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Circolare

Circolare INAIL n. 21 del 24 aprile 2013

Legge 92/2012 (Riforma del lavoro) modifiche agli artt. 70 e segg. del d.lgs. 276/2003 lavoro occasionale accessorio. Obbligo assicurativo. Aspetti retributivi e contributivi. Istruzioni operative. Prestazioni.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 al lavoro occasionale accessorio, con il superamento dei precedenti limiti soggettivi e oggettivi e il consolidamento del limite economico annuo di 5.000 euro per lavoratore. Vengono chiariti gli ambiti particolari di agricoltura, committenti pubblici, impresa familiare, appalti e lavoratori stranieri, oltre agli obblighi di comunicazione preventiva all’INAIL, al regime sanzionatorio, ai requisiti dei voucher e al regime contributivo. È inoltre disciplinato il regime transitorio per i buoni già acquistati o richiesti prima dell’entrata in vigore della riforma e viene richiamata la base di calcolo delle prestazioni economiche INAIL.

Riforma del lavoro: disciplina del lavoro occasionale accessorio, obblighi assicurativi, aspetti retributivi e contributivi, istruzioni operative e prestazioni

Legge 92/2012: lavoro occasionale accessorio, obblighi assicurativi e istruzioni operative

La circolare fornisce l’interpretazione operativa della nuova disciplina del lavoro occasionale accessorio introdotta dalla legge n. 92/2012, come modificata dal decreto sviluppo. L’intervento normativo viene letto come una semplificazione del sistema dei voucher e, al tempo stesso, come uno strumento di contrasto all’uso improprio di prestazioni rese in modo abituale ma non regolarizzato.

Quadro normativo e finalità della riforma

La circolare richiama il nuovo assetto degli articoli 70 e 72 del d.lgs. n. 276/2003. La riforma ha sostituito la precedente disciplina fondata su limiti soggettivi e oggettivi, con l’obiettivo di ricondurre nell’alveo della legalità prestazioni lavorative che altrimenti sarebbero state svolte "in nero". Il documento si propone di assicurare comportamenti uniformi da parte delle Strutture territoriali, alla luce dei chiarimenti già forniti dal Ministero del lavoro.

Definizione di lavoro occasionale accessorio

La nuova definizione qualifica le prestazioni di lavoro accessorio come attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, importo soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Viene espressamente eliminato il richiamo alle precedenti causali soggettive e oggettive, con la conseguenza che, in linea generale, l’istituto risulta applicabile a tutte le tipologie di attività e di prestatori.

Limite economico generale e ulteriori limiti speciali

Il limite di 5.000 euro assume ora valore qualificante della fattispecie: il suo superamento comporta la violazione della disciplina sul lavoro accessorio, con possibile trasformazione del rapporto in lavoro subordinato e applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative. La circolare chiarisce che il limite è riferito al lavoratore e alla sommatoria dei compensi percepiti da tutti i committenti.

Sono inoltre richiamati limiti specifici:

  • per i committenti imprenditori commerciali o professionisti, il compenso non può superare 2.000 euro annui per ciascun singolo committente, rivalutati annualmente;
  • per il 2013, le prestazioni possono essere rese da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, entro il limite di 3.000 euro per anno solare.

In attesa del completamento del sistema di monitoraggio dei compensi, il committente può acquisire dal prestatore una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445/2000, circa il mancato superamento degli importi massimi; tale dichiarazione è considerata elemento necessario e sufficiente per escludere conseguenze sanzionatorie in capo al datore di lavoro.

Ambito di applicazione

Con la nuova disciplina, il lavoro occasionale accessorio si estende in via generale a tutte le attività e a tutti i prestatori, mentre i casi particolari vengono disciplinati solo per specifici settori o categorie di committenti. La circolare distingue in particolare agricoltura, committenti pubblici e impresa familiare.

Settore agricolo

Nel settore agricolo il lavoro accessorio è ammesso:

  • per attività lavorative di natura occasionale nell’ambito di attività agricole stagionali rese da pensionati e da giovani con meno di 25 anni, se iscritti a un ciclo di studi presso istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, oppure in qualunque periodo dell’anno se iscritti all’università;
  • per attività agricole rese a favore di produttori agricoli che nell’anno solare precedente abbiano realizzato, o prevedano di realizzare in caso di inizio attività, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, di cui almeno due terzi derivanti da cessione di prodotti;
  • in tale seconda ipotesi, le attività non possono essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

La circolare evidenzia che, in agricoltura, i voucher possono essere utilizzati fino a 5.000 euro solo se la prestazione è resa da pensionati o studenti giovani, oppure, indipendentemente dal lavoratore, se il committente è un piccolo imprenditore agricolo nei limiti indicati dalla norma.

