutazione degli importi
Gli importi dei benefici e i limiti di reddito sono soggetti a revisione triennale in base all’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
Regime transitorio
In prima applicazione, possono accedere al fondo anche i familiari dei cittadini appartenenti alle strutture operative regionali di protezione civile deceduti a seguito di interventi di soccorso verificatisi dal 1° gennaio 2000 fino alla data di entrata in vigore della legge. Per questi casi la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Aspetti finanziari
Per l’esercizio 2003 gli oneri sono valutati in 50.000 euro e gravano sulla pertinente unità previsionale di base per gli interventi socio-assistenziali, con istituzione di un apposito capitolo di bilancio. Per gli anni successivi la quantificazione è demandata alla legge di bilancio. La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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