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Legge

L.R. Toscana 90/2014

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012.

Normativa regionaleL.R. Toscana 90/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 90/2014 riorganizza in modo ampio l’assetto del personale e della dirigenza della Regione e del Consiglio, disciplina incarichi, mobilità, valutazione, extraimpiego e strutture di supporto. Interviene inoltre su ARPAT, ARTEA, IRPET, LAMMA, Autorità portuale regionale e altri enti, soprattutto aggiornando nomine, requisiti, durata e trattamento economico degli organi apicali.

Modifiche all’ordinamento del personale regionale e a vari enti regionali toscani

Modifiche all’ordinamento del personale regionale e alla dirigenza

La legge interviene in modo organico sulla l.r. Toscana 1/2009, ridefinendo la struttura organizzativa della Giunta, i rapporti con il Consiglio regionale, le competenze dei vertici amministrativi, gli incarichi dirigenziali, la mobilità, la valutazione del personale e la disciplina delle attività extraimpiego. La disciplina si applica nel territorio della Regione Toscana.

Assetto organizzativo della Giunta regionale

La struttura organizzativa della Giunta è articolata in Direzione generale, direzioni e Avvocatura regionale, settori e posizioni dirigenziali individuali. L’Avvocatura regionale è collocata in autonomia rispetto alla Direzione generale ed è equiparata alle direzioni. Le direzioni sono istituite con deliberazione della Giunta, su proposta del Direttore generale, che ne definisce anche le competenze.

La Direzione generale ha funzioni di coordinamento e controllo delle attività trasversali e delle politiche di settore. Il Direttore generale assicura la coerenza complessiva dell’azione regionale, propone l’istituzione delle direzioni, assegna risorse finanziarie, umane e strumentali, impartisce direttive ai direttori, presiede il Comitato di direzione e gestisce i rapporti con enti, istituzioni e organismi esterni.

Rapporti tra Giunta regionale e Consiglio regionale

Per gli atti generali in materia di personale destinati a produrre effetti anche sul personale del Consiglio regionale, è richiesta una previa intesa tra i competenti organi della Giunta e quelli del Consiglio; in difetto di intesa gli atti sono inefficaci e inapplicabili verso il personale consiliare. Giunta e Ufficio di presidenza del Consiglio definiscono inoltre, con intesa, le tipologie di disposizioni generali soggette a tale regime.

La mobilità del personale e dei dirigenti tra strutture della Giunta e Consiglio richiede, nei casi previsti, il coinvolgimento del Direttore generale e del Segretario generale del Consiglio regionale. È rafforzato anche il raccordo tecnico tra Direzione generale della Giunta e Segretario generale del Consiglio.

Compiti dei direttori, dei responsabili di settore e del Comitato di direzione

I direttori di struttura di vertice curano il programma gestionale annuale, attuano le direttive della Direzione generale, nominano e revocano i responsabili di settore, assegnano obiettivi e risorse, esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia, valutano il personale di riferimento e promuovono l’azione disciplinare nei limiti di competenza.

I responsabili di settore gestiscono complessi omogenei di materie o obiettivi, predispongono gli atti politici, dirigono il settore, assegnano risorse e obiettivi, gestiscono il personale, promuovono i procedimenti disciplinari e possono conciliare o transigere controversie nelle materie di competenza.

Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, dai direttori delle direzioni di politica settoriale e dall’Avvocato generale; i direttori delle funzioni trasversali partecipano quando si trattano temi di loro competenza. Il Comitato esprime parere obbligatorio su proposte di legge, regolamenti, atti di programmazione generale e atti organizzativi della Giunta.

Incarichi dirigenziali, durata e cessazione

La legge disciplina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore generale, dei direttori e dei dirigenti a tempo determinato, prevedendo titoli di studio, esperienza professionale, esclusività dell’incarico e, per i dipendenti pubblici, collocamento in aspettativa o fuori ruolo. Sono fissati limiti percentuali alla copertura di posti con contratti a termine e regole sulla cessazione degli incarichi in relazione al ciclo politico-amministrativo, con regimi transitori per il primo avvio della nuova organizzazione.

Extraimpiego, incompatibilità e deleghe

Sono aggiornate le regole sulle incompatibilità e sulle attività extraimpiego dei dipendenti regionali, distinguendo tra attività remunerate e attività senza fini di lucro. È riconosciuta la possibilità di svolgere attività sociali non remunerate in enti non lucrativi, con obbligo di comunicazione e divieto di conflitto di interessi.

È inoltre disciplinata la delega di funzioni dirigenziali a dipendenti con posizione organizzativa, per esigenze funzionali o di progetto e per periodi limitati, con incremento del trattamento economico accessorio e senza applicazione dell’art. 2103 c.c.

Personale di supporto agli organi politici del Consiglio regionale

Sono riviste le regole sul personale degli uffici di supporto del Consiglio regionale, degli uffici di gabinetto e di segreteria, nonché del Portavoce. La legge ridefinisce criteri di selezione, limiti di spesa, trattamento economico e modalità di reclutamento, con specifiche previsioni di prima applicazione per la decima legislatura regionale.

Modifiche a organismi, agenzie e enti regionali

La legge aggiorna anche le discipline di IRPET, ARTEA, APET, ARPAT, LAMMA, Autorità portuale regionale e Terre regionali toscane, intervenendo su nomine, requisiti dei direttori o amministratori unici, durata degli incarichi, trattamento economico, cessazione anticipata e, in alcuni casi, attribuzioni gestionali e rappresentanza legale.

Contratti pubblici, partecipazioni regionali e procedure amministrative

Vengono inoltre aggiornate la disciplina degli incentivi per progettazione e innovazione nei contratti pubblici, le regole di rappresentanza della Regione in organismi partecipati, e la possibilità di delega del dirigente a partecipare alle conferenze di servizi a dipendenti con posizione organizzativa.

Regime transitorio ed entrata in vigore

Nella fase di prima applicazione, gli attuali incarichi cessano con il conferimento dei nuovi incarichi previsti dalla riforma. Le disposizioni più rilevanti sul riordino del personale e del Consiglio regionale decorrono dall’insediamento del nuovo Consiglio della decima legislatura; il resto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo diverse decorrenze espressamente indicate.

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