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Legge

L.R. Toscana 88/2014

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia.

Normativa regionaleL.R. Toscana 88/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 3/1994 su ATC, organi, controlli e acquisizioni di beni e servizi. Introduce una riorganizzazione degli ATC, nuove regole su assemblea, comitato di gestione, revisori e controlli regionali, con forti norme transitorie per la prima applicazione nel 2015. Alcune disposizioni erano limitate alla stagione 2015/2016 o a scadenze del 2015, quindi oggi risultano in gran parte superate.

Modifiche alla disciplina toscana degli ambiti territoriali di caccia

Modifiche alla disciplina degli ambiti territoriali di caccia in Toscana

La legge interviene sulla legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, ridefinendo organizzazione, controlli e funzionamento degli ambiti territoriali di caccia (ATC). Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana e va letto come disciplina modificativa della normativa faunistico-venatoria regionale.

Supporto tecnico-scientifico e pareri obbligatori

L’Osservatorio regionale deve assicurare il supporto tecnico-scientifico necessario per le attività previste dalla l.r. 3/1994 avvalendosi del Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSeMAF).

Nel procedimento relativo alla Commissione prevista dall’art. 10 bis, i pareri sono qualificati espressamente come obbligatori. Inoltre, la Commissione può essere nominata anche quando sia stata acquisita più della metà delle designazioni, ferma restando la possibilità di successive integrazioni.

Assetto degli ATC e funzioni generali

Gli ATC toscani sono nove e coincidono, come confini, con quelli delle province; sono denominati con il nome del capoluogo. Firenze e Prato costituiscono un unico ATC.

Gli ATC operano in forma di caccia programmata e possono essere articolati in sottoambiti, previsti dal piano faunistico-venatorio per ottenere una zonizzazione più omogenea e adeguata alle caratteristiche ambientali, naturalistiche e faunistiche dei territori; i sottoambiti possono servire anche per l’accesso dei cacciatori di cui all’art. 13 ter e non hanno organi propri. Confini di ATC e sottoambiti devono essere delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni regionali.

Gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro, dotate di proprio statuto e investite di compiti di rilievo pubblicistico per l’organizzazione del prelievo venatorio e la gestione faunistica del territorio, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio.

Organi dell’ATC e regole di funzionamento

Gli organi dell’ATC sono:

  • Presidente;
  • Assemblea dei delegati;
  • Comitato di gestione;
  • Collegio dei revisori dei conti.

La durata degli organi coincide con quella del piano faunistico-venatorio. Lo statuto è approvato dall’Assemblea dei delegati secondo uno schema predisposto dalla Regione. La provincia esercita vigilanza e controllo sull’attività dell’ATC e può impartire direttive specifiche. Un regolamento regionale deve disciplinare i criteri di nomina degli organi, il funzionamento degli ATC e le forme di controllo necessarie a garantire l’interesse pubblico.

Assemblea dei delegati

I delegati sono eletti da:

  • cacciatori iscritti all’ATC;
  • aziende agricole ricadenti nel territorio dell’ATC;
  • iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute residenti nei comuni inclusi nell’ATC.

Le modalità di elezione sono demandate allo statuto. L’Assemblea dei delegati approva lo statuto e le sue modifiche, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo.

Comitato di gestione e Presidente

Il Comitato di gestione è composto:

  • per il 60%, in misura paritaria, da rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio;
  • per il 20%, da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente;
  • per il 20%, da rappresentanti degli enti locali.

I componenti sono nominati dalla provincia; per l’ATC Firenze-Prato la nomina spetta alla Provincia di Firenze. Il Comitato è responsabile dell’amministrazione dell’ATC e svolge le attività previste dall’art. 12. Il Presidente è eletto dal Comitato di gestione.

Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Comitato di gestione. Uno dei componenti è designato dal Consiglio regionale e svolge le funzioni di presidente.

Il Collegio:

  • verifica la regolarità della gestione;
  • controlla la corretta applicazione delle norme amministrative, contabili e fiscali;
  • vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;
  • esercita le funzioni previste dall’art. 20 del d.lgs. 123/2011;
  • può compiere in ogni momento ispezioni, controlli e richieste di informazioni sull’andamento delle operazioni.

Controllo regionale e acquisizione di lavori, beni e servizi

È istituita una Commissione regionale di controllo sull’attività degli ATC, composta da responsabili regionali e provinciali competenti in materia di gare e contratti e di attività faunistico-venatoria.

