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Legge

L.R. Lazio 9/2003

Istituzione dell'agenzia regionale per la mobilità (AREMOL) (1) (1a)

Normativa regionaleL.R. Lazio 9/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’AREMOL, ente strumentale della Regione Lazio per supportare programmazione, pianificazione e controllo del trasporto pubblico locale, definendone organi, funzioni, personale, risorse e controlli. È stata poi soppressa dal 1° ottobre 2019 con trasferimento delle funzioni alla direzione regionale competente; la legge risulta abrogata secondo la nota richiamata.

Istituzione dell’AREMOL per il supporto alla programmazione del trasporto pubblico locale nel Lazio

Istituzione dell’AREMOL e finalità

La legge regionale del Lazio istituisce l’AREMOL, ente strumentale regionale dotato di personalità giuridica e di autonomia statutaria, amministrativa, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile. L’agenzia nasce per fornire alla Regione e agli enti locali supporto tecnico-operativo nella programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per l’analisi costante della mobilità, delle reti, delle infrastrutture, della qualità dei servizi, della sicurezza e dell’impatto ambientale del sistema dei trasporti.

Competenze e attività

L’AREMOL svolge un’ampia gamma di attività in materia di trasporto pubblico locale e mobilità regionale. In particolare:

  • elabora lo schema del piano regionale dei trasporti secondo parametri di compatibilità ambientale;
  • predispone il programma triennale del trasporto, con criteri per ridurre congestione e inquinamento;
  • determina il costo economicamente sufficiente di produzione dei servizi di trasporto;
  • redige il rapporto annuale sullo stato della mobilità e il conto regionale dei trasporti;
  • rileva e analizza la domanda di mobilità dei cittadini e sviluppa modelli di simulazione;
  • formula proposte su sistemi tariffari e integrazione modale e tariffaria;
  • elabora studi sulla rete dei servizi minimi di trasporto, con attenzione alle tecnologie meno impattanti;
  • analizza i costi di produzione e organizzazione dei servizi;
  • cura le procedure di affidamento dei servizi, con predisposizione di bandi, capitolati e contratti tipo;
  • gestisce i contratti di servizio di competenza regionale e verifica la parità di trattamento degli utenti;
  • formula proposte per il riparto dei finanziamenti regionali al TPL;
  • propone piani di investimento negli accordi di programma regionali;
  • presta assistenza agli enti locali, esprime pareri e svolge studi, ricerche e proposte sugli obblighi regionali derivanti dalla normativa comunitaria.

La legge prevede inoltre attività di studio per il contenimento dell’inquinamento atmosferico prodotto dai trasporti, formazione del personale regionale, seminari e conferenze, consulenze e prestazioni onerose a terzi. È poi aggiunta la funzione di programmazione e coordinamento degli interventi regionali a sostegno del car sharing per la mobilità sostenibile.

Organi dell’ente

Gli organi istituzionali dell’AREMOL sono:

  • il presidente;
  • il consiglio di amministrazione;
  • il collegio dei revisori.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri eletti dal Consiglio regionale ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il presidente rappresenta l’ente e può adottare deliberazioni urgenti da sottoporre a ratifica. Il consiglio di amministrazione è l’organo di alta amministrazione: adotta statuto, regolamenti, dotazione organica, bilanci, programmi, relazione annuale e nomina il direttore.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale richiamata. Il collegio elegge al proprio interno il presidente, esercita le funzioni previste dalla normativa regionale vigente e riferisce semestralmente al presidente dell’AREMOL e alla Giunta regionale sui risultati del controllo contabile e finanziario.

Incompatibilità, durata delle cariche e indennità

La legge richiama le incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale e vieta, in particolare, la nomina di soggetti che ricoprono o hanno ricoperto ruoli apicali in Regione o negli enti locali, dirigenti di aziende di trasporto, amministratori di soggetti fornitori dell’AREMOL, dipendenti regionali addetti alla vigilanza e componenti di organi di organizzazioni professionali o sindacali del settore.

Gli organi istituzionali durano in carica per il mandato del Presidente della Giunta regionale che li ha costituiti e possono essere rinominati una sola volta. Restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi, che devono essere eletti e costituiti entro 45 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio e della nuova Giunta regionali. Le indennità sono determinate secondo la disciplina regionale sugli enti dipendenti.

