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Legge

L.R. Molise 24/2006

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante: "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina"

Normativa regionaleL.R. Molise 24/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la legge regionale Molise n. 7/2005 su protezione dei cani e anagrafe canina, ampliando le attività di associazioni e privati nella gestione di canili/rifugi e introducendo limiti per il canile del capoluogo di Regione. Prevede inoltre una misura transitoria per concedere contributi e adottare iniziative urgenti fino all’adeguamento del regolamento. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale sui cani e sull'anagrafe canina

Modifiche alla disciplina regionale sulla protezione dei cani e sull’anagrafe canina

La legge regionale del Molise n. 24 del 29 agosto 2006 interviene sulla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, rafforzando e precisando la disciplina di canili, rifugi e soggetti autorizzati alla gestione e alle attività connesse. Il provvedimento ha efficacia nel solo territorio della Regione Molise e introduce anche una previsione transitoria in attesa dell’adeguamento del regolamento attuativo.

Limite di capienza del canile del capoluogo di Regione

La legge stabilisce che il canile del capoluogo di Regione può ricoverare al massimo 750 cani. Il limite opera fermo restando il rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e igienico-sanitari previsti dalla normativa regionale vigente.

Canili comunali, rifugi per cani e attività consentite

La disciplina regionale viene ampliata includendo anche il “rifugio per cani” nella rubrica dell’articolo 6 della legge regionale n. 7/2005. Inoltre, nel testo dell’articolo relativo alle strutture comunali, si affianca ai canili comunali anche la possibilità di riferirsi ai rifugi per cani, estendendo così il perimetro delle strutture contemplate dalla normativa.

Soggetti legittimati a operare e requisiti soggettivi

Le modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 7/2005 ampliano il ruolo delle associazioni protezionistiche e dei privati, anche in forma associativa o cooperativa, nell’ambito delle attività connesse alla protezione degli animali. Per i privati e le forme associative o cooperative è richiesto che non abbiano riportato condanne né siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi sanzionatori per violazioni di norme poste a tutela degli animali.

Attività svolgibili da associazioni e privati

Alle associazioni protezionistiche e ai privati viene riconosciuta la possibilità di svolgere le attività previste dalla legge regionale, tra cui:

  • realizzazione e gestione di strutture e servizi;
  • cattura degli animali vaganti, con obbligo di garantire la reperibilità costante.

Le modifiche coordinano inoltre i riferimenti normativi ai soggetti coinvolti, estendendo espressamente a privati e associazioni varie previsioni già applicabili alle associazioni protezionistiche.

Contributi e iniziative urgenti in fase transitoria

Nelle more dell’adeguamento del regolamento di attuazione della legge regionale n. 7/2005, la Giunta regionale può, con provvedimento motivato:

  • concedere i contributi previsti dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale n. 7/2005;
  • disporre le iniziative ritenute urgenti per una migliore protezione degli animali di affezione e per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Si tratta di una previsione temporanea, destinata ad applicarsi fino all’adeguamento del regolamento attuativo.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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