Committenti pubblici

Per committenti pubblici devono intendersi le amministrazioni, gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009; rientra in tale nozione anche l’ente locale. I committenti pubblici possono ricorrere al lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli vigenti in materia di contenimento della spesa di personale e, ove previsto, del patto di stabilità interno. Vengono meno i precedenti vincoli relativi alle tipologie di prestazioni e ai tipi di prestatori. Sul piano economico, per il committente pubblico opera il limite generale di 5.000 euro per prestatore.

Impresa familiare

La nuova formulazione dell’art. 70 non richiama più l’impresa familiare e viene meno anche il previgente limite di 10.000 euro annui. Dal 18 luglio 2012 l’impresa familiare rientra dunque nella disciplina generale e può utilizzare il lavoro occasionale accessorio per qualunque tipo di attività, nel rispetto dei limiti economici propri dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, ossia 2.000 euro annui per singolo committente.

La circolare segnala inoltre che il richiamo contenuto nel comma 4-bis dell’art. 72 all’impresa familiare di cui all’art. 70, comma 1, lett. g), non risulta più coerente con il nuovo impianto normativo. Resta, allo stato, ferma l’aliquota del 4% per il pagamento dei premi assicurativi INAIL sui buoni lavoro utilizzati dall’impresa familiare.

Utilizzo del lavoro accessorio negli appalti

Il Ministero del lavoro conferma che il lavoro accessorio può essere utilizzato solo in un rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale della prestazione. È quindi esclusa la possibilità che un’impresa recluti e retribuisca lavoratori per svolgere prestazioni in favore di terzi nell’ambito di appalto o somministrazione. L’unica eccezione espressamente richiamata riguarda gli steward delle società calcistiche, secondo la disciplina speciale già prevista.

Lavoratori stranieri

La circolare segnala come novità rilevante l’inclusione del reddito da lavoro accessorio nel reddito utile ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, secondo i limiti e le condizioni stabiliti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 4/2013.

Caratteristiche dei buoni lavoro e determinazione del compenso

I voucher vengono descritti come buoni di durata oraria, numerati progressivamente e datati. Il compenso è dunque parametrato alla durata della prestazione. Il valore nominale del voucher è fissato con decreto ministeriale. La circolare richiama anche il chiarimento ministeriale secondo cui, in agricoltura, è possibile fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni subordinate prevista dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa, in attesa della nuova determinazione dell’importo orario dei voucher.

Quanto alla data riportata sul buono, viene ricordato che il Ministero aveva inizialmente interpretato la previsione come limite di utilizzo entro 30 giorni dall’acquisto, ma tale indicazione è stata poi sospesa in attesa delle modifiche procedurali e telematiche. Pertanto, nelle more, restano ferme le precedenti indicazioni che non impongono un limite temporale di utilizzo.

Comunicazione preventiva all’INAIL

Resta invariato l’obbligo del committente di effettuare, prima dell’inizio della prestazione, la comunicazione preventiva all’INAIL. La comunicazione deve contenere:

  • i dati anagrafici, la tipologia di committente e il codice fiscale;
  • i dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore;
  • il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione;
  • la tipologia dell’attività, con il relativo codice lavorazione.

Il committente deve inoltre comunicare all’INAIL eventuali variazioni del periodo di svolgimento o gli annullamenti della dichiarazione. La circolare distingue le modalità operative a seconda del canale di distribuzione dei voucher:

  • per i voucher cartacei emessi dalle sedi INPS, la comunicazione avviene direttamente all’INAIL tramite fax gratuito, contact center integrato INPS/INAIL o sito INAIL;
  • per i voucher emessi da tabaccai abilitati, uffici postali, sportelli delle Banche Popolari o gestiti telematicamente dal sito INPS, la comunicazione avviene direttamente all’INPS, che la trasmette in tempo reale all’INAIL.

È inoltre richiamata la prospettiva di un accordo tra INPS e INAIL per far pervenire la comunicazione preventiva all’INAIL tramite INPS in tempo reale, così da consentire al committente l’utilizzo di un unico canale.

Disciplina sanzionatoria e trasformazione del rapporto

La mancata comunicazione preventiva all’INAIL incide sulla regolarità dell’attivazione della prestazione ed è sanzionata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 183/2010. La circolare ribadisce che la disciplina sanzionatoria si applica anche al superamento dei limiti quantitativi ed economici del lavoro accessorio.

In particolare, il superamento dei limiti economici può determinare la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative. La trasformazione opera, secondo gli indirizzi ministeriali richiamati, almeno nei casi in cui la prestazione sia resa nei confronti di un’impresa o di un lavoratore autonomo e sia funzionale all’attività di impresa o professionale. La valutazione tiene conto anche di indici di subordinazione, ad esempio la fungibilità della prestazione con quella di personale già dipendente.