La Commissione esercita il controllo sugli ATC, con particolare riguardo alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture. Ciascun ATC deve trasmettere preventivamente gli atti relativi a tali acquisizioni. La Commissione può esprimere un parere motivato sulla coerenza degli atti con le finalità istituzionali degli ATC e con la normativa vigente. Le modalità operative della Commissione sono rinviate al regolamento di cui all’art. 11, comma 10.

Per favorire la partecipazione alle procedure selettive, ogni ATC deve suddividere gli appalti in lotti funzionali distinti per specifiche funzioni e materie. Nella determina a contrarre deve dare conto dei criteri e delle ragioni che hanno guidato l’individuazione dell’oggetto della procedura.

Attività gestionali, quote di iscrizione e supporto provinciale

Nello svolgimento delle attività dell’ATC si deve fare uso delle professionalità esistenti presso l’amministrazione provinciale competente.

Le quote di iscrizione agli ATC sono determinate dai comitati di gestione nel rispetto di importi minimi e massimi fissati con deliberazione della Giunta regionale.

Coordinamento regionale, relazioni annuali e potere sostitutivo

La Regione verifica lo svolgimento delle attività degli ATC per garantire il coordinamento della gestione faunistico-venatoria sull’intero territorio regionale e il raggiungimento delle finalità programmate.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di gestione trasmette alla struttura regionale competente una relazione dettagliata su:

  • censimenti faunistici;
  • gestione venatoria degli ungulati;
  • miglioramenti ambientali;
  • prevenzione e risarcimento dei danni alle colture agricole;
  • ogni ulteriore argomento richiesto dalla struttura regionale.

Devono essere trasmessi anche tutti i dati faunistici di competenza dell’ATC. In esito alle verifiche, la Giunta regionale può impartire direttive specifiche al Comitato di gestione; in caso di mancato adeguamento, la Regione può esercitare il potere sostitutivo secondo la l.r. 53/2001.

Interventi sulla disciplina venatoria speciale

Vengono inoltre modificate alcune disposizioni della l.r. 3/1994 in materia di prelievo venatorio: viene eliminato, per una delle previsioni sull’art. 17 bis, il riferimento al fatto che l’attività sia svolta con il metodo della caccia di selezione e da appostamento; inoltre, per la caccia in zona coperta di neve, viene introdotta un’eccezione espressa per l’attuazione della caccia di selezione agli ungulati.

Norme transitorie per la prima applicazione

Entro il 30 aprile 2015 le province devono nominare i nuovi comitati di gestione degli ATC. In caso di mancata nomina, provvede la Regione con commissario. In prima applicazione la sede degli ATC è presso la sede della provincia di riferimento.

Dalla nomina dei nuovi organi:

  • gli ATC in essere alla data di entrata in vigore della legge sono soppressi;
  • patrimonio e rapporti giuridici attivi e passivi passano ai nuovi ATC della provincia di riferimento.

Il presidente e il revisore in carica alla data di entrata in vigore restano operativi fino al 30 giugno 2015 per gli adempimenti previsti dal regolamento attuativo, per il bilancio finale di esercizio e per la ricognizione di patrimonio e rapporti giuridici. Il trasferimento del patrimonio deve essere formalizzato con verbali di consegna entro il 30 giugno 2015; se il termine decorre inutilmente, la provincia nomina un commissario.

Entro il 30 aprile 2015 la Giunta regionale deve approvare le direttive per la prima elezione dell’Assemblea dei delegati e lo schema di statuto. Entro il 30 giugno 2015 i presidenti dei comitati di gestione devono indire le prime elezioni; in caso di omissione, interviene la Regione con commissario.

Fino all’approvazione dei nuovi piani faunistici venatori provinciali, gli ATC esistenti costituiscono sottoambiti dell’ATC di riferimento.

Entro 365 giorni dall’entrata in vigore devono essere approvate le modifiche al d.p.g.r. 33/R/2011; fino a tale adeguamento, continuano ad applicarsi le sue disposizioni compatibili con la l.r. 3/1994.

Per la stagione venatoria 2015/2016 la quota di iscrizione all’ATC di residenza venatoria è fissata in almeno 100 euro.

Dalla data di entrata in vigore della legge e fino alle nomine dei nuovi comitati di gestione, i comitati già esistenti non possono stipulare contratti per lavori, forniture e servizi di durata superiore a dodici mesi.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Le previsioni transitorie e quelle riferite alla stagione 2015/2016 hanno ormai esaurito la loro efficacia; la disciplina oggi rilevante è quella strutturale sugli ATC e sui relativi controlli, come modificata nel testo consolidato della l.r. 3/1994.

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