Circolare INAIL n. 25 del 13 maggio 2013
Visite mediche di revisione e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all'estero.<br />Aggiornamento delle modalita operative.<br />
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna e uniforma le procedure per le visite di revisione e gli altri accertamenti medico-legali riguardanti assicurati e reddituari residenti all'estero. Distingue le modalità operative tra Paesi UE, Paesi extraeuropei convenzionati e Paesi extraeuropei non convenzionati, disciplinando il flusso documentale, i rapporti con enti esteri e consolati, la traduzione degli atti, i rimborsi e le valutazioni finali della Sede. Vengono inoltre confermati i casi in cui le prestazioni economiche sono erogate direttamente all'interessato e viene stabilito che la Sede debba rimborsare le spese consolari entro 30 giorni dal ricevimento della nota spese, salvo diversa richiesta.
Visite mediche di revisione e accertamenti medico-legali per assicurati residenti all'estero: aggiornamento delle modalità operative
Visite mediche di revisione e accertamenti medico-legali per assicurati residenti all'estero
La circolare aggiorna le modalità operative da seguire per le visite mediche di revisione e per gli altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati e/o reddituari residenti all'estero. L'obiettivo è uniformare la prassi, distinguendo tra Paesi dell'Unione europea, Paesi extraeuropei convenzionati e Paesi extraeuropei non convenzionati, alla luce delle difficoltà emerse nei rapporti con enti esteri e autorità consolari.
Ambito di applicazione e finalità dell'intervento
La disciplina si applica agli assicurati e/o reddituari residenti all'estero per i quali siano previsti visite di revisione e/o accertamenti medico-legali anche in relazione all'eventuale evoluzione del grado di invalidità. La circolare richiama il quadro normativo europeo e nazionale e sostituisce integralmente le precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 34 del 31 marzo 1973 e n. 36 del 30 giugno 1978.
Traduzione della documentazione
Per la traduzione dei documenti, la regola generale prevede l'intervento della Sede tramite la Direzione regionale. Solo in caso di impossibilità la Sede può rivolgersi direttamente alla Direzione generale - Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.
Procedure per i Paesi membri dell'Unione europea
Per gli assicurati Inail residenti in un Paese UE o per i lavoratori distaccati che soggiornano temporaneamente nell'Unione, la richiesta di visita di revisione o di accertamento medico-legale segue il flusso dei moduli e formulari comunitari.
La Sede deve:
- inviare il modello E 123 o il Documento portabile DA1 indicando le prestazioni richieste per conto dell'Inail;
- verificare che il modulo E 125 trasmesso dall'ente estero contenga la documentazione necessaria;
- inoltrare il modulo E 125, verificato e vistato, all'Ufficio rapporti assicurativi extranazionali, tramite la Direzione regionale, per il rimborso delle visite o degli accertamenti espletati.
Se la richiesta di invio del modello E 123 o del DA1 proviene dall'ente estero, essa può essere inoltrata con modulo E 107, con SED DA001 oppure con lettera ordinaria.
Quando i moduli riguardano prestazioni medico-chirurgiche, ricovero o pronto soccorso, il rimborso deve essere richiesto alla ASL territorialmente competente, con contestuale comunicazione all'ente estero.
Per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali, le prestazioni economiche sono erogate direttamente all'interessato, anche se residente all'estero, poiché l'organismo estero non può agire per conto dell'Istituto in assenza di uno specifico accordo tra gli Stati membri interessati, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 987/2009.
Procedure per i Paesi extraeuropei convenzionati
Nei Paesi extraeuropei con i quali vigono convenzioni di sicurezza sociale, la Sede, valutata la necessità di visita o di altri accertamenti medico-legali, invia direttamente alle competenti istituzioni estere una lettera di incarico redatta secondo i facsimili allegati nn. 1 e 2, trasmettendone copia alla Direzione generale - Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.
Unitamente alla lettera e agli allegati deve essere inviato anche l'allegato n. 3, contenente in sintesi:
- gli elementi relativi alle cause e circostanze dell'infortunio o della malattia professionale;
- la natura, la sede e il decorso della lesione.
Non deve invece essere indicato il grado di inabilità del reddituario, per la diversità dei criteri di valutazione tra la legislazione nazionale e quella straniera.
Per gli esami radiografici, la Sede valuta caso per caso la necessità dell'inoltro e specifica nell'allegato n. 3 se debbano essere trasmesse radiografie e/o referti insieme alla relazione della visita.
La Sede inoltra poi il modulo 87-I, eventualmente accompagnato da fatture e documenti allegati, all'Ufficio rapporti assicurativi extranazionali, che provvede al pagamento.
Procedure per i Paesi extraeuropei non convenzionati
Nei Paesi extraeuropei privi di convenzione, la Sede, accertata la necessità della visita o di ulteriori accertamenti medico-legali, invia la lettera di incarico al Consolato italiano dello Stato e della località interessata, secondo i facsimili allegati nn. 1a e 2a, con copia alla Direzione generale - Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.
Anche in questo caso va trasmesso l'allegato 3, che deve contenere in sintesi gli elementi essenziali del caso, senza indicare il grado di inabilità. Per gli esami radiografici la Sede decide di volta in volta se richiedere radiografie e/o referti, indicandolo nell'allegato 3 insieme alla relazione della visita.
L'indirizzario delle autorità consolari italiane all'estero è reperibile sul sito del Ministero degli affari esteri.
