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Legge

L.R. Marche 12/2024

Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)

Normativa regionaleL.R. Marche 12/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 24 giugno 2024, n. 12 aggiorna in modo esteso la l.r. 7/1995 su protezione della fauna, equilibrio ambientale e caccia, con revisione di organi degli Ambiti territoriali di caccia, appostamenti, ZAC e sanzioni. Prevede anche nuove disposizioni transitorie, una disciplina specifica per gli appostamenti storici e variazioni di spesa per il triennio 2024-2026.

Modifiche alla disciplina regionale della fauna selvatica e dell’attività venatoria

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sull’attività venatoria

La legge regionale delle Marche 24 giugno 2024, n. 12 interviene in modo ampio sulla l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, aggiornandone numerose disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria. La riforma incide sia sull’assetto organizzativo degli Ambiti territoriali di caccia, sia su istituti operativi, aree di gestione, appostamenti e regime sanzionatorio.

Ambito organizzativo e governance degli Ambiti territoriali di caccia

La legge modifica in più punti la disciplina degli Ambiti territoriali di caccia, ridisegnandone struttura, organi e funzionamento. Vengono aggiornate le regole sulla composizione e sulle modalità di costituzione degli organi, con l’introduzione di nuove previsioni sul ruolo dell’assemblea, del comitato di gestione e del Presidente, oltre a disposizioni che disciplinano la fase di rinnovo e la continuità amministrativa.

Sono inoltre introdotte regole più puntuali sul funzionamento interno, sui rapporti tra assemblea e organi gestionali e sulle modalità di esecutività degli statuti degli Ambiti. La legge prevede anche una disciplina transitoria specifica per assicurare il passaggio dai vecchi ai nuovi organi.

Istituti gestionali, pianificazione e attività amministrative

Numerosi interventi riguardano strumenti di gestione faunistico-venatoria, criteri decisionali e atti di indirizzo demandati alla Giunta regionale. La legge aggiorna le disposizioni sui provvedimenti applicativi relativi ad alcune materie tecniche e organizzative, inserendo nuovi poteri regolativi regionali e, in alcuni casi, sopprimendo previsioni ormai superate.

Tra gli aspetti rilevanti vi è anche la disciplina delle ZAC senza sparo, per le quali la Giunta regionale è chiamata a stabilire criteri e modalità di istituzione entro specifici termini dalla data di entrata in vigore della legge.

Appostamenti fissi, appostamenti storici e regime transitorio

La legge interviene sulla disciplina degli appostamenti e, in particolare, mantiene per gli appostamenti fissi storici esistenti da almeno trent’anni alla data di entrata in vigore il regime previgente sulla distanza minima di 200 metri da altro appostamento fisso. Tale deroga opera espressamente per i casi indicati e limita temporalmente l’applicazione della nuova disciplina solo rispetto a quella categoria di appostamenti.

Aspetti economici e finanziari

La legge ridetermina le autorizzazioni di spesa collegate alla l.r. 7/1995 per il triennio 2024-2026. Sono azzerate le autorizzazioni previste per la voce relativa agli interventi per gli Ambiti territoriali di caccia per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica in agricoltura e, contestualmente, vengono aumentate le autorizzazioni di spesa della l.r. 7/1995 per euro 200.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e per euro 100.000 per l’anno 2026. La Giunta regionale è autorizzata alle conseguenti variazioni di bilancio.

Disposizioni transitorie e attuative

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare gli atti previsti dalla nuova formulazione dell’articolo 41, comma 4. Entro 90 giorni deve inoltre:

  • nominare un Commissario straordinario per la costituzione dei nuovi organi degli Ambiti territoriali di caccia;
  • approvare lo statuto tipo degli Ambiti territoriali di caccia;
  • adottare gli atti relativi a specifiche materie gestionali richiamate dalla legge;
  • determinare criteri e modalità per l’istituzione delle ZAC senza sparo.

Nelle more dell’adozione degli atti attuativi restano applicabili le disposizioni previgenti e gli atti già adottati. Sono inoltre previsti termini per l’approvazione degli statuti degli Ambiti, per l’avvio delle procedure di costituzione delle assemblee e per la formazione dei comitati di gestione.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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