Sentenza del 01/04/2016 n. 6329 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l'anno 1998, determinando sinteticamente un maggior reddito sulla base dei parametri presuntivi previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996. La C.T.R. del Lazio aveva annullato l'accertamento, ritenendo insufficiente il mero scostamento dai parametri e considerando elementi quali il recente avvio dell'attività professionale, la giovane età del contribuente, il tempo necessario per l'aggiornamento professionale e la costituzione della clientela. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, che le mere allegazioni del contribuente non fossero sufficienti a superare la presunzione derivante dai parametri e, dall'altro, che la C.T.R. non avesse il potere di ridurre eventualmente il reddito accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che parametri e studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che il solo scostamento dal reddito dichiarato non basta a fondare l'accertamento: occorre il contraddittorio con il contribuente e la valutazione concreta della sua situazione. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che, qualora ritenga non corretta la misura dell'accertamento, il giudice tributario non deve annullarlo integralmente, ma deve determinare nel merito il reddito nella misura corretta, con motivazione sostitutiva. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 1998, n. 549, art. 3, comma 181
Richiamata quale base normativa dei parametri presuntivi utilizzati per la determinazione standardizzata del reddito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1
Richiamato in relazione ai poteri dell'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento induttivo o presuntivo del reddito.
D.P.C.M. 29 gennaio 1996
Ha previsto i parametri presuntivi utilizzati dall'Ufficio per stimare la redditività dell'attività professionale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, relativo ai poteri del giudice tributario nella determinazione della pretesa fiscale.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiamato perché il ricorso per cassazione era corredato dalla formulazione dei quesiti di diritto, allora richiesta per determinate impugnazioni.
Cass., Sezioni Unite, n. 26635 del 18 dicembre 2009
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.
Lo scostamento dagli standard non determina automaticamente la maggiore imposta: la presunzione acquista gravità, precisione e concordanza attraverso il contraddittorio e la valutazione della concreta situazione del contribuente.
Principio di pronuncia di merito del giudice tributario
Il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito.
Quando l'accertamento è sostanzialmente errato nella quantificazione, il giudice deve rideterminare la pretesa fiscale corretta, anziché annullare integralmente l'atto.
Massime di principio
- Parametri e studi di settore sono strumenti presuntivi e statistici: il semplice scostamento dal reddito dichiarato non è, da solo, sufficiente a dimostrare il maggior reddito.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale; l'Amministrazione deve valutare le contestazioni e motivare perché ritiene applicabile lo standard al caso concreto.
- Il contribuente può dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, condizioni particolari dell'attività o del periodo d'imposta che rendano inattendibile il risultato standardizzato.
- Il giudice tributario deve valutare concretamente sia la validità dell'applicazione dello standard sia le prove e gli elementi offerti dal contribuente.
- Se l'accertamento è eccessivo ma non totalmente infondato, il giudice deve rideterminare il reddito e l'imposta nella misura corretta, non annullare automaticamente l'intero accertamento.
- La mancata partecipazione al contraddittorio amministrativo può essere valutata negativamente, ma non impedisce al contribuente di difendersi successivamente in giudizio.
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