Circolare INAIL n. 27 del 24 maggio 2013
Apprendistato. Disciplina generale e regime contributivo. Testo unico dell'apprendistato. Legge di stabilita 2012 (l. 183/2011) e Riforma del lavoro (l. 92/2012).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni sull’apprendistato alla luce del Testo unico (d.lgs. 167/2011), della legge di stabilità 2012 e della riforma del lavoro (l. 92/2012), fornendo indicazioni operative alle strutture territoriali sul profilo contributivo e sui riflessi ispettivi. Vengono riepilogate le tre tipologie di apprendistato, i principi generali del contratto, i nuovi limiti numerici alle assunzioni, la clausola di stabilizzazione e il relativo coordinamento con la contrattazione collettiva, oltre al regime sanzionatorio per violazioni formali o mancata formazione. La circolare chiarisce anche il regime transitorio e i tratti essenziali delle principali tipologie contrattuali, con particolare attenzione all’apprendistato professionalizzante.
Apprendistato: disciplina generale, tipologie, limiti all’assunzione, clausola di stabilizzazione, regime sanzionatorio e contributivo
Apprendistato. Disciplina generale e regime contributivo
La circolare aggiorna il quadro applicativo dell’apprendistato alla luce del Testo unico di cui al d.lgs. 167/2011, della legge di stabilità 2012 e della l. 92/2012. L’obiettivo è fornire alle strutture territoriali indicazioni operative sui riflessi contributivi, sui limiti di utilizzo dell’istituto e sui principali profili sanzionatori.
Quadro normativo e finalità dell’istituto
Il Testo unico, entrato in vigore il 25 ottobre 2011, ha semplificato la disciplina dell’apprendistato, configurandolo come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani. In deroga alla regola generale, la contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato per le attività stagionali.
Principi generali della disciplina
La circolare ricorda che la disciplina concreta è rimessa agli accordi interconfederali e ai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative, nel rispetto di alcuni principi inderogabili. Tra questi: forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale; durata minima di sei mesi, salvo attività stagionali; divieto di cottimo; possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori o di retribuzione percentuale e graduale; presenza di un tutore o referente aziendale; utilizzo dei fondi interprofessionali per la formazione; registrazione della formazione nel libretto formativo del cittadino; proroga del periodo formativo in caso di sospensioni involontarie superiori a 30 giorni; disciplina del recesso solo al termine della formazione con preavviso ex art. 2118 c.c.; prosecuzione automatica del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato se nessuna parte recede.
Tipologie di apprendistato
Il Testo unico sostituisce le precedenti figure con tre modelli: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca. La regolazione di dettaglio è affidata alla contrattazione collettiva o, per i profili formativi, agli accordi istituzionali previsti dalla normativa.
Limiti quantitativi alle assunzioni
La riforma modifica i limiti di utilizzo dell’istituto. Fino al 31 dicembre 2012 il numero di apprendisti non poteva superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio; dal 1° gennaio 2013 il rapporto massimo è pari a 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati o specializzati. Per i datori di lavoro con meno di 10 lavoratori resta fermo il limite del 100%. Se non vi sono lavoratori qualificati o specializzati, o se sono meno di tre, è possibile assumere al massimo 3 apprendisti. Le imprese artigiane restano soggette ai limiti della legge quadro per l’artigianato. Nel computo si considerano anche gli apprendisti somministrati. Gli apprendisti sono invece esclusi dai limiti numerici previsti da altre leggi o contratti collettivi per l’applicazione di specifici istituti, salvo diverse previsioni.
Clausola di stabilizzazione
La clausola di stabilizzazione opera nelle imprese con almeno 10 dipendenti. L’assunzione di nuovi apprendisti è consentita solo se, nei 36 mesi precedenti, almeno il 50% degli apprendisti dello stesso datore di lavoro sia stato mantenuto in servizio al termine del periodo formativo. Per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della l. 92/2012 la soglia è del 30%; il 50% si applica quindi dal 18 luglio 2015. Sono esclusi dal calcolo i rapporti cessati per recesso nel periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
La circolare chiarisce il rapporto tra clausola legale e clausola di stabilizzazione contrattuale: se la clausola legale non è applicabile, si osserva quella prevista dal contratto collettivo; se invece vi è coincidenza di ambito, e quindi l’azienda occupa almeno 10 lavoratori, prevale la clausola legale. In caso di violazione dei limiti, gli apprendisti assunti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto. Per le attività stagionali il Ministero del lavoro esclude l’applicazione della clausola generale di stabilizzazione, restando fermi gli eventuali diritti di precedenza previsti dai contratti collettivi.
