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Legge

L.R. Molise 19/2006

Aiuti a favore dei commercianti al minuto di prodotti ittici

Normativa regionaleL.R. Molise 19/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina contributi annuali, nel Molise, a favore dei dettaglianti di pesce fresco per compensare i maggiori costi di approvvigionamento durante il fermo biologico della pesca. Gli aiuti, entro 3.000 euro di spese ammissibili, sono concessi dalla Giunta con atto annuale, previa verifica dell’andamento dei prezzi e notifica UE. La prima applicazione riguarda il 2006.

Aiuti ai commercianti al minuto di prodotti ittici

Aiuti ai commercianti al minuto di prodotti ittici

La legge della Regione Molise istituisce un regime annuale di contributi in favore delle imprese che vendono al dettaglio pesce fresco, con la finalità di contenere possibili aumenti anomali dei prezzi al consumo nel periodo di maggiore affluenza turistica. L’intervento è collegato ai maggiori costi sostenuti per l’approvvigionamento durante il fermo biologico della pesca disposto dallo Stato.

Ambito soggettivo e finalità dell’aiuto

Possono beneficiare dei contributi le imprese esercenti il commercio al minuto di prodotti ittici del mare che siano:

  • residenti oppure con sede legale nel territorio regionale;
  • operanti da almeno due anni nel territorio della Regione Molise.

L’aiuto è configurato come rimborso, anche parziale, dei costi documentati di approvvigionamento, conservazione e trasporto del pescato fresco acquistato in località extraregionali.

Misura del contributo e spese ammissibili

Il contributo è erogato annualmente in un’unica soluzione e copre i maggiori oneri effettivamente sostenuti nel periodo di durata del fermo biologico.

Sono ammissibili le spese debitamente documentate relative a:

  • approvvigionamento del pescato fresco;
  • conservazione del prodotto;
  • trasporto del prodotto.

Il limite massimo delle spese ammissibili è fissato complessivamente in 3.000 euro per beneficiario.

Programmazione annuale della Giunta regionale

Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Giunta regionale stabilisce con apposito atto:

  • la misura dei contributi applicabile per l’anno in corso;
  • il dettaglio delle spese ammissibili;
  • termini e modalità di presentazione delle domande;
  • eventuali priorità, anche in relazione alle disponibilità di bilancio;
  • modalità di documentazione delle spese;
  • modalità di concessione, revoca e decadenza dei benefici.

La disciplina attuativa è quindi demandata a una definizione annuale, che concretizza importi, requisiti procedurali e criteri di gestione del regime di aiuto.

Monitoraggio dei prezzi e sospensione degli aiuti

Ogni anno la Giunta regionale verifica, tramite monitoraggio dei mercati più significativi della Regione Molise, che nel periodo del fermo biologico l’andamento dei prezzi di vendita al minuto del pescato fresco sia coerente con la finalità della legge, cioè il contenimento delle lievitazioni anomale.

Se tale riscontro è negativo, la Giunta sospende gli aiuti per l’anno successivo.

Disciplina europea sugli aiuti di Stato

Il regime di aiuto annualmente definito dalla Giunta è soggetto a preventiva notifica in osservanza dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE. I contributi possono essere concessi solo se la Commissione europea ha comunicato parere favorevole di compatibilità.

Prima applicazione

In sede di prima applicazione, il regime di aiuto per l’anno in corso è definito dalla Giunta regionale con provvedimento il cui schema deve essere inviato alla Commissione europea per la verifica di compatibilità entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Copertura finanziaria

Per l’esercizio finanziario 2006 la legge quantifica gli oneri in 150.000 euro e autorizza la Giunta regionale a istituire un apposito capitolo nell’ambito della U.P.B. n. 253.

Per gli esercizi finanziari 2007 e successivi la copertura è rimessa alle rispettive leggi di approvazione del bilancio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

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