Ordinanza n. 1604/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento del provvedimento di intimazione di pagamento n.09720239069576662000 per l’importo di € 377.635,46 (quote latte); NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: per la riduzione del “quantum” della pretesa azionata nella misura di giustizia; NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA PARITETICA: per la riduzione o rideterminazione del tasso di interesse applicabile nel caso di specie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento per € 377.635,46 relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, chiedendone in via principale l'annullamento e, in subordine, la riduzione dell'importo richiesto e la rideterminazione o riduzione del tasso d'interesse applicabile. Prima dell'udienza pubblica, ha chiesto il rinvio della trattazione per poter aderire alla procedura transattiva introdotta dall'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, come modificato dalla l. n. 207/2024, relativa alle posizioni debitorie pendenti connesse al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario. L'istanza è stata motivata dalla pendenza del contenzioso, che costituisce una delle condizioni per accedere alla procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di rinvio, rilevando che l'art. 10-ter, comma 4, del d.l. n. 69/2023 consente l'adesione alla procedura transattiva ai soggetti che abbiano un contenzioso in corso. Tale circostanza integra le speciali ed eccezionali condizioni richieste dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. per differire la trattazione. La causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 28 ottobre 2026, così da consentire lo svolgimento delle procedure di conciliazione previste dall'art. 10-ter, commi 4, 5 e 6. È stato posto a carico del ricorrente l'onere di depositare nei termini processuali la documentazione comprovante l'esito della procedura, in particolare il verbale previsto dal comma 6 e l'eventuale conseguente rinuncia al giudizio. Ogni ulteriore decisione, in rito, nel merito e sulle spese, è stata riservata.
Norme richiamate
art. 10-ter d.l. n. 69/2023, conv. in l. n. 103/2023, come modificato dall'art. 1, comma 554, l. n. 207/2024
definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
La pendenza di un contenzioso costituisce condizione che consente al debitore di aderire alla procedura transattiva; i commi 4, 5 e 6 disciplinano la procedura di conciliazione e la documentazione finale, incluso il verbale.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La sussistenza della procedura transattiva e della condizione del contenzioso pendente integra speciali ed eccezionali condizioni idonee a giustificare il differimento della trattazione della causa.
Massime di principio
- La pendenza di un giudizio relativo a posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario consente al debitore di accedere alla procedura transattiva prevista dall'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.
- La possibilità di definire la controversia mediante una procedura transattiva legislativamente prevista integra una speciale ed eccezionale condizione che può giustificare, ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio della trattazione, quando il differimento sia funzionale a consentire lo svolgimento della procedura.
- Quando il giudice dispone il rinvio per consentire una procedura conciliativa, può porre a carico della parte interessata l'onere di depositare tempestivamente la documentazione comprovante l'esito della procedura e l'eventuale rinuncia al giudizio, riservando ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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