Sentenza n. 4152/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del prot. n. -OMISSIS- emesso in data 07.05.2026 dal Questore di -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 12.05.2026, col quale è stato revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- e dell’istanza di aggiornamento n. -OMISSIS- presentata in data 21.08.2025 e contestuale diniego di un permesso di soggiorno ad altro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rigetto dell'istanza di aggiornamento e diniego di rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato dopo una condanna penale definitiva alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi commessi ai danni della compagna convivente, anche in presenza dei figli minori. L'Amministrazione ha fondato la revoca e il diniego sulla valutazione di pericolosità sociale desunta dalla gravità e dalla frequente reiterazione delle condotte, qualificando l'interessato come soggetto violento e prevaricatore. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, lamentando l'omessa valutazione del proprio apporto partecipativo e la mancanza di un formale accertamento della pericolosità sociale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Questura avrebbe dovuto considerare l'inserimento sociale, la durata del soggiorno in Italia e la presenza di figli minori. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 18-bis, comma 4, d.lgs. 286/1998, sostenendo che avrebbero dovuto essere considerate le circostanze attenuanti generiche riconosciute dalla Corte d'appello. Il Ministero si è costituito e ha depositato il provvedimento impugnato e la sentenza penale; il ricorrente non ha prodotto la memoria partecipativa né altri documenti sostanziali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia applicato un automatismo derivante dalla condanna penale, ma abbia svolto una concreta valutazione di pericolosità, basata sulla frequenza e sulle modalità delle condotte violente, commesse anche in presenza dei figli minori. Il primo motivo è stato respinto perché il ricorrente, non avendo prodotto la memoria partecipativa, non ha dimostrato quali elementi favorevoli sarebbero stati omessi dalla Questura; la censura sulla necessità di un formale accertamento della pericolosità è stata dichiarata inammissibile per genericità, non essendo stata indicata né l'autorità competente né la norma che imporrebbe un autonomo provvedimento espresso. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, pur dovendo essere considerati durata del soggiorno e inserimento sociale, il ricorrente non ha dimostrato di avere rappresentato in sede procedimentale elementi concreti idonei a condurre a un diverso esito. Il terzo motivo è stato respinto poiché le attenuanti generiche incidono sulla quantificazione della pena, ma non escludono la gravità del fatto né impediscono la valutazione amministrativa della pericolosità fondata sulle concrete modalità del reato. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998 consente la revoca del permesso e l'espulsione dello straniero condannato per delitti commessi nell'ambito della violenza domestica. Le spese sono state compensate per l'assenza di difese sostanziali dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
La valutazione della pericolosità deve considerare anche eventuali condanne per determinati reati, nonché la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4
La sopravvenuta mancanza delle condizioni previste per il rilascio, inclusa l'assenza di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, consente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998
nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, ... per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo ... commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione
La disposizione consente la revoca del titolo di soggiorno in funzione di tutela dei familiari vittime di violenza domestica; non impone tuttavia, secondo la decisione, un automatismo fondato sulla sola condanna.
art. 10-bis l. 241/1990
La doglianza relativa all'omessa valutazione dell'apporto partecipativo non è stata accolta, poiché il ricorrente non ha prodotto la memoria partecipativa né indicato gli elementi favorevoli che l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare.
artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamati dal ricorrente in relazione alla necessità di considerare l'inserimento sociale, la durata del soggiorno e la presenza di figli minori; le relative censure sono state ritenute infondate per mancata dimostrazione di elementi procedimentali concreti idonei a giustificare un diverso esito.
Massime di principio
- La revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata su una condanna per reati commessi nell'ambito della violenza domestica, non è illegittima per il solo fatto di derivare da una condanna penale: l'Amministrazione deve tuttavia fondare il provvedimento su una valutazione concreta della pericolosità sociale, riferita alla gravità, alle modalità e alla reiterazione dei fatti.
- Nella valutazione della pericolosità ai fini del rilascio o della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo devono essere considerati, oltre ai fatti penalmente rilevanti, la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero; il ricorrente deve però indicare e dimostrare quali elementi concreti siano stati rappresentati nel procedimento e indebitamente trascurati.
- La possibilità di revocare il permesso di soggiorno prevista dall'art. 18-bis, comma 4-bis, d.lgs. 286/1998 non richiede un automatismo derivante dalla condanna penale, ma legittima l'Amministrazione a svolgere una valutazione discrezionale della pericolosità con particolare riguardo alla tutela dei familiari vittime di violenza domestica.
- Le circostanze attenuanti generiche incidono sulla determinazione della pena, ma non escludono necessariamente la gravità delle condotte né impediscono che le concrete modalità del reato siano utilizzate dall'Amministrazione per valutare la pericolosità sociale dello straniero.
- La censura relativa alla necessità di un autonomo e formale accertamento della pericolosità sociale è inammissibile per genericità quando il ricorrente non indica né l'autorità che dovrebbe adottarlo né le disposizioni normative da cui deriverebbe tale obbligo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 391/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 392/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 393/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 394/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 395/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 29 ago 2026Sentenza n. 396/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →