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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 613 del 21/12/2023

Provvedimento del 21 dicembre 2023

Garante Privacy613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un reclamo proposto nei confronti di Google LLC per la rimozione/deindicizzazione di diversi URL reperibili in associazione al nome del reclamante. Il caso riguardava contenuti di cronaca e articoli relativi a vicende societarie e professionali che l'interessato riteneva estranee alla propria posizione e lesive della reputazione. Dopo aver valutato la competenza, l'ambito del reclamo e i criteri del diritto all'oblio, l'Autorità ha ritenuto che i contenuti fossero connessi all'attività professionale dell'interessato e non ha accolto le richieste. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato.

Reclamo contro Google LLC per la deindicizzazione di URL associati al nome di un interessato: reclamo dichiarato infondato

Reclamo contro Google LLC per la deindicizzazione di URL associati al nome dell'interessato

Il provvedimento riguarda un reclamo proposto ai sensi dell'art. 77 GDPR nei confronti di Google LLC, in qualità di gestore del motore di ricerca Google, per ottenere la rimozione/deindicizzazione di diversi URL reperibili in associazione al nominativo di una persona fisica. Il reclamante sosteneva che le notizie fossero estranee alla sua posizione professionale e societaria e che il loro accostamento al suo nome lederebbe reputazione e immagine.

Origine del procedimento e richieste dell'interessato

L'interessato aveva chiesto la rimozione di:

  • un URL collegato a un'immagine che lo ritraeva insieme ad altri soggetti e associata a un titolo giornalistico;
  • ulteriori URL che comparivano in risultati di ricerca legati al suo nome e cognome, anche combinato con altri criteri.

Secondo il reclamante, i contenuti contestati lo collegavano illegittimamente a vicende riguardanti una società a lui estranea, pur essendo in passato stato socio di minoranza di un'altra società, senza mai avere funzioni di legale rappresentante o di amministratore.

Difese del titolare del trattamento e contraddittorio

Google, nella propria risposta, ha sostenuto che alcuni degli URL indicati non risultavano effettivamente visualizzati tra i risultati associati al nome del reclamante e che, per altri, il nome dell'interessato non compariva nelle pagine collegate, essendo i riferimenti limitati alla denominazione di una società. La società ha quindi ritenuto non sussistenti i presupposti per intervenire.

Il reclamante ha replicato contestando tale impostazione e producendo screenshot da cui, a suo dire, emergeva che alcuni URL erano in realtà reperibili mediante varie query contenenti il suo nominativo. Ha inoltre insistito sul fatto che Google avesse adottato soluzioni incoerenti, bloccando talvolta singoli risultati e negando invece la rimozione di altri contenuti analoghi.

Competenza del Garante e perimetro dell'esame

Il Garante ha preliminarmente ricordato che, nei confronti di Google LLC, trova applicazione il GDPR per effetto dello stabilimento nell'Unione europea e che la competenza dell'Autorità italiana deriva dall'art. 55, par. 1, GDPR, trattandosi di trattamento direttamente gestito da Google LLC anche per il territorio UE.

Ha poi precisato che il reclamo poteva essere esaminato solo con riferimento agli URL restituiti in associazione al nome e cognome dell'interessato, non anche rispetto ai contenuti rinvenibili solo con ricerche che univano il nominativo ad altri criteri non specificativi della persona. In ragione delle divergenze tra le parti, ha tuttavia esteso la valutazione all'insieme degli URL oggetto di contestazione.

Valutazione sul diritto all'oblio

Per valutare la richiesta di rimozione, il Garante ha richiamato gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché i criteri elaborati dal WP Art. 29 nelle Linee guida del 26 novembre 2014 e le successive Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020 sul diritto all'oblio applicato ai motori di ricerca.

Dall'esame degli articoli e delle pagine contestate, l'Autorità ha rilevato che:

  • i contenuti riguardavano vicende connesse a presunte mancate prestazioni e criticità di una società nella quale il reclamante aveva ricoperto un ruolo apicale;
  • la società risultava cessata a seguito dell'avvio di una procedura concorsuale/analoga;
  • gli articoli riconducevano la vicenda a un'altra società alla quale il reclamante aveva ammesso di essere stato collegato come socio di minoranza;
  • il contenuto era connesso all'attività professionale dell'interessato, che risultava tuttora svolta in un centro analogo, e il medesimo, nel servizio giornalistico richiamato, non si era dissociato dalle difficoltà della precedente attività.

L'Autorità ha quindi ritenuto che non ricorressero i presupposti per considerare i contenuti del tutto estranei alla persona dell'interessato o per imporre la deindicizzazione sulla sola base dell'assenza del nome in alcuni testi o del fatto che taluni riferimenti fossero riferiti a società e non direttamente alla persona fisica.

Esito

Il Garante ha concluso che il reclamo era infondato e lo ha dichiarato tale ai sensi dell'art. 57, par. 1, lett. f), GDPR. Non sono state disposte misure correttive o sanzioni.

Impugnazione

Avverso il provvedimento è possibile proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Oggetto del reclamo

L'interessato ha chiesto a Google LLC la rimozione di un URL collegato a un'immagine che lo ritraeva e di ulteriori URL reperibili tramite ricerche con il suo nome e cognome, anche associato ad altri criteri. Ha sostenuto di essere estraneo alle vicende societarie richiamate dagli articoli e che l'associazione delle notizie al suo nominativo fosse lesiva della reputazione e del diritto all'immagine.

Posizioni delle parti e scambio istruttorio

Google, nelle difese, ha sostenuto che parte degli URL non risultava visualizzata tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e che altri URL riguardavano esclusivamente la denominazione di una società, senza riferimenti alla persona fisica. Il reclamante ha replicato producendo screenshot e contestando l'inattendibilità delle verifiche del gestore, insistendo sul fatto che alcuni URL fossero invece reperibili con varie query contenenti il suo nominativo.

Competenza e perimetro dell'esame

Il Garante ha richiamato l'applicabilità del GDPR a Google LLC per effetto delle attività svolte in ambito europeo e la propria competenza ex art. 55, par. 1, GDPR. Ha inoltre precisato che il reclamo poteva essere esaminato solo con riguardo agli URL restituiti in associazione al nominativo dell'interessato, non invece rispetto a quelli rinvenibili solo mediante query che combinavano il nome con altri criteri non specificativi della persona.

Valutazione sul diritto all'oblio

Per valutare l'istanza di rimozione, il Garante ha richiamato gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida del WP Art. 29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019 del 7 luglio 2020. Ha rilevato che gli articoli riguardavano vicende connesse a una società nella quale il reclamante aveva ricoperto un ruolo apicale, che la società risultava cessata e che i contenuti erano collegati all'attività professionale tuttora svolta dall'interessato.

Esito del procedimento

Il Garante ha ritenuto infondato il reclamo, osservando che i contenuti contestati non erano estranei alla persona dell'interessato e che, in alcuni casi, la rimozione da parte di Google sembrava essere stata disposta per l'assenza di qualunque informazione riferibile all'interessato nella pagina collegata. Non sono state quindi adottate misure correttive o sanzionatorie.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatomotori di ricerca e diritto all'obliopubblica amministrazione

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