Regolamento (UE) 2019/1755
Regolamento Delegato (UE) 2019/1755 Della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna la classificazione NUTS utilizzata dall’Unione per le statistiche regionali armonizzate, sostituendo integralmente gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1059/2003. L’intervento si rende necessario perché, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la divisione territoriale di vari Paesi è cambiata rispetto all’ultima revisione. Le nuove codifiche e denominazioni si applicano alla trasmissione dei dati a Eurostat dal 1° gennaio 2021, in conformità alle regole di revisione periodica della NUTS.
Aggiornamento della classificazione NUTS dell’Unione europea mediante sostituzione degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea ai fini della raccolta, compilazione e diffusione di statistiche regionali armonizzate secondo la classificazione comune NUTS. Incide sulla trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) a decorrere dal 1° gennaio 2021, mentre l’entrata in vigore generale avviene il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano esclusi dall’ambito materiale del testo gli aspetti diversi dalla classificazione territoriale statistica e dagli elenchi delle unità amministrative e locali allegati.
Regolamento delegato (UE) 2019/1755: aggiornamento della classificazione NUTS
Il regolamento delegato della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1059/2003, che istituisce la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). L’obiettivo è mantenere aggiornata la mappa territoriale di riferimento per le statistiche regionali armonizzate dell’Unione, tenendo conto delle variazioni intervenute nella divisione territoriale degli Stati membri.
Finalità e contesto normativo
La NUTS serve a consentire la raccolta, compilazione e diffusione di statistiche regionali comparabili a livello UE. I considerando precisano che gli allegati del regolamento del 2003 contengono le unità territoriali da utilizzare per le statistiche e che le modifiche alla classificazione sono normalmente adottate nel secondo semestre dell’anno civile, con un intervallo minimo di tre anni salvo esigenze di aggiornamento legate ai cambiamenti territoriali comunicati dagli Stati membri.
Base giuridica e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1059/2003, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 4. Il testo evidenzia che la classificazione NUTS era già stata modificata dal regolamento (UE) n. 2016/2066 e che, successivamente, sono intervenuti nuovi cambiamenti nella divisione territoriale di vari Stati membri; per questo motivo si rende necessario un nuovo aggiornamento degli allegati.
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I, II e III del regolamento base con il testo allegato al regolamento delegato.
L’allegato I contiene la classificazione NUTS vera e propria, cioè l’elenco dei codici e dei nomi delle unità territoriali per ciascuno Stato membro ai livelli:
- NUTS 1,
- NUTS 2,
- NUTS 3.
Il testo aggiorna la struttura territoriale di tutti gli Stati membri elencati, includendo anche le categorie di “Extra-Regio” a ciascun livello NUTS. Per l’Italia, ad esempio, sono confermati i livelli territoriali NUTS con riferimento a Nord-Ovest, Sud, Isole, Nord-Est e Centro, e vengono riportate le corrispondenti articolazioni regionali e provinciali secondo i codici NUTS aggiornati.
Unità amministrative esistenti e unità amministrative locali
L’allegato II elenca le unità amministrative esistenti considerate ai fini della classificazione NUTS per ciascuno Stato membro. Per l’Italia, il testo indica come unità di riferimento, al livello NUTS 2, le “Regioni” e, al livello NUTS 3, le “Province”.
L’allegato III elenca invece le unità amministrative locali. Per l’Italia, tali unità corrispondono ai “Comuni”. Questa parte dell’atto è rilevante per gli operatori che devono verificare la corretta corrispondenza tra codici statistici europei e articolazioni amministrative nazionali.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 2 stabilisce due momenti distinti:
- l’entrata in vigore generale, fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
- l’applicazione, per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), dal 1° gennaio 2021.
Il regolamento ribadisce inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Impatto pratico per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il testo rileva soprattutto nei casi in cui dati statistici, rendicontazioni territoriali, analisi di mercato o documentazione regolatoria facciano riferimento a codici NUTS. L’aggiornamento impone di utilizzare le nuove codifiche e denominazioni dal momento applicabile ai dati trasmessi a Eurostat, evitando riferimenti a versioni superate della classificazione.
Osservazioni conclusive
Il regolamento non introduce obblighi sostanziali di natura fiscale, societaria o lavoristica, ma ha un impatto tecnico-giuridico importante sulla standardizzazione dei dati territoriali nell’Unione. La sua funzione è assicurare l’allineamento tra la realtà amministrativa degli Stati membri e la base statistica europea utilizzata per analisi, comparazioni e politiche pubbliche.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati NUTS
L’articolo 1 sostituisce gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1059/2003 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. Il nuovo allegato I ridefinisce la classificazione NUTS (livelli NUTS 1, NUTS 2 e NUTS 3) per tutti gli Stati membri elencati, aggiornando codici, denominazioni e articolazioni territoriali.
Unità amministrative esistenti e unità amministrative locali
Gli allegati II e III aggiornano l’elenco delle unità amministrative esistenti ai livelli NUTS e delle unità amministrative locali per ciascuno Stato membro, includendo le denominazioni ufficiali nazionali rilevanti per l’applicazione della classificazione statistica.
Decorrenza e applicazione dei dati statistici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) esso si applica dal 1° gennaio 2021, in conformità all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003.
Base giuridica e motivazione della revisione
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003, in particolare dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4. I considerando richiamano la finalità della NUTS di consentire la raccolta, compilazione e diffusione di statistiche regionali armonizzate e la necessità di adeguare la classificazione alle modifiche territoriali comunicate dagli Stati membri.
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