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Sentenza

Sentenza n. 4229/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 077/2025/CRI (prot. n. 102722 del 15.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva; b) dei provvedimenti del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 50610 del 10.04.2026, n. 50591 del 10.04.2026, n. 50612 del 10.04.2026, n. 50619 del 10.04.2026, n. 50620 del 10.04.2026, n. 50623 del10.04.2026, n. 50624 del 10.04.2026 e n. 50617 del 10.04.2026 con i quali sono state rigettate le istanze di ammissione al contributo per il sub 8, 15, 7, 9, 29, 1, 31, 13 tutte relative alla prat. n. 077/2025/CRI (prot. n. 102722 del 15.10.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalla ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) in subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui: d 1) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle unità immobiliari con difformità conformi al piano urbanistico ed al piano paesaggistico; d 2) non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata; e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato;

Giustizia amministrativa202603612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego totale o parziale del contributo per la riparazione e riqualificazione sismica di un edificio condominiale, nonché, in via subordinata, decreto interministeriale disciplinante il contributo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (Comune concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione comunale che aveva riconosciuto un esito positivo solo parziale alla domanda di contributo e i successivi provvedimenti di rigetto relativi a singole unità immobiliari. Il diniego era motivato dalla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001. Sono stati dedotti incompletezza dell'istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che la documentazione richiesta fosse stata prodotta. In subordine, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento del contributo almeno per le parti comuni dell'edificio, ritenute conformi, e hanno contestato la legittimità del decreto interministeriale nella parte in cui non avrebbe consentito il contributo per immobili con difformità sanabili e l'autonoma erogazione del contributo per le parti comuni condominiali. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse diritti soggettivi patrimoniali; le amministrazioni statali costituite hanno chiesto il rigetto e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La disciplina dell'art. 9-novies del d.l. 76/2024 e del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 configura una fattispecie legale tipica e vincolata: l'amministrazione deve verificare la sussistenza di requisiti e documenti predeterminati, senza esercitare discrezionalità amministrativa nella selezione dei beneficiari. La formazione della graduatoria non trasforma la posizione in interesse legittimo, poiché opera sulla base di criteri oggettivi e costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei in presenza di risorse limitate. Anche la disponibilità finanziaria è stata qualificata come elemento della fattispecie costitutiva del diritto, non come limite esterno all'esercizio di un potere discrezionale. La controversia non rientra inoltre nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica: l'oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-sismica, mentre la verifica dello stato legittimo costituisce solo un presupposto del contributo. L'impugnazione subordinata del decreto interministeriale resta strumentale all'ottenimento del contributo e non costituisce una controversia autonoma su un atto normativo. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024

    La disciplina legislativa del contributo post-sismico costituisce la base di una fattispecie legale tipica e vincolata, fondata sulla verifica di requisiti predeterminati.

  • decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Il decreto individua puntualmente beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, stato legittimo, documentazione, criteri di calcolo, procedimento e graduazione; l'attività comunale è limitata ad accertamenti vincolati.

  • art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Il contributo è subordinato al possesso del titolo abilitativo prescritto o del titolo in sanatoria.

  • art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. 380/2001.

  • art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    i comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall’intervento su edifici con più unità immobiliari abitate

    La graduatoria applica criteri oggettivi predeterminati e costituisce una modalità di attuazione seriale di diritti omogenei, non un esercizio di discrezionalità amministrativa.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    La verifica dello stato legittimo dell'immobile è un presupposto del contributo, ma non trasforma la controversia in una controversia edilizia o urbanistica.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva in materia edilizia e urbanistica non si estende alle controversie sul riconoscimento di contributi post-sismici, il cui oggetto immediato è una provvidenza economica.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei modi e nei termini previsti dalla norma.

  • art. 103 Cost.

    L'estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa alle controversie su sovvenzioni e contributi richiede una specifica scelta legislativa e non è costituzionalmente necessitata.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando la legge e la disciplina attuativa predeterminano beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, documentazione e criteri di graduazione, il riconoscimento di un contributo economico richiede meri accertamenti vincolati e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, non di interesse legittimo.
  • La formazione di una graduatoria non comporta di per sé l'esercizio di discrezionalità amministrativa: se la graduazione avviene mediante criteri oggettivi predeterminati e serve a distribuire serialmente diritti omogenei in presenza di risorse limitate, la posizione del richiedente resta di diritto soggettivo.
  • Quando una prestazione patrimoniale pubblica è finanziata entro un plafond e la disponibilità delle risorse costituisce condizione prevista dalla disciplina attributiva, la provvista finanziaria integra la fattispecie costitutiva del diritto e non rappresenta un limite esterno all'esercizio di un potere discrezionale.
  • Le controversie sul riconoscimento di contributi post-sismici appartengono alla giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione si limita a verificare requisiti vincolanti; esse non rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica, anche se tra i presupposti del contributo figura la verifica dello stato legittimo dell'immobile.
  • La contestazione subordinata della disciplina attuativa del contributo non modifica il riparto di giurisdizione quando è strumentale all'ottenimento della medesima provvidenza economica e non costituisce una controversia autonoma sull'atto normativo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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