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Sentenza

Sentenza n. 885/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio di visto d’ingresso

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-inadempimento dell’amministrazione sulla domanda di rilascio di un visto d’ingresso, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato l’11 aprile 2026 e depositato il 10 maggio 2026. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., che il deposito era avvenuto oltre il termine dimezzato applicabile al rito sul silenzio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. Ha rilevato che il ricorso, notificato l’11 aprile 2026, avrebbe dovuto essere depositato entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a., dimezzato a quindici giorni dall’art. 87, comma 3, c.p.a. per il rito camerale, richiamato dall’art. 117 c.p.a. Poiché il deposito è avvenuto il 10 maggio 2026, oltre il termine dimidiato, il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione si applica il rito camerale con il termine dimezzato per il deposito del ricorso.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso deve essere depositato entro il termine previsto dalla norma, termine che nel caso concreto è stato individuato in trenta giorni dalla notificazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel rito camerale i termini processuali sono dimezzati, sicché il termine di deposito è stato ridotto a quindici giorni.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d’ufficio la questione processuale decisiva e sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a. è dimezzato a quindici giorni in applicazione dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; il deposito successivo rende il ricorso irricevibile.
  • La tardività del deposito del ricorso avverso il silenzio può essere rilevata d’ufficio dal giudice, previa sottoposizione della relativa questione alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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