Regime sanzionatorio
La circolare distingue tra due ipotesi. Se il datore di lavoro è esclusivamente responsabile della mancata formazione e ciò impedisce il raggiungimento delle finalità formative, si applica il regime già previsto dal d.lgs. 276/2003: il datore deve versare la differenza contributiva rispetto al livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto, aumentata del 100%, senza altre sanzioni per omessa contribuzione. Le violazioni relative alla formazione sono di competenza del solo Ministero del lavoro, che può impartire una disposizione con termine per adempiere; se l’Inail rileva l’inadempimento, deve segnalarlo alla Direzione territoriale del lavoro.
Se invece vengono violati i principi di attivazione e svolgimento del rapporto, si applica una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per ciascuna violazione, o da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva, con diffida obbligatoria ex art. 13 del d.lgs. 124/2004. Le violazioni riguardano, in particolare, forma scritta, patto di prova, piano formativo individuale, divieto di cottimo, regole di inquadramento/retribuzione e presenza del tutore o referente aziendale. In caso di mancato adempimento alla diffida o di mancato pagamento, il rapporto è trasmesso alla Direzione territoriale del lavoro. Se oltre alla mancanza di forma scritta manca anche la comunicazione obbligatoria di assunzione, si applica la sanzione per lavoro nero e non è possibile regolarizzare il rapporto come apprendistato.
Regime transitorio
Il testo ricorda che il d.lgs. 167/2011 prevedeva un regime transitorio per le Regioni e i settori non ancora allineati alla nuova disciplina. In tali casi, e comunque per non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, continuavano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Il regime transitorio è quindi cessato il 25 aprile 2012. È richiamato anche il chiarimento ministeriale secondo cui era possibile assumere lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato, mantenendo il regime contributivo agevolato e lo specifico incentivo previsto dalla legge.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Questa tipologia è applicabile in tutti i settori e mira anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. È destinata ai giovani tra i 15 e i 25 anni per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale. Gli aspetti formativi sono rimessi alle Regioni e alle Province autonome, previa intesa in Conferenza permanente e sentite le associazioni comparativamente più rappresentative.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
L’apprendistato professionalizzante si applica a tutti i settori, pubblici e privati, ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. È rivolto ai soggetti tra i 18 e i 29 anni; per chi è già in possesso di una qualifica professionale può iniziare dal 17° anno. La durata e la formazione sono demandate alla contrattazione collettiva; la componente formativa non può superare 3 anni, ovvero 5 anni per i profili artigiani individuati dai contratti di riferimento. La riforma del lavoro ha introdotto una durata minima di 6 mesi, salvo le attività stagionali. In assenza di una disciplina specifica nel contratto collettivo applicato, il Ministero consente il rinvio a un contratto collettivo di settore affine per determinare sia il trattamento normativo sia quello economico dell’istituto.
Punti principali
Quadro normativo e finalità del Testo unico
La circolare richiama il Testo unico dell’apprendistato (d.lgs. 167/2011), entrato in vigore il 25 ottobre 2011, che ha riordinato la materia in una disciplina semplificata composta da 7 articoli. L’apprendistato è definito come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani. È precisato che, in deroga alla regola generale, la contrattazione collettiva può prevedere contratti a tempo determinato per attività stagionali. La circolare, emanata in ragione delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2012 e dalla riforma del lavoro, ha lo scopo di fornire indirizzi alle strutture territoriali sui riflessi contributivi delle nuove disposizioni.
Disciplina generale e principi applicabili
La circolare elenca i principi generali che devono presidiare il contratto di apprendistato: forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale; durata minima di sei mesi, salvo diverse previsioni per le attività stagionali; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria finale o di applicare una retribuzione percentuale e graduale; presenza di un tutore o referente aziendale; possibilità di finanziamento della formazione tramite fondi interprofessionali; riconoscimento della qualifica e delle competenze ai fini di studio e formazione; registrazione della formazione nel libretto formativo del cittadino; proroga del periodo formativo in caso di sospensioni involontarie superiori a 30 giorni; eventuali forme di conferma in servizio; divieto di recesso senza giusta causa o giustificato motivo durante la formazione; facoltà di recesso al termine del periodo formativo con preavviso ex art. 2118 c.c., con prosecuzione del rapporto come ordinario lavoro subordinato a tempo indeterminato in mancanza di recesso.
Tipologie di apprendistato
Il Testo unico sostituisce le precedenti figure con tre tipologie: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca. La disciplina di dettaglio è rimessa agli accordi interconfederali o ai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge.
