Sentenza del 08/04/2016 n. 6857 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Messina, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado. La CTR aveva ritenuto che l'appello fosse stato proposto oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. L'Agenzia ha sostenuto che, trattandosi di una lite fiscale definibile mediante condono ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002, il termine per impugnare era sospeso dal 1° gennaio 2003 al 1° giugno 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestivo l'appello notificato il 10 marzo 2004, poiché effettuato durante il periodo di sospensione dei termini previsto dalla legge sul condono. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per esaminare nel merito l'appello e decidere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c. nel testo previgente
termine lungo di impugnazione di un anno, oltre la sospensione feriale di 46 giorni
Il termine ordinario per proporre impugnazione decorreva dal deposito della sentenza. Nel caso concreto, il termine sarebbe scaduto il 29 gennaio 2003, ma è stato successivamente sospeso dalla normativa sul condono.
Art. 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina i termini per proporre appello nel processo tributario. La sua applicazione deve essere coordinata con eventuali norme speciali che sospendono i termini processuali.
Art. 16, comma 6, della legge n. 289 del 2002
sospensione della decorrenza dei termini di impugnazione per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 1° giugno 2004
Per le liti fiscali pendenti definibili mediante condono, la norma sospendeva i termini per impugnare. Di conseguenza, un appello notificato durante il periodo di sospensione deve essere considerato tempestivo, se il termine non era già definitivamente scaduto prima dell'inizio della sospensione.
Massime di principio
- Quando una norma speciale prevede la sospensione dei termini processuali per determinate controversie tributarie, tale sospensione prevale sul computo ordinario dei termini di impugnazione.
- Per stabilire se un'impugnazione è tempestiva occorre calcolare il termine ordinario, verificare la data di scadenza e accertare se, prima della scadenza, sia intervenuta una sospensione legislativa applicabile alla controversia.
- La qualificazione della lite come definibile mediante condono è decisiva: la sospensione opera solo se la controversia rientra effettivamente nell'ambito applicativo della norma speciale.
- La cassazione della sentenza per errore sul termine di impugnazione non decide necessariamente il merito della controversia, ma comporta normalmente il rinvio al giudice competente affinché esamini l'appello.
- Una cartella di pagamento basata su un avviso di accertamento non impugnato può essere contestata per vizi propri o, in determinate circostanze, per vizi della notifica dell'atto presupposto; la valutazione dipende dalle regole processuali applicabili e dalle preclusioni maturate.
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