Cassazione Penale, Sentenza n. 26691/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava (1) la valutazione probatoria della Corte d'appello sul fatto che la vittima non indossasse o non avesse agganciato la cintura di sicurezza, lamentando travisamento della prova e ingiustificato screditamento dei testi favorevoli all'imputato; si sosteneva che i testimoni presenti avessero reso dichiarazioni convergenti e che la cintura fosse stata ritrovata nell'autovettura usata per il trasporto al pronto soccorso, prova che attesterebbe l'uso prima dell'incidente e l'interruzione del nesso di causalità per fatto eccentrico del lavoratore. (2) Si contestava altresì la ricostruzione del nesso causale: la difesa sosteneva che la morte non fosse dovuta al danno assonale da caduta ma a una fistola tracheo-esofagea e a una polmonite ab ingestis conseguente a una manovra sanitaria iatrogena, idonea a interrompere il nesso causale tra infortunio e decesso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che la Corte d'appello, a seguito dell'annullamento della precedente sentenza rescindente, avesse regolarmente rinnovato l'istruttoria dibattimentale (testimonianze e consulenze peritali), valutando in modo congruo e motivato l'attendibilità dei testi (trovando incertezze nelle deposizioni favorevoli all'imputato e coerenza in quelle di polizia giudiziaria) e non incorrendo in travisamento della prova. Quanto al nesso di causalità, la Corte ha confermato che le complicanze nosocomiali e la polmonite ab ingestis non hanno costituito causa autonoma, atipica e sufficiente da sola ad interrompere la catena causale originata dall'infortunio; pertanto la morte è stata ritenuta riconducibile al danno assonale conseguente alla caduta e alla omessa vigilanza dell'imputato nella sua posizione di garanzia.
Norme richiamate
principio giurisprudenziale sulla causa sopravvenuta che interrompe il nesso di causalità
La Corte richiama il consolidato principio secondo cui solo una causa sopravvenuta completamente autonoma o che dia luogo a uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico è idonea a escludere il nesso di causalità; complicanze nosocomiali o errori sanitari ordinariamente prevedibili non interrompono il nesso se non sono eccezionalmente abnormi
principio di divieto di rivalutazione del merito in sede di cassazione
La Corte ribadisce che la cassazione non può rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dal giudice di merito né operare una rilettura del compendio probatorio quando il giudice abbia motivato congruamente le sue scelte
normativa giuslavoristica sulla posizione di garanzia e obbligo di vigilanza
La sentenza presuppone l'esistenza di una posizione di garanzia del datore/preposto, dalla quale deriva un obbligo di vigilanza sul corretto uso dei dispositivi di protezione; la mancata vigilanza può integrare responsabilità penale se è ritenuta causalmente rilevante rispetto all'evento
Massime di principio
- Se in secondo grado si ribalta una precedente assoluzione è necessario che la Corte d'appello rinnovii e documenti l'istruttoria: lettura e rinnovazione delle testimonianze e delle consulenze devono risultare in motivazione chiara e coerente
- In sede di cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove: le doglianze devono riguardare vizi di diritto o illogicità manifeste della motivazione, non una preferenza probatoria diversa
- La presenza o assenza di un dispositivo di sicurezza (es. imbracatura) deve essere valutata complessivamente sulla base delle deposizioni e delle prove materiali; contraddizioni o incertezze nelle testimonianze possono giustificare il rigetto della tesi difensiva
- Per escludere il nesso di causalità a favore dell'imputato mediante una causa sopravvenuta (es. errore sanitario) è necessario dimostrare che la causa sia autonoma, anomala e di per sé sufficiente a determinare l'evento: le complicanze prevedibili o ordinarie della degenza non bastano
- La posizione di garanzia impone una vigilanza attiva su dispositivi e condotte dei lavoratori; se il giudice ritiene di comprovata omissione ed esistenza di nesso causale, può affermarsi la responsabilità penale
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