Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9106/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 4122/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa De Renzis, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 5757/2023, pubblicata in data 08/04/2024, notificata in data 01/12/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione del titolo e ha chiesto che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta e fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha depositato documentazione attestante l'adempimento. La ricorrente ha replicato che l'adempimento era soltanto parziale e inesatto; a tali deduzioni l'Amministrazione non ha opposto contestazioni.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza e ha ritenuto fondata la pretesa relativa alla sua parziale e inesatta esecuzione, valorizzando anche i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha quindi ordinato al Ministero di esaminare le contestazioni formulate dalla ricorrente e di adottare una nuova decisione idonea a dare piena ed esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di intervenire, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, in caso di ulteriore mancata esecuzione. Ha invece respinto la domanda di astreinte, ritenendo ostativa la parziale ottemperanza già compiuta dall'Amministrazione. Il ricorso è stato dunque accolto parzialmente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; il contributo unificato è stato dichiarato rimborsabile secondo legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta per la parziale ottemperanza già intervenuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione solo parziale o inesatta di un giudicato giustifica l'ordine rivolto all'Amministrazione di riesaminare le contestazioni del creditore e di adottare una nuova decisione conforme, completa ed esatta rispetto al contenuto del titolo giudiziale.
  • Quando l'Amministrazione deduce di avere adempiuto ma il creditore contesta specificamente la completezza e l'esattezza dell'adempimento, l'assenza di contestazione dell'Amministrazione sulle deduzioni successive del creditore può condurre all'accertamento della parziale inesecuzione del giudicato, secondo i principi sull'onere della prova richiamati dal giudice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare senza compenso dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando l'Amministrazione abbia già dato parziale esecuzione al giudicato, se tale circostanza rende non giustificata la misura coercitiva nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.