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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05045/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un procedimento esecutivo promosso da un consorzio nei confronti di un debitore esecutato. Nel giudizio di merito era stata proposta opposizione agli atti esecutivi; la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto il ricorso incidentale del consorzio e, decidendo nel merito, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardiva, ritenendo superato il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., articolando tre motivi tutti fondati sulla dedotta percezione erronea, da parte della Cassazione, del contenuto del ricorso incidentale e del controricorso, nonché sull'omesso esame di un motivo del ricorso principale relativo alle spese. In sostanza ha sostenuto che la Corte avesse deciso su presupposti fattuali errati, oppure omesso di esaminare specifiche difese, con conseguente errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi del ricorso per revocazione. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come errore di fatto revocatorio, denunciavano in realtà errori di diritto, specie sotto il profilo dell'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'omessa pronuncia. Ha inoltre rilevato che l'ordinanza revocanda aveva correttamente percepito e riportato il contenuto del ricorso incidentale e delle difese correlate, affrontando le questioni prospettate dal consorzio. Quanto al terzo motivo, ha richiamato l'art. 336, primo comma, c.p.c., evidenziando che, cassata la sentenza in accoglimento del ricorso incidentale, la statuizione sulle spese del giudizio di merito era comunque caduta, essendo stata rideterminata ex novo dalla Cassazione. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione e, non essendosi difeso l'intimato, non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità; ha inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    delimita il ricorso per revocazione avverso le decisioni della Cassazione; non consente di trasformare in errore revocatorio doglianze che in realtà attengono a errori di diritto.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio richiede un errore di fatto risultante dagli atti e non una contestazione sulla qualificazione giuridica della censura o sulla decisione adottata dal giudice.

  • art. 617 c.p.c.

    l'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta nel termine di venti giorni; nel precedente giudizio la tardività ha determinato l'inammissibilità dell'opposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato integra un possibile errore di diritto, non un errore di fatto revocatorio.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    la cassazione della sentenza travolge le statuizioni dipendenti, incluse quelle sulle spese, che possono essere rideterminate ex novo dal giudice di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione contro una decisione della Cassazione è inammissibile quando, sotto la veste dell'errore di fatto, si denunciano in realtà errori di diritto o vizi di motivazione giuridicamente qualificabili come violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto processuale o documentale decisivo, non una diversa lettura del contenuto delle difese o delle censure esaminate dalla Corte.
  • Non sussiste errore revocatorio quando la decisione impugnata dimostri di avere esaminato e riprodotto correttamente il contenuto del ricorso incidentale e delle difese pertinenti, anche se la qualificazione giuridica del motivo non coincida con quella auspicata dalla parte.
  • La caducazione della sentenza impugnata travolge le statuizioni sulle spese che ne sono dipendenti; pertanto non può denunciarsi come omesso esame del motivo sulle spese ciò che risulta assorbito dalla cassazione della decisione principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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