Circolare numero 160 del 16-12-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il contributo di solidarietà introdotto dalla legge finanziaria 2004 sui trattamenti pensionistici superiori alla soglia prevista, indicando durata, soggetti e prestazioni interessate, misura del prelievo, criteri di calcolo e modalità di trattenuta. Fornisce inoltre chiarimenti sul trattamento fiscale, le istruzioni contabili per il riversamento allo Stato, le modalità di memorizzazione nei sistemi informatici e la variazione del piano dei conti con l’istituzione del conto GPA 25/123.
Contributo di solidarietà del 3% sui trattamenti pensionistici per il triennio 2004-2006: istruzioni contabili e piano dei conti
Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici ex legge n. 350/2003
La circolare fornisce le istruzioni applicative e contabili relative al contributo di solidarietà del 3% sui trattamenti pensionistici introdotto dalla legge finanziaria 2004. Il prelievo opera per il triennio 2004-2006, riguarda i trattamenti che superano una determinata soglia e deve essere gestito dagli enti erogatori secondo modalità coordinate dal Casellario dei pensionati e dall’INPS.
Quadro normativo e durata
L’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un contributo di solidarietà del 3% sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie. La durata è limitata a tre anni, con scadenza al 31 dicembre 2006. Il decreto interministeriale 1° aprile 2004, emanato ai sensi del comma 103 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2004, ha definito le modalità di applicazione; successivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito ulteriori precisazioni con nota n. 7/61618 del 6 dicembre 2004.
Soglia di applicazione e soggetti interessati
Sono assoggettati al contributo i pensionati titolari di un trattamento pensionistico lordo annuo complessivo superiore a 25 volte l’importo previsto dall’articolo 38, comma 1, della legge n. 448/2001, rivalutato annualmente ai sensi del comma 5, lettera d), del medesimo articolo. La circolare specifica che, per l’anno 2004, la soglia mensile è pari a 13.398,75 euro, corrispondenti a 25 volte 535,95 euro mensili; per il 2005 la soglia è indicata in 13.594,75 euro mensili, corrispondenti a 25 volte 543,79 euro mensili.
Prestazioni da considerare nel calcolo
Ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti al contributo devono essere considerati:
- tutti i trattamenti pensionistici obbligatori;
- i trattamenti integrativi e complementari.
Per questi ultimi, il decreto richiamato limita la rilevanza alla sola parte a prestazione definita. In pratica, il calcolo della soglia e del contributo deve riferirsi al trattamento pensionistico complessivo lordo annuo del soggetto, comprendendo le componenti rilevanti indicate dalla disciplina.
Misura del contributo e clausola di salvaguardia
Il contributo è pari al 3% dell’ammontare annuo del trattamento pensionistico complessivo e si applica all’intero importo soggetto a prelievo. La circolare precisa che il trattamento complessivo al netto del contributo non può comunque risultare inferiore alla soglia di riferimento. Tale previsione opera come clausola di salvaguardia, per evitare che il prelievo faccia scendere la pensione al di sotto del limite che giustifica l’applicazione del contributo.
Trattamento fiscale
La legge non disciplina espressamente il regime fiscale del contributo. L’INPS, richiamando un criterio di analogia con la normativa previgente e il fatto che le somme trattenute sono destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali, precisa che il contributo non viene considerato ai fini della determinazione dell’imponibile IRPEF. La circolare richiama anche l’inciso normativo secondo cui le somme sono riversate al netto di un importo corrispondente all’applicazione dell’aliquota marginale prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Modalità operative di trattenuta
L’individuazione dei trattamenti soggetti al contributo e la quantificazione del relativo importo sono effettuate dal Casellario dei pensionati, che comunica i dati agli enti erogatori. Ciascun ente procede poi alla trattenuta in proporzione all’importo del trattamento che eroga.
La trattenuta è effettuata:
- in via preventiva su ciascun rateo di pensione;
- con successiva rideterminazione a consuntivo;
- con eventuale conguaglio finale.
Per il contributo relativo al 2004, poiché è stato necessario coinvolgere anche gli enti erogatori dei trattamenti integrativi e complementari per acquisire la quota a prestazione definita, il calcolo è stato effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2005 e la trattenuta è partita dai ratei del 2005. Per il 2005, invece, la trattenuta preventiva decorre dalla prima rata del 2005, salvo conguaglio a fine anno. La circolare segnala che nel mese di dicembre 2004 il Casellario avrebbe fornito agli enti le informazioni necessarie per l’applicazione del contributo riferito agli anni 2004 e 2005.
Istruzioni contabili e riversamento allo Stato
Poiché le somme trattenute devono essere riversate allo Stato, l’INPS istituisce, nell’ambito delle "Entrate per partite di giro", il conto GPA 25/123. Il conto è destinato alla rilevazione contabile del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici ex articolo 3, comma 102, della legge n. 350/2003.
