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Interpello

Risposta n. 123 del 20/01/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante ritiene che i compensi come assistente post‑doc rientrino nell'esenzione prevista dall'art.6, c.6 della legge n.398; non propone soluzioni per quesito 2 e 3; ritiene inoltre di non dover presentare dichiarazione in Italia finché residente in Svizzera, salvo altri redditi imponibili in Italia.

Residenza fiscale in Svizzera; qualificazione reddituale di compensi per attività di ricerca post‑dottorato; applicabilità esenzione borse di studio (legge 30/11/1989, art.6, c.6); ritenute estere; utilizzo retribuzioni convenzionali (art.51, c.8‑bis TUIR).

Il quesito

Il contribuente, cancellato dalle anagrafi italiane e iscritto AIRE, lavora in Svizzera come assistente post‑doc e chiede se i compensi siano esenti in Italia ai sensi dell'art.6, c.6 legge n.398 (primo quesito); se l'università svizzera debba comunque operare ritenute o possa non applicarle richiedendo applicazione analoga dell'esenzione e del Trattato italo‑svizzero (secondo quesito); in mancanza di esenzione se sia possibile determinare il reddito ai sensi dell'art.51, c.8‑bis TUIR (terzo quesito); e il corretto trattamento fiscale per il 2021 e gli anni successivi (quarto quesito).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva che la verifica della residenza è fattuale e ricorda la presunzione prevista dall'art.2, c.2‑bis TUIR per i trasferimenti in Svizzera (Stato nella lista dei regimi privilegiati). Assumendo però la residenza fiscale svizzera dall'anno successivo a quello di riferimento, l'analisi del contratto mostra che i compensi sono reddito da lavoro dipendente e non borse di studio, quindi non è applicabile l'esenzione dell'art.6, c.6 legge n.398. In base all'art.15 del Trattato italo‑svizzero i redditi da lavoro dipendente sono tassabili nello Stato in cui il lavoro è svolto; se il contribuente fosse fiscalmente residente in Italia e avesse lavorato in Svizzera l'anno in questione si avrebbe tassazione in entrambi gli Stati con possibilità per l'Italia di eliminare la doppia imposizione mediante credito d'imposta. L'Agenzia non interviene sulle ritenute operate dall'ente svizzero. Quanto all'art.51, c.8‑bis TUIR, le retribuzioni convenzionali sono applicabili solo alle categorie elencate nei decreti ministeriali e l'attività di assistente universitario non è ricompresa, per cui il reddito va determinato con le ordinarie disposizioni dell'art.51. Infine, ove il contribuente risulti fiscalmente residente in Svizzera, gli emolumenti percepiti per l'attività svolta in Svizzera saranno soggetti a tassazione esclusiva in Svizzera e non in Italia ai sensi del Trattato.

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