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Legge

L.R. Molise 28/2006

Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.

Normativa regionaleL.R. Molise 28/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Molise, autorizzazioni, denunce di inizio lavori, espropri, collaudo e regime transitorio per linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt non appartenenti alla rete nazionale. Prevede anche regole su inamovibilità, spostamenti per pubblico interesse e sanatoria degli impianti preesistenti, con alcuni termini già scaduti.

Norme regionali per autorizzazione, esercizio e collaudo di linee e impianti elettrici fino a 150 kV

Norme regionali su linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt

La legge disciplina, per la Regione Molise, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee e impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, con tensione non superiore a 150.000 volt. Regola autorizzazioni, denuncia di inizio lavori, espropri, collaudo, spostamenti per pubblico interesse e disposizioni transitorie e di sanatoria.

Ambito di applicazione e principi generali

La disciplina si applica alle linee e agli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, con tensione fino a 150.000 volt e non appartenenti alla rete di trasmissione nazionale. Le funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione. Per quanto non previsto dalla legge regionale, si applicano le norme statali vigenti.

Regime autorizzatorio e interventi soggetti a denuncia

La costruzione e l’esercizio di linee, impianti e opere accessorie sono, in via generale, soggetti ad autorizzazione regionale. L’autorizzazione riguarda anche le varianti che comportino aumento della tensione di esercizio rispetto a quella originariamente assentita e può imporre obblighi o prescrizioni speciali, purché motivati.

Sono invece soggetti a denuncia di inizio lavori:

  • le linee e gli impianti con tensione superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, se la lunghezza non supera 2.000 metri;
  • gli elettrodotti sotterranei con tensione superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque lunghezza, se realizzati su sedi stradali, suoli pubblici o privati asserviti bonariamente;
  • opere accessorie, varianti e rifacimenti di elettrodotti tra 1.000 e 20.000 volt, purché non modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi e non comportino maggiore impatto ambientale.

La denuncia è presentata dall’esercente regionale competente ed è accompagnata da relazione tecnica, corografia e dichiarazione di conformità tecnica e di assenza di opposizioni dei proprietari e delle amministrazioni interessate. Decorso il termine di 30 giorni senza divieto motivato della Regione, i lavori possono iniziare.

Per impianti fino a 1.000 volt, in assenza di opposizioni di privati e amministrazioni interessate, è consentita la costruzione e l’esercizio in derivazione da impianti preesistenti già autorizzati o denunciati. Gli interventi di manutenzione ordinaria, inclusa la sostituzione di componenti, non sono soggetti né ad autorizzazione né a denuncia.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica, il procedimento regionale comprende anche l’autorizzazione degli elettrodotti di raccordo alla rete di trasmissione o distribuzione.

Domanda di autorizzazione, pubblicità e osservazioni

L’autorizzazione può essere richiesta sulla base di progetto definitivo o preliminare. La domanda va presentata alla Regione con il piano tecnico delle opere, costituito da corografia almeno in scala 1:25.000 e relazione tecnica illustrativa.

Il richiedente deve trasmettere copia della domanda e degli elaborati necessari ai soggetti competenti per i pareri, tra cui il Ministero delle comunicazioni competente, i Comuni interessati, le altre amministrazioni ed enti coinvolti nei casi previsti dal testo unico sulle acque e l’autorità competente per la compatibilità elettromagnetica.

I pareri e i nulla osta devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, salvo silenzio-assenso previsto da altre norme. Il richiedente deve inoltre pubblicare l’avviso di deposito sul Bollettino Ufficiale della Regione e affiggerlo agli albi pretori dei Comuni interessati. Il piano tecnico resta depositato per 15 giorni presso gli uffici indicati nell’avviso. Osservazioni e opposizioni possono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Procedimento autorizzatorio e conferenza di servizi

La Regione, prima di rilasciare l’autorizzazione, valuta le osservazioni presentate e deve esaminare puntualmente quelle dei proprietari degli immobili interessati dall’opera. Il procedimento ordinario si conclude entro 180 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione può convocare una conferenza di servizi, anche su istanza del richiedente, per acquisire i pareri e gli atti di assenso necessari o mancanti. Se il procedimento richiede anche valutazione di impatto ambientale, screening, valutazione di incidenza, tutela dei beni culturali o tutela di aree protette, partecipa alla conferenza un rappresentante del Comitato tecnico VIA.

La Giunta regionale deve definire, con deliberazione da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità di svolgimento dei lavori del Comitato tecnico VIA, i criteri di individuazione del componente e i termini dei lavori.

Vincolo espropriativo, pubblica utilità e occupazione

Se il richiedente intende ottenere anche il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, la domanda deve indicare le aree da espropriare e i proprietari risultanti dai registri catastali. È possibile acquisire i necessari atti di assenso mediante conferenza di servizi.

È prevista anche la possibilità di chiedere una conferenza di servizi preliminare prima della presentazione formale della domanda.

Se le ditte interessate sono più di dieci, l’avvio del procedimento può essere comunicato secondo la disciplina del testo unico espropri ai proprietari risultanti dai registri catastali.

Il provvedimento finale, quando comprende anche la componente espropriativa, assorbe la valutazione ambientale o di incidenza, sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta necessario e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Tale provvedimento determina l’avvio del procedimento espropriativo.

Il vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità possono essere chiesti anche dopo il rilascio dell’autorizzazione originaria.

