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Legge

L.R. Valle d'Aosta 25/2001

Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 25/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Valle d’Aosta, il finanziamento annuale dell’Università, gli interventi di edilizia universitaria e l’istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio, destinata a borse di studio e altri benefici. Prevede esoneri per studenti beneficiari/idonei e deleghe gestionali alla Giunta e all’Università. Le parti finanziarie originarie per il 2001-2003 sono storicamente concluse.

Finanziamento dell’Università della Valle d’Aosta, edilizia universitaria e tassa regionale per il diritto allo studio

Finanziamento dell’Università, edilizia universitaria e tassa per il diritto allo studio

La legge disciplina, per la Regione Valle d’Aosta, il sostegno finanziario all’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste, la programmazione degli interventi di edilizia universitaria e l’istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Il testo individua anche le competenze della Giunta regionale e dell’Università nella gestione delle risorse e dei servizi connessi.

Finanziamento dell’Università

La Regione è autorizzata a finanziare l’Università mediante trasferimenti annuali correnti e di investimento a carico del bilancio regionale. L’ammontare complessivo annuo è determinato con appositi stanziamenti, tenendo conto degli oneri gravanti sul bilancio dello Stato. Le modalità di trasferimento delle risorse per attività didattica, amministrativa e di ricerca, per le funzioni in materia di diritto allo studio e per gli investimenti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Edilizia universitaria

La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del piano pluriennale di sviluppo dell’Università, individua le aree e gli immobili necessari e idonei allo svolgimento delle attività didattiche, amministrative e di ricerca, nonché alle funzioni in materia di diritto allo studio. Può compiere le attività conseguenti e, se necessario, procedere all’acquisizione di aree o immobili anche mediante esproprio.

Gli interventi possono riguardare:

  • adeguamento alle norme di sicurezza;
  • manutenzione straordinaria;
  • recupero e ristrutturazione di immobili esistenti destinati o destinabili ad alloggi o residenze per studenti;
  • nuova costruzione;
  • acquisto di aree ed edifici.

Tali interventi possono essere realizzati anche con il concorso dello Stato secondo la legge n. 338 del 2000 sugli alloggi e residenze per studenti universitari. Le esigenze possono inoltre essere soddisfatte mediante concessione in comodato all’Università di immobili di proprietà o nella disponibilità della Regione.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario: istituzione e destinazione

È istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, qualificata come tributo proprio della Regione. Il relativo gettito è interamente destinato all’erogazione di borse di studio, prestiti d’onore e degli altri benefici previsti dalla normativa vigente.

La Giunta regionale determina la tassa con propria deliberazione nelle misure previste dall’articolo 18, comma 8, del d.lgs. n. 68 del 2012. La disciplina originaria dell’importo e dell’aggiornamento annuale è stata sostituita e abrogata da modifiche successive.

Presupposto, versamento e gestione della tassa

La tassa è dovuta per l’immatricolazione o l’iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio presso l’Università. Il versamento avviene in un’unica soluzione alla Regione.

La riscossione può essere delegata all’Università con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di una convenzione che disciplina:

  • modalità di riscossione;
  • tempi e modalità di trasferimento delle somme introitate;
  • dati relativi alle riscossioni effettuate.

La convenzione può anche attribuire all’Università la gestione del gettito, nel rispetto della sua destinazione vincolata.

Esoneri e rimborsi

Sono esonerati dal pagamento:

  • gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d’onore previsti dalla disciplina vigente;
  • gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l’ottenimento di tali benefici.

La Giunta regionale può inoltre esonerare, in tutto o in parte, altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Le modalità di eventuale rimborso della tassa agli studenti esonerati sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Delega di funzioni in materia di edilizia universitaria

La Giunta regionale è autorizzata a delegare all’Università l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di edilizia universitaria previste dal d.lgs. n. 282 del 2000. La norma consente quindi un affidamento operativo all’Università nella gestione degli interventi edilizi di competenza regionale.

Aspetti finanziari e copertura

L’onere della legge è stato quantificato, nella formulazione originaria, per il triennio 2001-2003 e coperto mediante riduzioni di stanziamenti iscritti a specifici capitoli di bilancio. La legge autorizza la Giunta ad apportare le necessarie variazioni di bilancio e dispone l’introito dei proventi della tassa al capitolo di entrata dedicato.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le previsioni finanziarie esplicitamente riferite agli anni 2001, 2002 e 2003 hanno oggi valore storico e non risultano più operative come disciplina di esercizio.

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