Limiti quantitativi alle assunzioni
La riforma del lavoro modifica i limiti numerici per l’assunzione di apprendisti. Fino al 31 dicembre 2012, il numero di apprendisti non poteva superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Dal 1° gennaio 2013, il rapporto massimo è pari a 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati o specializzati. Resta fermo il limite del 100% per i datori di lavoro con meno di 10 lavoratori. Se mancano lavoratori qualificati o specializzati, o se ne hanno meno di tre, il datore di lavoro può assumere al massimo 3 apprendisti. Per le imprese artigiane continuano ad applicarsi i limiti dimensionali della legge quadro per l’artigianato. Nel computo rientrano sia gli apprendisti direttamente assunti sia quelli somministrati. Gli apprendisti restano esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative, salvo diverse disposizioni specifiche.
Clausola di stabilizzazione e coordinamento con la contrattazione collettiva
La clausola di stabilizzazione si applica alle aziende con almeno 10 lavoratori. La nuova regola subordina l’assunzione di ulteriori apprendisti alla circostanza che, nei 36 mesi precedenti, almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro sia stato confermato al termine del periodo formativo. Per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della l. 92/2012 la percentuale è del 30%; il limite del 50% trova quindi applicazione solo dal 18 luglio 2015. Dal calcolo vanno esclusi i rapporti cessati per recesso nel periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. In caso di mancato rispetto della percentuale, è ammessa l’assunzione di un solo ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, oppure di un apprendista se nessun precedente è stato confermato. La circolare evidenzia il coordinamento con le eventuali clausole contrattuali di stabilizzazione, che non subiscono limiti legati all’organico; se la clausola legale non è applicabile, vale solo quella contrattuale, mentre nelle aziende con almeno 10 dipendenti prevale la clausola legale. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto. Per le attività stagionali, il Ministero del lavoro esclude l’applicazione delle regole generali di stabilizzazione, fermo restando l’eventuale diritto di precedenza previsto dalla contrattazione.
Regime sanzionatorio e competenze ispettive
La circolare distingue tra due ipotesi: inadempimento della formazione imputabile esclusivamente al datore di lavoro e violazione dei principi generali di attivazione e svolgimento del rapporto. Nel primo caso resta fermo il regime sanzionatorio del d.lgs. 276/2003: il datore deve versare la differenza tra contributi pagati e contributi dovuti sul livello di inquadramento superiore che sarebbe stato raggiunto al termine dell’apprendistato, aumentata del 100%, senza ulteriori sanzioni per omessa contribuzione. Le violazioni sulla mancata formazione sono di competenza esclusiva del Ministero del lavoro, che può adottare un provvedimento di disposizione assegnando un termine per adempiere; l’Inail, se rileva l’inadempimento, deve segnalarlo alla Direzione territoriale del lavoro. Nel secondo caso, per violazioni della forma scritta, del patto di prova, del piano formativo individuale, del divieto di cottimo, delle regole di inquadramento/retribuzione e della presenza del tutore, si applica una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro per ciascuna violazione, o da 300 a 1.500 euro in caso di recidiva, con procedura di diffida obbligatoria ex art. 13 d.lgs. 124/2004. In caso di mancata ottemperanza alla diffida o di mancato pagamento, la competenza a ricevere il rapporto è della Direzione territoriale del lavoro. Se oltre alla mancanza di forma scritta manca anche la comunicazione obbligatoria di assunzione, si applica la sanzione per lavoro nero e il rapporto non può essere regolarizzato come apprendistato.
Regime transitorio
La circolare ricorda che il Testo unico prevedeva un regime transitorio per le Regioni e i settori nei quali la nuova disciplina non fosse ancora operativa. In tali casi, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, si applicavano le precedenti disposizioni legislative e contrattuali. Il regime transitorio è dunque cessato il 25 aprile 2012. È inoltre richiamato il chiarimento ministeriale secondo cui era possibile assumere immediatamente lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato, ferma restando l’applicazione del regime contributivo agevolato e dello specifico incentivo previsto dalla normativa richiamata.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Questa tipologia si applica in tutti i settori di attività ed è finalizzata anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. È destinata ai giovani tra i 15 anni compiuti e i 25 anni, per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale. La disciplina degli aspetti formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome, previo accordo in Conferenza permanente e sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
L’apprendistato professionalizzante si applica in tutti i settori, pubblici e privati, ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. È rivolto ai soggetti tra i 18 e i 29 anni; per i giovani già in possesso di una qualifica professionale può iniziare dal 17° anno di età. La durata e le modalità della formazione sono rimesse alla contrattazione collettiva, ma la componente formativa non può superare 3 anni, oppure 5 anni per i profili artigiani individuati dalla contrattazione di riferimento. La riforma del lavoro ha introdotto una durata minima di 6 mesi, salve le attività stagionali. Il Ministero del lavoro ha inoltre ammesso, in mancanza di un contratto collettivo del settore o di una disciplina specifica nell’accordo applicato, il rinvio a un contratto collettivo di settore affine per definire sia il trattamento normativo sia quello economico dell’istituto.
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