L.R. Marche 14/2024
Interventi per la valorizzazione ed il sostegno dei carnevali storici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce e promuove i carnevali storici delle Marche, istituisce un elenco regionale per l’iscrizione delle manifestazioni con almeno 30 anni di svolgimento nei 40 precedenti la domanda e consente l’uso della denominazione “Carnevale storico delle Marche”. Prevede contributi regionali, criteri fissati dalla Giunta, relazione biennale al Consiglio e una copertura finanziaria limitata al triennio 2024-2026.
Sostegno e valorizzazione dei carnevali storici marchigiani
Interventi per la valorizzazione e il sostegno dei carnevali storici
La legge disciplina il riconoscimento, la promozione e il sostegno dei carnevali storici della Regione Marche, considerati espressione del patrimonio culturale marchigiano e strumento di valorizzazione turistica, sociale e territoriale. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e si fonda sulla collaborazione con gli enti locali e sul rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione riconosce i carnevali storici come patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana e ne promuove la valorizzazione per:
- conservare e diffondere la memoria storica e le tradizioni culturali del territorio;
- sostenere la ricerca storica e culturale sulle manifestazioni carnevalesche;
- favorire l’aggregazione sociale, valorizzando volontariato e associazionismo nel quadro del Codice del terzo settore;
- sviluppare il turismo e animare i centri storici dei luoghi interessati. La promozione comprende anche il coordinamento delle campagne promozionali e il coinvolgimento delle giovani generazioni, anche tramite le istituzioni scolastiche.
Definizione di carnevale storico
Ai fini della legge, è considerata carnevale storico la manifestazione carnevalesca le cui edizioni si siano svolte per almeno 30 anni nei 40 anni precedenti la presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco regionale. Il requisito di svolgimento trentennale deve essere dimostrato con documentazione idonea, che attesti anche il valore storico e culturale della manifestazione. Le manifestazioni possono essere organizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro.
Elenco regionale e denominazione protetta
È istituito l’elenco regionale dei carnevali storici, nel quale possono essere iscritti solo i carnevali in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L’iscrizione consente di utilizzare la denominazione “Carnevale storico delle Marche”. L’elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione insieme al calendario delle manifestazioni.
Interventi di sostegno e destinatari
La Regione sostiene la realizzazione e la promozione dei carnevali storici iscritti nell’elenco mediante contributi, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili. I contributi sono concessi ai soggetti pubblici o privati che organizzano le manifestazioni. Gli interventi devono comunque rispettare la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Criteri di gestione e concessione dei contributi
La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, definisce i criteri e le modalità per:
- formazione, gestione e aggiornamento dell’elenco regionale;
- concessione dei contributi. Nella valutazione delle domande devono essere considerati, in particolare, la rilevanza storico-culturale del carnevale, la capacità di coinvolgere le comunità locali e di integrarsi con il territorio, la valorizzazione delle competenze artigianali, l’attrattività turistica, le attività di studio e ricerca e il grado di innovazione e sostenibilità delle proposte progettuali e organizzative.
Controllo sull’attuazione e relazione periodica
Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. A tal fine, la Giunta regionale deve trasmettere con cadenza biennale una relazione sugli interventi attivati, sui contributi concessi ed erogati e sull’impatto delle manifestazioni sul territorio, con particolare attenzione agli aspetti turistici e culturali.
Disciplina finanziaria
Per l’attuazione della legge sono autorizzate spese a valere sul bilancio 2024/2026, Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1, per:
- 2024: euro 100.000,00;
- 2025: euro 150.000,00;
- 2026: euro 50.000,00. La copertura deriva dalle risorse regionali rese disponibili mediante l’azzeramento dell’autorizzazione di spesa relativa al “Fondo regionale per il finanziamento dei carnevali storici” prevista dalla legge regionale n. 25/2023. Per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio. La Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie alla gestione.
Disposizioni finali e regime transitorio
La Giunta deve adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge l’atto relativo alla formazione, gestione e aggiornamento dell’elenco regionale. Per l’anno 2024 i contributi sono destinati ai soggetti che hanno già ricevuto un contributo statale o regionale nel 2022 o 2023 per le medesime manifestazioni, in proporzione alle spese sostenute per la loro realizzazione.
Somministrazione di alimenti e bevande
Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in occasione delle manifestazioni carnevalesche si applica la normativa statale e regionale vigente in materia. Se tali attività sono svolte da enti del terzo settore, trova applicazione l’articolo 70, comma 2, del d.lgs. 117/2017.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 17 lug 2024L.R. Marche 15/2024
- Legge · 25 giu 2024L.R. Marche 13/2024
- Legge · 24 giu 2024L.R. Marche 12/2024
- Legge · 31 lug 2024L.R. Marche 16/2024
- Legge · 9 ago 2024L.R. Marche 17/2024
- Legge · 22 mag 2024L.R. Marche 11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →