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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22421/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionaria)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta da una società indicata come cessionaria in blocco di un credito bancario, azionata nei confronti della debitrice originaria. I giudici di merito avevano ritenuto che non fosse stata provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria, ritenendo insufficiente il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e considerando ammissibile l'eccezione di carenza di titolarità sollevata dalla convenuta anche in comparsa conclusionale. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 99 e 101 c.p.c., per non esserle stato concesso un congruo termine per controdedurre sulla questione, reputata nuova, della titolarità del credito e della legittimazione ad agire; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 50 e 58 T.U.B., L. 130/1999, 111 e 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente escluso la prova della legittimazione attiva della cessionaria. Nel corso del giudizio di legittimità un successivo cessionario del credito ha chiesto di intervenire, allegando ulteriori cessioni e un giudicato endofallimentare di ammissione al passivo, ma tale intervento è stato ritenuto inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intervento del successivo cessionario nel giudizio di legittimità, ma ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale, nei limiti della motivazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto errata la valutazione del giudice di merito sulla mancata prova della cessione, perché non era stato considerato che la parte aveva allegato e dimostrato elementi idonei a ricondurre il credito litigioso alla cessione in blocco secondo la disciplina speciale. La questione dell'eventuale giudicato endofallimentare è stata rimessa all'esame del giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza/procedimento dedotto in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato per incanalare la censura di nullità della sentenza e del procedimento.

  • artt. 99 e 101 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della doglianza sulla necessità del contraddittorio sulla questione della titolarità del credito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova sulla titolarità del credito ceduto.

  • art. 50 T.U.B.

    Richiamato insieme all'art. 58 T.U.B. nella disciplina della cessione del credito bancario in blocco.

  • art. 58 T.U.B.

    La Corte afferma che, nelle cessioni in blocco, il cessionario deve provare l'inclusione del credito nella cessione, ma l'avviso in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente se gli elementi della categoria consentono l'individuazione del rapporto senza incertezze.

  • L. 130/1999

    Richiamata quale disciplina pertinente alle operazioni di cartolarizzazione/cessione dei crediti.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla legittimazione del successore a titolo particolare e sulla successione nel processo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.

  • d.lgs. 14/2019, art. 204

    Richiamato con riferimento al provvedimento di accertamento del credito nel procedimento di liquidazione giudiziale, invocato dal successivo cessionario.

  • d.lgs. 14/2019, art. 206

    Richiamato per indicare la definitività del provvedimento endofallimentare per mancata impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'intervento di un terzo che non abbia partecipato ai gradi di merito, salvo il particolare caso del successore a titolo particolare nel diritto controverso quando il dante causa non si sia costituito; se invece il dante causa ha partecipato al giudizio di merito e il ricorso è proposto contro di lui, il successore non può intervenire in cassazione.
  • In tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 T.U.B., il cessionario che agisce o resiste in giudizio deve provare che il credito litigioso rientri nella cessione; la prova può essere data anche mediante avviso in Gazzetta Ufficiale, purché le categorie di crediti indicate consentano di individuare senza incertezze il rapporto dedotto in lite.
  • La valutazione dell'idoneità probatoria dell'avviso di cessione e degli altri elementi allegati è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto e consentito.
  • Non è corretto escludere la legittimazione attiva del cessionario limitandosi a richiamare in astratto il principio secondo cui il solo avviso di cessione non basta, senza considerare gli ulteriori elementi allegati per dimostrare l'inclusione del credito nella cessione stessa.
  • La questione dell'eventuale efficacia di un giudicato formato in una procedura concorsuale o endofallimentare può essere scrutinata dal giudice del rinvio ove risulti rilevante ai fini della titolarità del credito o dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivoCessione del creditoAccertamento del passivoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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