Direttore e gestione amministrativa

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione tramite selezione tra laureati con comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse e nel settore del trasporto pubblico. L’incarico è a tempo determinato, fino a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e comunque cessa con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Al direttore spettano la direzione e il coordinamento delle strutture, la formulazione di proposte al consiglio, la gestione delle risorse assegnate, l’organizzazione delle strutture e il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo regolamento, oltre al potere di promuovere o resistere in giudizio e di conciliare e transigere.

Statuto, regolamenti e programmazione

Lo statuto deve essere adottato entro sei mesi dalla prima costituzione del consiglio di amministrazione; entro i sei mesi successivi all’approvazione dello statuto devono essere adottati i regolamenti organizzativi e contabili. Statuto e regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. In caso di inerzia, la Giunta esercita poteri sostitutivi.

L’attività dell’AREMOL è definita mediante un programma pluriennale articolato in programmi annuali. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta tali programmi nel rispetto dei criteri regionali. I programmi indicano obiettivi, priorità, tempi, risorse, progetti, mezzi e modalità di verifica dei risultati. Sono approvati dal Consiglio regionale insieme ai bilanci di previsione riferiti ai medesimi anni.

Bilancio, patrimonio e personale

Il bilancio di previsione, le variazioni, gli assestamenti e il rendiconto generale sono adottati dal consiglio di amministrazione con il parere del collegio dei revisori e approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Al bilancio sono allegati i programmi di attività; al rendiconto è allegata la relazione annuale.

Il patrimonio dell’AREMOL è composto da beni immobili e mobili inventariati; la Regione trasferisce i beni necessari entro 90 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di adozione della dotazione organica e può concedere ulteriori beni in uso o comodato.

L’ente si avvale di personale di ruolo, di personale trasferito o comandato da altre amministrazioni e di personale assunto nei limiti della dotazione organica. È prevista anche la possibilità di ricorrere a esperti con incarichi a tempo determinato. Al personale si applicano, in linea generale, lo stato giuridico, il trattamento economico e quello previdenziale e di quiescenza previsti per il personale regionale.

Risorse finanziarie

Le risorse dell’AREMOL comprendono:

  • finanziamenti annuali regionali per le spese di funzionamento;
  • finanziamenti annuali regionali per le attività, sulla base del programma annuale;
  • finanziamenti annuali regionali per il personale;
  • proventi delle attività svolte;
  • finanziamenti e contributi di enti pubblici e privati;
  • rendite e proventi derivanti dai beni patrimoniali.

Poteri di direttiva, vigilanza, controllo e sanzioni interne

La Giunta regionale esercita direttiva, vigilanza e controllo sull’AREMOL. Può emanare direttive, valutare l’uso delle risorse sulla base delle relazioni annuali e semestrali, chiedere atti e disporre ispezioni, nonché esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia, previo invito a provvedere entro un termine congruo.

La Giunta può anche:

  • disporre la decadenza dei singoli componenti del consiglio di amministrazione per assenze ingiustificate reiterate;
  • disporre la decadenza dell’intero consiglio per ripetute violazioni di norme e direttive regionali o gravi disfunzioni, nominando contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri;
  • disporre la decadenza di uno o più revisori per gravi e reiterate inadempienze, compresa l’assenza ingiustificata alle sedute;
  • esercitare il controllo di legittimità sui regolamenti.

Disposizioni transitorie

Nella fase di prima applicazione, in attesa del regolamento organizzativo, l’AREMOL si avvale di personale della direzione regionale dei trasporti distaccato con provvedimento del direttore della struttura. Fino all’insediamento del consiglio di amministrazione, le funzioni di competenza di tale organo sono svolte dall’assessore regionale competente in materia di trasporti.

Sostituzione normativa e soppressione dell’ente

La legge modifica la disciplina del trasporto pubblico locale contenuta nella l.r. 30/1998, sostituendo un comma dell’articolo 30 con un testo omissis nel consolidato fornito.

Secondo la nota finale, dal 1° ottobre 2019 l’AREMOL è stata soppressa e le relative funzioni sono trasferite alla direzione regionale competente in materia di trasporti; inoltre la presente legge risulta abrogata dalla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di trasferimento delle funzioni. Pertanto la disciplina ha oggi rilievo solo storico e non operativo.

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