Le spese relative agli accertamenti richiesti nei confronti dell'autorità consolare sono rimborsate dalla Sede in via posticipata, salvo diversa richiesta dell'autorità consolare, e l'operazione deve essere svolta entro 30 giorni dal ricevimento della nota spese.
Valutazioni della Sede e opposizioni
Ricevuta la relazione medica con la documentazione allegata, la Sede procede al giudizio valutativo e ne dà comunicazione all'interessato in tempi brevi ed eventualmente all'ente di patrocinio.
Se viene proposta opposizione ai sensi dell'art. 104 del d.p.r. n. 1124/1965 e successive modifiche, la Sede, ove ritenga fondati i motivi dell'opposizione, può disporre un supplemento di indagini e/o ulteriori accertamenti per una più approfondita disamina del caso.
Disposizioni finali
La circolare richiama le strutture territoriali a osservare puntualmente le istruzioni impartite e sostituisce integralmente le precedenti circolari Inail n. 34 del 31 marzo 1973 e n. 36 del 30 giugno 1978.
Punti principali
Ambito e finalità dell'aggiornamento
La circolare riguarda assicurati e/o reddituari residenti all'estero per i quali siano previsti visite di revisione e/o accertamenti medico-legali connessi anche all'eventuale evoluzione del grado di invalidità. L'intervento nasce dall'esigenza di superare le precedenti istruzioni del 1973 e del 1978, alla luce delle innovazioni normative e delle difficoltà operative nei rapporti con autorità consolari e organismi di collegamento, per garantire un'applicazione uniforme delle procedure.
Traduzione dei documenti
Per la traduzione della documentazione, la regola generale è che provveda la Sede tramite la Direzione regionale. Solo in caso di impossibilità la Sede può rivolgersi alla Direzione generale - Ufficio rapporti assicurativi extranazionali.
Procedura per i Paesi membri dell'Unione europea
Per assicurati Inail residenti in un Paese UE o lavoratori distaccati temporaneamente nell'Unione, la Sede invia il modello E 123 o il Documento portabile DA1 con l'indicazione delle prestazioni richieste. Deve poi verificare che il modulo E 125 proveniente dall'ente estero contenga la documentazione necessaria e inoltrarlo, verificato e vistato, all'Ufficio rapporti assicurativi extranazionali tramite la Direzione regionale per il rimborso all'ente estero. Se è l'ente estero a chiedere l'inoltro del modello E 123 o DA1, la richiesta può pervenire con E 107, SED DA001 o lettera ordinaria. Se le prestazioni riguardano cure medico-chirurgiche, ricovero o pronto soccorso, la richiesta di rimborso va inviata alla ASL competente, informando contestualmente l'ente estero. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, le prestazioni economiche sono pagate direttamente all'interessato anche se residente all'estero.
Procedura per i Paesi extraeuropei convenzionati
Quando il Paese extraeuropeo è convenzionato, la Sede, valutata la necessità di visita o altri accertamenti, invia direttamente la lettera di incarico secondo i facsimili allegati nn. 1 e 2 alle competenti istituzioni estere e, per conoscenza, alla Direzione generale - Ufficio rapporti assicurativi extranazionali. Con la lettera e gli allegati va trasmesso anche l'allegato n. 3, contenente in sintesi gli elementi su cause e circostanze dell'infortunio o malattia professionale e sulla natura, sede e decorso della lesione, senza indicare il grado di inabilità. Per gli esami radiografici la Sede valuta caso per caso, precisando sull'allegato n. 3 se debbano essere inviate radiografie e/o referti insieme alla relazione della visita. Il modulo 87-I, con eventuali fatture e documenti allegati, pervenuto dal Paese estero, va inoltrato all'Ufficio rapporti assicurativi extranazionali che cura il pagamento.
Procedura per i Paesi extraeuropei non convenzionati
Per i Paesi extraeuropei non convenzionati, la lettera di incarico viene inviata al Consolato italiano dello Stato e della località estera interessata, secondo i facsimili allegati nn. 1a e 2a, con copia alla Direzione generale - Ufficio rapporti assicurativi extranazionali. Anche in questo caso va trasmesso l'allegato 3 con i dati essenziali sul caso, senza indicare il grado di inabilità. La Sede valuta se richiedere radiografie e/o referti, indicandolo nell'allegato 3 insieme alla relazione della visita. L'indirizzario delle autorità consolari italiane all'estero è consultabile sul sito del Ministero degli affari esteri. Il rimborso delle spese per gli accertamenti richiesti all'autorità consolare è effettuato dalla Sede in via posticipata, salvo diversa richiesta, entro 30 giorni dal ricevimento della nota spese.
Valutazione finale e gestione dell'opposizione
Ricevuta la relazione medica e la documentazione allegata, la Sede procede al giudizio valutativo e ne dà comunicazione all'interessato in tempi brevi ed eventualmente all'ente di patrocinio. Se viene presentata opposizione ai sensi dell'art. 104 del d.p.r. 1124/1965 e successive modifiche, la Sede può disporre ulteriori indagini o accertamenti qualora ritenga fondati i motivi dell'opposizione.
Valore della circolare
La circolare invita le strutture territoriali a osservare puntualmente le nuove disposizioni e annulla e sostituisce le circolari Inail n. 34 del 31 marzo 1973 e n. 36 del 30 giugno 1978.
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