Cassazione Penale, Sentenza n. 26598/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione a seguito di un ordine di esecuzione ritenuto illegittimo per effetto dell'applicazione dell'indulto. Araniti fu arrestato su ordine di esecuzione e sostiene di aver scontato una detenzione in eccesso (circa 9 mesi e 12 giorni) perché, dopo una prima valutazione sfavorevole, la Corte di appello riconobbe successivamente l'indulto nella massima estensione e emise un nuovo ordine che dichiarava la pena già estinta alla data del 23/02/2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria e rinviando il processo per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse verificato se il pubblico ministero, nell'emettere l'ordine di esecuzione, avesse violato la legge non tenendo conto dell'incidenza dell'indulto (ovvero se la discrepanza dipendesse da un errore di diritto riparabile o da un legittimo esercizio di discrezionalità). Ha inoltre indicato che il giudice del rinvio dovrà verificare se il ritardo nell'applicazione dell'indulto sia imputabile al comportamento del condannato (doloso o colposo).
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Richiamato alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale: la norma, così come interpretata dalla Corte costituzionale, non può escludere il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiustamente subita a causa di un erroneo ordine di esecuzione.
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Fornisce il parametro entro cui valutare se la pena residua giustifica l'esecuzione; la Corte indica che il pubblico ministero deve tener conto dell'indulto nel calcolo della pena residua e sospendere provvisoriamente l'esecuzione se, dopo tale calcolo, la pena residua rientra nei limiti di cui a questo comma.
art. 672, comma 3, cod. proc. pen.
Consente al pubblico ministero di disporre provvisoriamente la liberazione prima che l'amnistia o l'indulto sia definitivamente applicato; la Corte usa questa norma per argomentare l'onere del pubblico ministero di considerare l'incidenza dell'indulto nell'emettere l'ordine di esecuzione.
artt. 655 e ss. cod. proc. pen.
Attribuiscono al pubblico ministero la cura dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ne trae la conclusione che il PM deve compiere tutti gli accertamenti necessari (anche interpretativi) prima di emettere l'ordine di esecuzione.
art. 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato come principio secondo cui la vittima di arresto o detenzione ingiusta ha diritto alla riparazione; la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di Strasburgo, ne sostiene l'applicabilità anche nei casi di ordine di esecuzione errato per mancata considerazione dell'indulto.
art. 3 Cost.
Riferimento costituzionale usato dalla Corte costituzionale per motivare l'illegittimità della disciplina che esclude la riparazione; richiama il principio di uguaglianza nella tutela dei diritti.
art. 24 Cost.
Richiamato come garanzia del diritto di difesa e di accesso alla tutela giurisdizionale, impiegato dalla Corte costituzionale per sostenere l'obbligo di prevedere la riparazione per detenzioni ingiuste.
Sentenza Corte Cost. n. 310/1996
Pronuncia fondamentale che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la parte dell'art. 314 cod. proc. pen. che escludeva la riparazione per detenzione conseguente a errore nell'ordine di esecuzione; base interpretativa per estendere il diritto alla riparazione in linea con la CEDU.
Massime di principio
- Il pubblico ministero, quale organo incaricato dell'esecuzione, deve verificare preventivamente ogni elemento utile (anche l'incidenza di provvedimenti come l'indulto) prima di emettere l'ordine di esecuzione; l'omissione può integrare violazione di legge e dare diritto alla riparazione.
- La detenzione che deriva da un ordine di esecuzione errato può essere risarcibile anche se l'errore scaturisce da vicende posteriori alla condanna, purché tale errore sia dovuto a violazione di legge e non al legittimo esercizio di discrezionalità giudiziale.
- Se la discrepanza tra pena inflitta e pena eseguita deriva da un corretto esercizio di poteri discrezionali (es. diversa interpretazione del tempo del reato da parte del giudice dell'esecuzione), il diritto alla riparazione può essere escluso.
- Il giudice di rinvio deve accertare, caso per caso, se il ritardo o l'irregolarità nell'applicazione dell'indulto sia imputabile al comportamento del condannato (doloso o gravemente colposo), il che può incidere sull'esistenza del diritto alla riparazione.
- In situazioni simili, la valutazione concreta deve distinguere tra errori di diritto/omissioni dell'organo dell'esecuzione (riparabili) e legittime decisioni interpretative e discrezionali (non riparabili), con onere probatorio e accertamento motivato da parte del giudice della riparazione.
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