Per gli impianti e le linee soggetti a denuncia, se viene meno il consenso del proprietario o vi è opposizione, l’istante può chiedere alla Regione un provvedimento autorizzatorio con dichiarazione di pubblica utilità, allegando relazione sommaria, attestazione di assenza di opposizioni delle amministrazioni interessate ed elaborato con le aree da espropriare.

Inamovibilità delle linee

Le linee con tensione inferiore a 130.000 volt si presumono amovibili, salvo espressa dichiarazione di inamovibilità nell’autorizzazione. Le linee con tensione pari o superiore a 130.000 volt sono invece inamovibili per legge. Resta fermo quanto previsto in tema di spostamenti per pubblico interesse.

Occupazione anticipata ed esproprio urgente

Quando l’avvio dei lavori presenta carattere di urgenza, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può essere emanato ed eseguito secondo la procedura urgente prevista dal testo unico espropri, anche tramite determinazione urgente delle indennità, senza particolari indagini o formalità. I relativi decreti devono essere emanati entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza del beneficiario dell’espropriazione.

Titoli edilizi

La realizzazione di linee e impianti elettrici non è soggetta a permesso di costruire né a denuncia di inizio attività ai sensi della normativa edilizia statale.

Resta però soggetta a permesso di costruire, salvo quanto già assorbito dal procedimento autorizzatorio regionale, la costruzione di opere edilizie destinate a cabine primarie e secondarie con fondazioni. In ogni caso è escluso il contributo di costruzione.

Revoca, decadenza e sospensione dell’autorizzazione

L’autorizzazione può essere revocata se il titolare non rispetta prescrizioni o obblighi imposti e permane nell’inadempimento dopo specifica diffida. La diffida ordina la sospensione dei lavori o dell’esercizio, assegna un termine non superiore a 120 giorni per adeguarsi e avverte che, in caso di inottemperanza, l’autorizzazione decadrà con ordine di demolizione.

L’autorizzazione può essere sospesa per sopravvenuti pericoli per l’incolumità o la salute pubblica. In tale caso il provvedimento indica anche gli interventi necessari. Se le condizioni di pericolo non sono temporanee, l’autorizzazione può essere revocata definitivamente; in tal caso spetta all’esercente un equo indennizzo a carico della Regione, salvo che il pericolo sia imputabile all’esercente stesso.

Collaudo degli impianti

Le linee e gli impianti autorizzati sono sottoposti a collaudo, su richiesta del titolare, entro quattro anni dalla messa in esercizio, se entro tre anni non sono state presentate opposizioni dal Ministero competente secondo la disciplina tecnica richiamata dalla legge.

Il collaudatore è nominato dalla Regione tra tecnici qualificati esperti in impianti elettrici e indipendenti dal titolare. Il collaudo verifica:

  • l’ultimazione dei lavori;
  • la funzionalità delle opere;
  • la conformità al progetto e alle prescrizioni autorizzative;
  • l’adempimento di ogni altro obbligo imposto.

Per le linee fino a 20.000 volt, il collaudo può essere svolto singolarmente o per più impianti entrati a far parte della stessa rete locale, con un unico certificato. Se le opere sono realizzate con materiali e strutture già oggetto di modelli unificati e collaudi tipo, gli accertamenti sulla funzionalità tecnica sono sostituiti da un attestato dell’esercente.

Il certificato di collaudo va trasmesso alla Regione; in caso di esito negativo, la Regione procede ai sensi della disciplina su revoca e diffida. Gli impianti non soggetti ad autorizzazione si considerano collaudati mediante dichiarazione di conformità. Sono esclusi dal collaudo le linee con tensione inferiore a 1.000 volt.

Spostamenti per ragioni di pubblico interesse

Per prevalente pubblico interesse, la Regione può ordinare lo spostamento o la modifica di linee e impianti autorizzati, definendo contestualmente l’equo indennizzo dovuto al titolare e chi debba sopportarne il costo.

Il relativo provvedimento costituisce autorizzazione della variante, vale come dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento secondo le regole della legge regionale.

Norme transitorie e sanatoria

Per gli elettrodotti fino a 150.000 volt già in esercizio prima dell’entrata in vigore della legge e privi di autorizzazione, l’esercente poteva chiedere entro due anni un’autorizzazione regionale definitiva presentando elenco degli impianti, corografia in scala 1:25.000 e relazione tecnica asseverata. La Regione doveva provvedere entro 60 giorni e disporre la pubblicazione dell’atto e dell’elenco nel Bollettino Ufficiale.

La legge si applicava ai procedimenti per i quali non fosse ancora scaduto il termine per le osservazioni, salvo opzione espressa dell’istante per l’applicazione della nuova disciplina alle fasi non ancora concluse.

Gli impianti autorizzati prima del 31 dicembre 2004 per i quali non fosse stato redatto il certificato di collaudo, nonché quelli autorizzati in sanatoria, si intendono collaudati tramite dichiarazione di conformità dell’impresa elettrica al progetto e alle prescrizioni degli enti interessati.

La disciplina di sanatoria si applica anche agli impianti insistenti nelle aree disciplinate da una successiva legge regionale richiamata nel testo. Una disposizione interpretativa relativa a tale legge è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.

Abrogazione e disciplina finale

La legge abroga una specifica disposizione della legge regionale n. 34 del 1999 relativa alla ripartizione di funzioni amministrative. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione determina l’entrata in vigore della legge, che deve essere osservata come legge della Regione Molise.

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