L.R. Molise 23/2006
Istituzione del Servizio Regionale di Vigilanza Ambientale Volontaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Molise il Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria e disciplina nomina, formazione, coordinamento, revoca e rapporti con Province, enti parco e associazioni ambientaliste. Prevede attività di informazione, prevenzione, controllo e supporto in emergenze ambientali. Gli oneri sono quantificati solo per gli esercizi 2006-2008.
Istituzione del Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria nel Molise
Servizio regionale di vigilanza ambientale volontaria nel Molise
La legge regionale del Molise istituisce e disciplina un servizio di vigilanza ambientale svolto da volontari delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Il provvedimento definisce funzioni, requisiti, formazione, nomina, coordinamento e disciplina finanziaria del servizio nell’ambito territoriale regionale.
Finalità e ambito della vigilanza
La vigilanza ambientale volontaria è configurata come attività di informazione, prevenzione, controllo e repressione degli illeciti, finalizzata all’applicazione delle norme in materia di protezione degli animali, della flora, dell’ambiente, del paesaggio, della salute umana e dei beni culturali e storici. L’attività comprende anche la sensibilizzazione dei cittadini, la collaborazione nelle emergenze ecologiche e nella protezione civile, il supporto al monitoraggio ambientale e la cooperazione con autorità pubbliche per prevenzione e accertamento di reati contro il patrimonio ambientale.
Soggetti abilitati e requisiti personali
L’attività è svolta da personale volontario appartenente alle associazioni di tutela ambientale; la qualifica di Guardia Ambientale Volontaria è attribuita solo dopo formazione e superamento dell’esame finale. Per accedervi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- maggiore età;
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- diploma di scuola media superiore;
- assenza di condanne penali;
- assenza di sanzioni amministrative per violazioni di norme ambientali.
Le guardie, nell’esercizio delle funzioni, operano come pubblici ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa, con i poteri di accertamento previsti dalla legge n. 689/1981. Il servizio è espressamente volontario e gratuito, senza costituzione di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni, salva la possibilità di rimborso delle spese sostenute.
Modalità operative del servizio
Le guardie ambientali volontarie operano secondo istruzioni di servizio adottate dalle associazioni di appartenenza e approvate dal Presidente della Provincia o dall’Ente parco competente per territorio. Ogni guardia deve:
- garantire almeno dieci ore di servizio mensile, comunicando preventivamente disponibilità, giornate e orari;
- prestare servizio nei modi, luoghi e orari assegnati;
- qualificarsi con il tesserino personale;
- redigere rapporti di servizio e verbali di accertamento e trasmetterli tempestivamente all’ufficio competente dell’ente interessato;
- usare con diligenza i mezzi in dotazione;
- partecipare regolarmente ai corsi di aggiornamento.
Nomina, specializzazioni e tesserino
Le associazioni propongono al Presidente della Provincia competente la nomina dei propri aderenti a Guardia Ambientale Volontaria per la vigilanza sulle norme statali, regionali, locali e UE nelle materie ambientali indicate dalla legge. La nomina avviene per ambiti di materie omogenee, coerenti con gli indirizzi dei corsi di preparazione.
Il Presidente della Giunta regionale, con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale, individua le specifiche discipline oggetto di vigilanza. La Provincia rilascia il tesserino personale attestante nomina e specializzazione, secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Formazione, esame e attestato di idoneità
La Giunta regionale definisce, su proposta dell’Assessore all’Ambiente e sentite le associazioni, il programma di studi per la preparazione delle guardie, articolato in indirizzi corrispondenti alle competenze settoriali assegnate. Il percorso formativo deve comprendere anche un congruo periodo di addestramento pratico.
La preparazione e l’aggiornamento possono essere affidati a un Centro Regionale per la Formazione delle Guardie Ambientali Volontarie, individuato dalla Giunta regionale, alla cui costituzione partecipano Regione, Province, enti e agenzie regionali e locali competenti in materia ambientale e le associazioni interessate.
Al termine del corso è previsto un esame teorico-pratico davanti a una commissione nominata dalla Giunta regionale. La commissione:
- è composta da personale esperto dipendente della Regione;
- può avere fino a cinque componenti;
- resta in carica cinque anni;
- elegge al proprio interno il Presidente su proposta dell’Assessore all’Ambiente.
La Giunta regionale stabilisce anche il funzionamento della commissione, le materie d’esame e i criteri di valutazione. Superato l’esame, viene rilasciato un attestato di idoneità alla vigilanza nei settori prescelti.
Revoca della nomina
La revoca della nomina può essere chiesta in qualunque momento e per qualsiasi motivo dalle associazioni al Presidente della Provincia competente. La revoca è obbligatoria quando il soggetto:
- non possiede più i requisiti richiesti;
- non frequenta regolarmente i corsi periodici di aggiornamento;
- commette gravi o reiterate inadempienze, irregolarità o difformità del servizio.
Guardie già in servizio e ampliamento delle competenze
Le associazioni che dispongono di proprie guardie giurate volontarie ai sensi del TULPS, o di Guardie Zoofile Volontarie, possono ottenere la nomina delle medesime a Guardia Ambientale Volontaria per le materie in cui già operano, senza dover conseguire per tali materie l’attestato di idoneità. Le competenze possono essere estese ad altre materie, ma in tal caso è necessario frequentare il corso di formazione e superare l’esame finale.
Coordinamento, convenzioni e flussi informativi
L’attività delle guardie è coordinata dalle Province o dagli Enti parco nel rispettivo territorio, in accordo con le associazioni e nel rispetto delle istruzioni di servizio. Regione, Province, enti e agenzie regionali, enti parco ed enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di tutela ambientale per le attività previste dalla legge; in tal caso il coordinamento spetta all’amministrazione pubblica interessata.
Gli atti, le circolari e i pareri della Regione e degli enti e agenzie regionali, se utili anche alla vigilanza e relativi alle discipline oggetto di competenza, devono essere trasmessi in copia alle associazioni che dispongono di guardie ambientali volontarie.
Rendicontazione annuale e copertura finanziaria
Entro la fine di ogni anno, Province, enti parco e, nei casi di convenzione, le altre amministrazioni pubbliche trasmettono alla Regione una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della legge, sulle attività svolte e su quelle previste per l’anno successivo, con indicazione degli oneri necessari.
Gli oneri sono quantificati in 50.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008. Per il 2006 la copertura avviene mediante variazioni di bilancio; per il 2007 e gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio annuali. La Giunta regionale è delegata a individuare le unità previsionali di base interessate.
Norme finali e coordinamento con la normativa previgente
Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la legge. La nuova disciplina costituisce il quadro generale della vigilanza ambientale volontaria in Regione Molise e si applica anche alle eventuali norme regionali speciali previgenti, che devono comunque essere lette e applicate nel rispetto dei principi organizzativi e procedurali introdotti dal provvedimento.
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