Circolare numero 78 del 29-05-2009l
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea, il tasso ufficiale di riferimento è ridotto all’1% dal 13 maggio 2009. Di conseguenza, il tasso di differimento e di dilazione per i debiti contributivi sale al 7% annuo. La stessa variazione incide sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento, con indicazione delle diverse misure applicabili nei vari casi previsti dalla normativa. Restano invariati i piani di ammortamento già emessi e notificati prima della nuova decorrenza.
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle sanzioni civili per omissione o ritardo nel versamento dei contributi
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
La circolare dell’INPS recepisce la riduzione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca Centrale Europea e ne trae le conseguenze operative per il calcolo del tasso di differimento, di dilazione e delle sanzioni civili sui contributi previdenziali e assistenziali. Il provvedimento decorre dal 13 maggio 2009 e incide sia sui nuovi piani di rateazione sia sulle ipotesi di omesso o ritardato versamento.
Tasso ufficiale di riferimento e conseguenze sul tasso di differimento/dilazione
La Banca Centrale Europea ha fissato il TUR nella misura dell’1% con decorrenza dal 13 maggio 2009. In applicazione dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, l’interesse di differimento risulta pertanto pari al 7% annuo, dato dall’1% del TUR maggiorato di 6 punti.
La circolare chiarisce che la medesima misura del 7% si applica anche all’interesse di dilazione per le rateazioni concesse dal 13 maggio 2009. La Direzione centrale delle Entrate provvederà all’inserimento del nuovo tasso nelle tabelle centrali.
Effetti sui piani di ammortamento già emessi
I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedentemente vigente non subiscono modificazioni. La variazione opera solo per le rateazioni concesse a decorrere dal 13 maggio 2009.
Differimento del termine di versamento dei contributi
Nei casi in cui venga autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7% trova applicazione a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2009. La circolare, quindi, collega l’aggiornamento del tasso alla competenza contributiva indicata.
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento
La variazione del TUR produce effetti anche sulle sanzioni civili per ritardato o omesso versamento dei contributi. La circolare distingue più fattispecie, con decorrenza dal 13 maggio 2009:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, cioè al 6,50% annuo;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo;
- per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,50% annuo;
- per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime rate" richiamato nella circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, pari all’1%.
Limite minimo della sanzione ridotta
La circolare richiama infine un principio di tutela minima: l’importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato dalla legge, individuato negli interessi legali, che sono indicati nella misura del 3%.
Riferimenti normativi richiamati
Nel testo sono richiamati l’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996, e l’art. 116, comma 8 e comma 10, della legge n. 388/2000. È inoltre richiamata la circolare n. 88/2002 per quanto concerne le procedure concorsuali e il riferimento al "prime rate".
Punti principali
Riduzione del TUR e decorrenza
La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento (TUR) all’1% con decorrenza 13 maggio 2009. Tale valore è il parametro di base per determinare il tasso di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi verso gli enti previdenziali e assistenziali obbligatori.
Tasso di differimento e dilazione al 7%
L’interesse di differimento, aumentato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito nella legge n. 402/1996, diventa pari al 7% dal 13 maggio 2009. Il tasso di dilazione per le rateazioni concesse da quella data deve essere calcolato nella stessa misura del 7%.
Rateazioni già emesse
I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso non subiscono modifiche. La nuova misura si applica solo alle rateazioni concesse dal 13 maggio 2009 in avanti.
Differimento del versamento dei contributi
Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 7% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2009.
Sanzioni civili per ritardato o omesso versamento
La circolare riepiloga le nuove misure delle sanzioni civili vigenti dal 13 maggio 2009, distinguendo tra diverse fattispecie: ritardato pagamento di inadempienze spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate entro 30 giorni; mancato pagamento di contributi accertati dall’Istituto; inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000; procedure concorsuali.
Misura della sanzione nei casi ordinari
Per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR (1%) maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,50% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b) secondo periodo, della legge n. 388/2000.
Misura della sanzione per contributi accertati
Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.
Sanzioni per le ipotesi del comma 10 e per le procedure concorsuali
Per le inadempienze previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,50% annuo. Per le procedure concorsuali, il riferimento al "prime rate" della circolare n. 88/2002 deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento dell’1%.
Limite minimo della sanzione ridotta
Si ribadisce che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite fissato dalla legge, individuato negli interessi legali pari al 3%.
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