La circolare richiama inoltre l’ipotesi dell’utilizzo dei voucher oltre il periodo di 30 giorni dall’acquisto, trattata dal Ministero come prestazione non preventivamente censita e quindi da considerare "in nero"; tuttavia tale profilo non è ancora operativo, perché il sistema procedurale non è stato completato.

Regime contributivo dei voucher

Il pagamento delle prestazioni continua ad avvenire tramite buoni lavoro. Il valore nominale del voucher include:

  • 13% di contribuzione alla Gestione separata INPS;
  • 7% per il premio INAIL;
  • 5% per il compenso del concessionario per la gestione del servizio.

Su un voucher da 10 euro nominali, il compenso netto percepito dal prestatore è pari a 7,50 euro.

Regime transitorio

La normativa transitoria mantiene l’utilizzo, secondo la disciplina previgente, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013. Entro tale data i committenti possono spendere anche i buoni acquistati prima del 18 luglio 2012, rispettando la vecchia disciplina quanto ad ambiti soggettivi e oggettivi, limiti economici, prestazioni dei percettori di sostegno al reddito e assenza di vincoli di parametrazione.

La circolare precisa inoltre che, se la comunicazione di avvio della prestazione era stata effettuata prima del 18 luglio 2012 e il versamento per l’acquisto dei voucher è avvenuto dopo tale data, la fattispecie rientra comunque nel regime transitorio, in ragione della sostanziale continuità della prestazione già avviata.

Prestazioni economiche INAIL

Per quanto riguarda le prestazioni, la circolare rinvia alle istruzioni vigenti: ai fini della determinazione delle prestazioni economiche, la retribuzione da assumere a base è il minimale di rendita; l’importo, diviso per 300, costituisce l’imponibile giornaliero per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta.

Punti principali

Nuovo quadro normativo e finalità della riforma

La legge n. 92/2012, anche per effetto delle modifiche del decreto sviluppo, ha riscritto la disciplina del lavoro occasionale accessorio, semplificando il sistema e rafforzando la funzione di emersione di attività svolte "in nero". La circolare richiama l’esigenza di uniformità applicativa sul territorio e le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro.

Definizione e limite economico generale

Il lavoro accessorio è qualificato come attività meramente occasionale che non può generare compensi superiori a 5.000 euro annui, riferiti alla totalità dei committenti e rivalutati annualmente. Sono eliminati i precedenti riferimenti a categorie soggettive e settori di attività, con ampliamento dell’applicazione a tutte le tipologie di attività e prestatori.

Limiti specifici per committenti imprenditori e sostegno al reddito

Per i committenti imprenditori commerciali o professionisti il limite è di 2.000 euro annui per ciascun singolo committente. Per il 2013, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono svolgere lavoro accessorio in tutti i settori, compresi gli enti locali, fino a 3.000 euro annui.

Agricoltura, committenti pubblici e impresa familiare

In agricoltura il lavoro accessorio è ammesso per attività stagionali rese da pensionati e da giovani under 25 studenti, nonché presso piccoli produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro. I committenti pubblici, inclusi gli enti locali, possono utilizzarlo nel rispetto dei vincoli di spesa e del patto di stabilità, con il solo limite economico generale. Per l’impresa familiare viene meno il precedente regime speciale e si applica la disciplina generale; resta tuttavia il riferimento al premio INAIL del 4% sui buoni lavoro impiegati dall’impresa familiare.

Appalti e rapporto diretto prestazione-utilizzatore

L’utilizzo dei voucher è ammesso solo nel rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale. È esclusa la possibilità che un’impresa recluti e retribuisca lavoratori per eseguire prestazioni a favore di terzi, come nei casi di appalto e somministrazione, salvo l’eccezione degli steward delle società calcistiche.

Lavoratori stranieri

Il reddito da lavoro accessorio concorre al reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, nei limiti e alle condizioni fissati dal Ministero del lavoro con la circolare n. 4/2013.

Voucher: caratteristiche, comunicazione preventiva e sanzioni

I buoni lavoro sono orari, numerati progressivamente e datati, con compenso parametrato alla durata della prestazione e valore nominale fissato dal Ministero. Resta l’obbligo di comunicazione preventiva all’INAIL, con indicazione dei dati del committente e del prestatore, del luogo, delle date presunte e della tipologia dell’attività, oltre alle eventuali variazioni o annullamenti. La mancata comunicazione e il superamento dei limiti economici comportano sanzioni; il superamento del limite può determinare la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Regime contributivo e valore del voucher

Il voucher da 10 euro comprende 13% di contribuzione alla Gestione separata INPS, 7% per il premio INAIL e 5% per il concessionario. Il netto per il prestatore è pari a 7,50 euro.

Regime transitorio e prestazioni INAIL

Restano utilizzabili, secondo la disciplina previgente e fino al 31 maggio 2013, i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della legge. La circolare richiama infine le regole sulle prestazioni economiche INAIL, da calcolare sul minimale di rendita diviso per 300.

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