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Legge

L.R. Marche 11/2024

Modifiche della legge regionale 21 marzo 2024, n. 4 (Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione)

Normativa regionaleL.R. Marche 11/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. 4/2024 sulle norme transitorie per la realizzazione di impianti fotovoltaici, incidendo su definizioni e disposizioni applicative. Non introduce nuovi oneri per il bilancio regionale. Trattandosi di una legge di modifica, opera nel quadro della disciplina transitoria vigente nella Regione e non contiene misure autonome di durata limitata ulteriori rispetto a quelle della legge modificata.

Modifiche alla disciplina transitoria regionale sugli impianti fotovoltaici

Modifiche alla disciplina transitoria sugli impianti fotovoltaici

La legge regionale 22 maggio 2024, n. 11 interviene sulla legge regionale 21 marzo 2024, n. 4, che detta norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici. L’intervento aggiorna il testo vigente della disciplina regionale, con modifiche puntuali a titolo, definizioni e regole applicative, sempre nell’ambito della Regione interessata.

Oggetto e ambito dell’intervento

Il provvedimento non istituisce una disciplina autonoma completa, ma modifica la normativa transitoria già prevista dalla l.r. 4/2024. L’effetto pratico è l’adeguamento del quadro regolatorio regionale relativo agli impianti fotovoltaici, con ricadute sulle definizioni e sulle condizioni di applicazione della disciplina già in vigore.

Modifiche al titolo e alle definizioni

La legge modifica il titolo della l.r. 4/2024 e interviene su varie definizioni contenute nell’articolo 2, aggiornando il lessico normativo e sopprimendo alcune lettere del comma 1. In particolare, risultano modificati:

  • la lettera a);
  • la lettera d);
  • la lettera h);
  • il numero 3) della lettera i);
  • il numero 4) della lettera i).

Sono inoltre abrogate le lettere m), o) e p) del comma 1 dell’articolo 2.

Regole applicative e disciplina sostanziale

La legge modifica anche l’articolo 3 della l.r. 4/2024, sostituendo il comma 2 e intervenendo sui commi 3 e 4. Ciò comporta un aggiornamento delle condizioni e della struttura operativa della disciplina transitoria sugli impianti fotovoltaici, secondo il testo coordinato risultante dalle modifiche.

Profili procedurali e ulteriori adeguamenti

L’articolo 4 della l.r. 4/2024 viene ulteriormente ritoccato mediante modifiche alle lettere b), c) e d) del comma 1, nonché al comma 2. È inoltre abrogato il comma 3. Il contenuto della disciplina va quindi letto nel testo consolidato successivo a tali interventi.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’applicazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Valutazione di attualità

Il provvedimento non appare deprecato, perché aggiorna una disciplina transitoria regionale ancora attuale in materia di impianti fotovoltaici e conserva utilità applicativa per l’interpretazione del testo vigente.

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