L’imputazione al conto avviene tramite la procedura di ripartizione contabile dei pagamenti delle pensioni. Al medesimo conto devono essere registrati anche eventuali conguagli a credito o a debito del pensionato. I rapporti finanziari con lo Stato sono curati direttamente dalla Direzione Generale.
Memorizzazione dei dati nei sistemi informativi
La circolare fornisce anche istruzioni tecniche per l’archiviazione dei dati nel database pensioni:
- l’importo annuo del contributo va memorizzato nel campo GP3ECTRSOL della zona GP3CUD dell’anno di riferimento;
- l’importo mensile va memorizzato nei campi GP5HG02E e GP8MD42E;
- per la registrazione mensile deve essere utilizzato il codice "524".
Variazione del piano dei conti
In allegato è riportata la variazione al piano dei conti con tipo variazione "I" e istituzione del conto GPA 25/123, denominato "Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici – Art. 3, comma 102, della legge n. 350/2003", con abbreviata denominazione "CONTR.SOLID.SU PENSIONI ART.3 C.102 L.350/2003".
Decreti e allegati richiamati
La circolare richiama inoltre il decreto ministeriale 1° aprile 2004, allegato 1, che disciplina in dettaglio:
- la misura del contributo del 3% per il triennio 2004-2006;
- l’applicazione preventiva e il conguaglio a fine anno;
- il divieto di ridurre il trattamento netto sotto la soglia minima;
- il ruolo dell’INPS nella trasmissione dei dati agli enti interessati;
- il versamento delle somme trattenute all’entrata del bilancio dello Stato, con successiva riassegnazione secondo le previsioni di legge.
Punti principali
Istituzione e durata del contributo
Il contributo di solidarietà è istituito dall’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 e per tre anni, quindi fino al 31 dicembre 2006. Il decreto interministeriale 1° aprile 2004, emanato ai sensi del comma 103, ne definisce le modalità applicative.
Soggetti e prestazioni interessate
Sono colpiti dal contributo i pensionati titolari di un trattamento pensionistico lordo annuo complessivo superiore a 25 volte l’importo di cui all’articolo 38, comma 1, della legge n. 448/2001, rivalutato annualmente. Ai fini del calcolo vanno considerati tutti i trattamenti pensionistici obbligatori, nonché i trattamenti integrativi e complementari, limitatamente alla parte a prestazione definita.
Aliquota, soglia e clausola di salvaguardia
Il prelievo è pari al 3% dell’ammontare annuo del trattamento pensionistico complessivo e si applica sull’intero importo. La pensione netta risultante, dopo la trattenuta, non può comunque scendere sotto la soglia di riferimento che ha fatto scattare il contributo, configurando una clausola di salvaguardia.
Importi di riferimento per il 2004 e il 2005
Per il 2004 il contributo si applica ai trattamenti pensionistici lordi complessivi superiori a 13.398,75 euro mensili, pari a 25 volte 535,95 euro mensili. Per il 2005 la soglia è indicata in 13.594,75 euro mensili, pari a 25 volte 543,79 euro mensili.
Trattamento fiscale
La circolare precisa che il contributo non concorre alla formazione dell’imponibile IRPEF, in analogia con precedenti discipline e in considerazione della destinazione degli importi al Fondo nazionale per le politiche sociali, al netto della somma corrispondente all’aliquota marginale prevista per l’IRPEF.
Modalità di trattenuta e conguagli
L’individuazione dei trattamenti soggetti al contributo e la determinazione dell’importo sono effettuate dal Casellario dei pensionati, che trasmette i dati agli enti erogatori. La trattenuta è effettuata in via preventiva su ciascun rateo e rideterminata a consuntivo; per il 2004 la trattenuta viene operata a partire dai ratei del 2005, mentre per il 2005 è prevista la trattenuta preventiva dalla prima rata del 2005 con eventuale conguaglio finale.
Istruzioni contabili e conto dedicato
Le somme trattenute devono essere riversate allo Stato. Per la rilevazione contabile è istituito, nell’ambito delle entrate per partite di giro, il conto GPA 25/123, denominato "Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici – Art. 3, comma 102, della legge n. 350/2003". Al conto vanno imputati anche eventuali conguagli a credito o a debito del pensionato; i rapporti finanziari con lo Stato sono curati direttamente dalla Direzione Generale.
Memorizzazione nei sistemi informativi
L’importo annuo del contributo va memorizzato nel campo GP3ECTRSOL della zona GP3CUD dell’anno di riferimento. L’importo mensile va registrato nei campi GP5HG02E e GP8MD42E con codice "524", in corrispondenza del mese cui si riferisce.
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