Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 159 del 16-12-2004

SOMMARIO: Erogazione dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare attribuisce alle Sedi territoriali la competenza a istruire tutte le domande di indennizzo e ad accogliere direttamente quelle favorevoli, con pagamento immediato della prestazione. Restano invece da trasmettere al Comitato amministratore solo le domande non accoglibili, nonché gli eventuali ricorsi contro le decisioni di accoglimento adottate dalle Sedi. È inoltre previsto un report bimestrale alla Direzione Centrale delle Prestazioni con i dati sulle domande esaminate e sull’impegno di spesa.

Attribuzione alle Sedi della competenza istruttoria e decisionale sulle domande di indennizzo

Attribuzione alle Sedi della competenza sulle domande di indennizzo

La circolare disciplina la distribuzione delle competenze tra Sedi territoriali e Comitato amministratore in materia di domande di indennizzo. In attuazione della deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004, le Sedi acquisiscono il potere di istruire tutte le domande e di adottare direttamente il provvedimento di accoglimento quando l’esito dell’istruttoria sia favorevole, con contestuale messa in pagamento dell’indennizzo.

Ambito applicativo e riferimenti procedurali

Le Sedi devono svolgere l’istruttoria attenendosi alle istruzioni già richiamate dalla circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e dal messaggio n. 212 del 24 luglio 2002. Il testo non introduce una nuova procedura completa, ma conferma e aggiorna il riparto di competenze, collocando la fase decisoria favorevole direttamente in capo alle strutture territoriali.

Domande con esito favorevole

Quando l’istruttoria si conclude positivamente, la Sede assume il provvedimento di accoglimento e provvede al pagamento dell’indennizzo senza ulteriori passaggi al Comitato amministratore. Questo comporta una semplificazione procedurale per le domande che risultino pienamente accoglibili sulla base degli accertamenti svolti.

Domande con esito sfavorevole

Le domande per le quali l’istruttoria si concluda con parere non favorevole devono essere trasmesse al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Il Comitato adotta in via definitiva i provvedimenti conseguenti, sia di rigetto sia, eventualmente, di accoglimento.

Ricorsi e definitività delle decisioni

Gli eventuali ricorsi proposti contro le decisioni di accoglimento adottate dalle Sedi devono essere inviati al Comitato amministratore, che decide definitivamente. La circolare precisa inoltre che le decisioni già assunte, prima della deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004, dal Commissario Straordinario e dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Comitato di gestione del fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, restano definitive.

Flussi informativi e monitoraggio bimestrale

È previsto un obbligo di reportistica periodica: le Sedi devono trasmettere con cadenza bimestrale, con prima scadenza fissata al 28 febbraio 2005, un report alla Direzione Centrale delle Prestazioni, per il successivo inoltro al Comitato amministratore. Il report deve indicare il numero delle domande istruite con parere favorevole e non favorevole, l’impegno di spesa distinto per anno e l’aggiornamento dei dati relativi all’importo del trattamento minimo per le domande accolte.

Punti principali

Competenza delle Sedi territoriali

Con deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito alle Sedi competenti per territorio l’istruttoria di tutte le domande di indennizzo e il potere di accoglierle direttamente quando l’esito sia favorevole.

Procedure di istruttoria e accoglimento

Le Sedi devono istruire le domande secondo le istruzioni già fornite con circolare n. 20 del 21 gennaio 2002 e messaggio n. 212 del 24 luglio 2002. Se l’istruttoria è positiva, la Sede adotta il provvedimento di accoglimento e dispone il pagamento dell’indennizzo.

Domande non accoglibili e ruolo del Comitato amministratore

Le domande con esito istruttorio sfavorevole devono essere trasmesse al Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, che decide in via definitiva sull’accoglimento o sul rigetto.

Ricorsi contro le decisioni di accoglimento

Gli eventuali ricorsi avverso le decisioni di accoglimento adottate dalle Sedi devono essere inoltrati al Comitato amministratore, che li definisce in via definitiva.

Regime delle decisioni precedenti e monitoraggio periodico

Le decisioni assunte dal Commissario Straordinario e dal Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del precedente Comitato di gestione del fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, anteriori alla deliberazione n. 202 del 17 novembre 2004, sono considerate definitive. Le Sedi devono inoltre inviare con cadenza bimestrale, a partire dal 28 febbraio 2005, un report alla Direzione Centrale delle Prestazioni con il numero delle domande favorevoli e non favorevoli, l’impegno di spesa distinto per anno e l’aggiornamento dei dati sull’importo del trattamento minimo relativo alle domande accolte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.