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Legge

L.R. Toscana 89/2014

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva). Nuove disposizioni relative all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.

Normativa regionaleL.R. Toscana 89/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 89 del 2014 modifica la disciplina sulla diffusione e sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva. Introduce nuove disposizioni operative e un adeguamento delle regole già previste dalla legge regionale n. 22/2013, con effetti nel territorio regionale e per i soggetti che svolgono attività sportiva o gestiscono impianti/attività interessati.

Modifiche alla disciplina regionale sui defibrillatori semiautomatici esterni nello sport

Modifiche alla disciplina sui defibrillatori nello sport

La legge regionale Toscana 30 dicembre 2014, n. 89 interviene sulla normativa regionale già vigente in materia di diffusione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva. Il provvedimento aggiorna la disciplina per il territorio della Toscana, introducendo nuove regole applicative e coordinando il testo previgente.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda l’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni in relazione alla pratica fisica e sportiva. L’intervento normativo si colloca nell’ambito delle attività sportive e degli adempimenti connessi alla disponibilità e all’impiego di tali dispositivi.

Contenuto dell’intervento normativo

La legge reca modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22, che aveva già disciplinato la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nello sport. Il nuovo testo introduce ulteriori disposizioni relative al loro utilizzo, con finalità di aggiornamento e coordinamento della disciplina regionale.

Regime territoriale e applicazione

Le disposizioni hanno efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Toscana. La norma non contiene, nel testo fornito, ulteriori dettagli su procedure, requisiti tecnici, sanzioni o tempistiche specifiche di adeguamento.

Profili temporali

La legge è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 31 dicembre 2014. Non emergono, dal testo disponibile, limiti temporali di efficacia diversi dalla sua entrata in vigore e dall’operatività della disciplina modificata.

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