Cassazione Penale, Sentenza n. 22370/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati riqualificati in resistenza a pubblico ufficiale (capo C e D). Si censura (1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla collocazione temporale delle condotte minatorie, poiché la Corte di appello ha ritenuto che le condotte siano avvenute "nel bel mezzo della compilazione degli atti di rito" mentre il primo giudice e le persone offese avevano invece indicato che le condotte intervennero successivamente alla redazione degli atti; (2) mancata o insufficiente motivazione sull'elemento soggettivo del reato (assenza del dolo specifico volto a impedire o opporsi all'atto del pubblico ufficiale).
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi per carenza di motivazione della Corte di appello (violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, con l'indicazione che i giudici di merito motivino in modo completo e puntuale sui punti contestati (tempistica delle condotte e sussistenza del dolo).
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Articolo relativo al reato originariamente contestato (ostruzione o analoghe condotte nei confronti dell'ufficio); indicato quale capo di imputazione in primo grado senza specifiche ulteriori, non oggetto diretto dell'annullamento
art. 612 cod. pen.
Articolo relativo al reato di minaccia; contestato al capo B ma il Tribunale di Ivrea ha dichiarato non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità
art. 336 cod. pen.
Articolo relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale; i capi C e D sono stati riqualificati in resistenza e la questione in sede di cassazione riguarda la sussistenza degli elementi costitutivi, in particolare la collocazione temporale della condotta rispetto all'atto e il dolo
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
La Suprema Corte interpreta tale disposizione come richiedente che il giudice del merito dia motivazione completa e specifica rispetto alle doglianze decisive sollevate in appello; il vizio sussiste quando il giudice non affronta o affronta in modo apodittico questioni decisive (mancanza di motivazione)
Massime di principio
- Se il difensore in appello contesta la collocazione temporale di condotte rilevanti per la qualificazione del reato (es. se la condotta si è verificata durante l'atto ufficiale o dopo), i giudici devono motivare espressamente e puntualmente su tale aspetto, indicando i passaggi probatori che sorreggono la loro conclusione
- La qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale richiede che l'opposizione sia posta in essere durante lo svolgimento di un atto d'ufficio: se la collocazione temporale è incerta o controversa, questo può escludere la sussistenza del reato
- La valutazione dell'elemento soggettivo (dolo specifico) deve essere esplicitamente affrontata in motivazione quando è stata specificamente dedotta in appello; motivazioni apodittiche o il rinvio generico al materiale probatorio non sono sufficienti
- La Suprema Corte annulla e rinvia quando riscontra carenza di motivazione su questioni decisive sollevate in appello, non sostituendosi al giudice di merito ma imponendo che questi rispetti i principi di completezza e specificità della motivazione
- Per il difensore: formulare in appello censure chiare e specifiche (es. indicare testi, momenti e prove contestati) aumenta la probabilità che la Cassazione valuti la mancanza di motivazione come vizio rilevante
- Per il giudice di merito: evitare affermazioni di "auto-evidenza" o richiami non esplicitati all'incarto processuale; ogni punto decisivo deve essere ricostruito con riferimento puntuale alle prove e alle trascrizioni
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