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Legge

L.R. Marche 16/2024

Variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e disposizioni normative

Normativa regionaleL.R. Marche 16/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche 31 luglio 2024, n. 16 dispone il 1° provvedimento di variazione generale del bilancio 2024/2026, aggiornando autorizzazioni di spesa, entrate, indebitamento e fondi di riserva. Contiene inoltre modifiche a varie leggi regionali e interventi puntuali su imprese, canoni acqua, sanità e fauna. È efficace dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR e riguarda il solo triennio 2024/2026 o specifici esercizi 2024-2026.

Variazione generale al bilancio regionale Marche 2024/2026 e disposizioni collegate

Variazione generale al bilancio 2024/2026 e disposizioni collegate

La legge regionale Marche n. 16 del 31 luglio 2024 reca il primo provvedimento di variazione generale al bilancio di previsione 2024/2026 e contiene alcune disposizioni normative collegate. La disciplina è limitata al territorio della Regione Marche e, per la parte finanziaria, incide sul triennio 2024/2026 e su specifici esercizi 2024 e 2026.

Variazioni finanziarie del bilancio 2024/2026

Il provvedimento aggiorna le principali tabelle allegate alla legge di stabilità 2024 e alla legge di bilancio 2024/2026, con conseguente rimodulazione delle autorizzazioni di spesa e dei cofinanziamenti regionali.

In particolare:

  • sono modificate la Tabella B sul rifinanziamento delle leggi regionali, la Tabella D1 sui cofinanziamenti a programmi statali, la Tabella D2 sui cofinanziamenti a programmi comunitari e la Tabella E sulle autorizzazioni di spesa della l.r. 25/2023;
  • è modificata anche la Tabella A della l.r. 26/2023 relativa alle spese autorizzate e quantificate annualmente;
  • l’autorizzazione all’indebitamento per interventi di investimento aumenta di euro 2.153.013,27 per il 2024 e di euro 500.000,00 per il 2026;
  • il Fondo di riserva di cassa per il 2024 è ridotto complessivamente di euro 4.609.680,78.

La copertura dei maggiori oneri è assicurata dal complesso delle variazioni di entrata e di spesa operate con la legge, come riepilogato negli allegati contabili.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese

Sono approvate le variazioni allo stato di previsione:

  • delle entrate del bilancio 2024/2026, secondo l’Allegato 2;
  • delle spese del bilancio 2024/2026, secondo l’Allegato 3.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le ulteriori variazioni necessarie alla gestione, nel rispetto dell’articolo 51 del d.lgs. 118/2011. La norma ha dunque funzione di assestamento/variazione del bilancio e non introduce una disciplina generale stabile oltre il triennio considerato.

Modifiche puntuali ad altre leggi regionali

La legge interviene in modo puntuale su diverse leggi regionali già vigenti, mediante modifiche a singoli commi o disposizioni. Il testo consolidato riportato non esplicita il contenuto letterale delle nuove formulazioni, ma le note indicano i rinvii interessati:

  • l.r. 23/2023, con sostituzione dell’art. 8;
  • l.r. 19/2023, con modifiche all’art. 33;
  • l.r. 25/2023, con modifiche all’art. 10 e all’art. 16;
  • l.r. 7/2023, con modifiche agli artt. 15 e 32;
  • l.r. 13/2020, con modifica dell’art. 12;
  • l.r. 3/2024, con modifica dell’art. 2;
  • l.r. 26/2021, con modifica dell’art. 6;
  • l.r. 7/1995, con modifiche agli artt. 31 e 33.

Canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica

La legge disciplina i canoni di concessione relativi alle utenze di acqua pubblica, rinviando a una successiva definizione regionale dei criteri applicativi.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire, nel rispetto della disciplina statale vigente, l’applicazione dei criteri generali per la determinazione dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica previsti dal decreto MEF 31 dicembre 2022.

È inoltre previsto, per effetto di una successiva legge regionale richiamata nel testo, che per l’anno 2025 continuino ad applicarsi i canoni annui rideterminati ai sensi della previgente disciplina, nelle more della definizione dei criteri generali con le modalità ora previste.

Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese

Per il 2024 una quota dell’autorizzazione di spesa collegata alla l.r. 30/2008 è destinata al sostegno di interventi di internazionalizzazione delle imprese, per euro 127.231,62.

La copertura è assicurata da nuove entrate per pari importo, registrate nel Titolo 3 delle entrate, come recupero di fondi regionali erogati ai sensi della medesima legge sul commercio estero e l’internazionalizzazione.

Cofinanziamento regionale di compensazioni per oneri di servizio pubblico

L’autorizzazione complessiva per il cofinanziamento regionale delle compensazioni degli oneri di servizio pubblico, prevista dalla l.r. 25/2023, è incrementata di euro 2.650.000,00, di cui:

  • euro 1.650.000,00 per il 2024;
  • euro 1.000.000,00 per il 2026.

La copertura è posta a carico delle risorse iscritte con la presente legge nella Missione 10, Programma 04, Titolo 1.

Misure di sostegno al sistema regionale delle imprese

La legge contiene un articolato intervento di sostegno al sistema delle imprese regionali attraverso il Fondo Nuovo Credito Ordinario, attivato nell’ambito del Fondo di Partecipazione “Credito Futuro Marche” ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060.

Per il 2024 è autorizzato un finanziamento massimo di euro 9.707.628,17, iscritto nella spesa in conto capitale della Missione 14, Programma 01, e trasferito al soggetto gestore secondo l’Accordo di finanziamento.

Le risorse derivano da nuove entrate complessive pari a euro 9.707.628,17, costituite da:

  • euro 9.664.316,95 di rientri e disponibilità maturate presso intermediari finanziari che hanno gestito vari fondi regionali pregressi, tra cui Microcredito, Fondo di Garanzia delle Marche, Fondo di Solidarietà e Fondo Alluvione 2022;
  • euro 43.311,22 di risorse liberate presso intermediari relativi ad altri fondi regionali storici.

La legge autorizza inoltre, per il 2024, una spesa massima di euro 399.439,25 per le commissioni di gestione del Fondo Nuovo Credito Ordinario, con copertura anche tramite nuove entrate di euro 101.997,99 e una riduzione di euro 297.441,26 su spese correnti già iscritte.

Ulteriore destinazione di risorse è prevista per la l.r. 13/2020, alla quale sono assegnati euro 700.000,00 per finanziare un intervento specifico previsto da quella legge, coperto da nuove entrate pari a euro 700.000,00 riferite a fondi regionali resisi disponibili. L’attuazione deve avvenire nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Disposizioni per le Aziende sanitarie territoriali

Le Aziende sanitarie territoriali sono autorizzate a utilizzare, per la copertura di altri costi di gestione dell’esercizio 2023, le risorse regionali trasferite nel 2023 e non spese per gli indennizzi previsti dalla legge n. 210/1992.

La norma consente quindi una diversa destinazione di risorse già trasferite ma inutilizzate rispetto alla finalità originaria, limitatamente all’esercizio finanziario 2023.

Applicazione della disciplina venatoria e interpretazione autentica sulla l.r. 12/2024

La legge contiene una precisazione di carattere temporale sulla disciplina venatoria regionale: il comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 7/1995, come sostituito dalla l.r. 12/2024, si applica alle richieste di autorizzazione presentate dopo l’entrata in vigore della l.r. 12/2024 stessa.

È inoltre fornita un’interpretazione autentica dell’articolo 37, comma 7, della l.r. 12/2024: tra gli “organi in carica” devono intendersi compresi anche quelli per i quali siano già state avviate le procedure di rinnovo.

Copertura finanziaria, allegati ed entrata in vigore

La copertura delle spese autorizzate è assicurata dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese, nel rispetto degli equilibri di bilancio indicati negli allegati contabili.

La legge è corredata da otto allegati, comprensivi dei prospetti di variazione, dei riepiloghi, degli equilibri di bilancio, delle variazioni alla nota integrativa e dell’allegato di interesse del tesoriere.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

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