Circolare INAIL n. 22 del 24 aprile 2013
Attribuzione dei livelli differenziati di professionalità al personale dell’area dei pro-fessionisti. Scheda di rilevazione dell’attività svolta dai professionisti, ai sensi dell’art. 36 del c.c.n.l. 16 febbraio 1999. Ramo legale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la rilevazione dell’attività svolta dai professionisti dell’area legale ai fini dell’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità. Introduce l’uso obbligatorio di una scheda di rilevazione, definisce chi deve redigerla e con quali pareri, e stabilisce le decorrenze applicative. Per la prima applicazione vengono fissati termini straordinari di trasmissione per gli anni 2008-2012, mentre a regime la scheda dovrà essere inviata ogni anno entro il 1° marzo. Sono inoltre abrogate le precedenti disposizioni in materia e sono indicate le modalità di notifica e diffusione della circolare.
Attribuzione dei livelli differenziati di professionalità per i professionisti del ramo legale e scheda di rilevazione delle attività svolte
Attribuzione dei livelli differenziati di professionalità al personale dell’area dei professionisti
La circolare disciplina, per il ramo legale, la rilevazione dell’attività svolta dai professionisti ai fini della valutazione per l’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità. Essa recepisce e coordina le fonti contrattuali e organizzative richiamate nel quadro normativo, precisando criteri, competenze, decorrenze e modalità di trasmissione della scheda di rilevazione.
Quadro normativo e finalità della circolare
La disciplina si inserisce nel contesto del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dei contratti collettivi nazionali richiamati in premessa, nonché della deliberazione commissariale n. 32 del 27 febbraio 2009, che ha ridefinito contingenti, criteri e modalità di attribuzione dei livelli differenziati di professionalità. È inoltre richiamata la determinazione direttoriale n. 7 dell’11 aprile 2013, con cui è stata approvata la scheda di rilevazione delle attività svolte dai professionisti del ramo legale, in sostituzione della determinazione n. 56 del 28 novembre 2011.
La finalità è quella di disporre di uno strumento uniforme per la valutazione dell’operato dei professionisti legali, in coerenza con i criteri già previsti dalla disciplina contrattuale e interna.
Scheda di rilevazione delle attività svolte
La circolare stabilisce che la valutazione del professionista, ai fini dell’art. 36 del c.c.n.l. 16 febbraio 1999, debba basarsi esclusivamente sulla scheda di rilevazione delle attività svolte dai professionisti del ramo legale, allegata alla circolare stessa. La scheda deve essere predisposta per tutti i professionisti legali, indipendentemente dal livello posseduto, e per tutti gli anni di riferimento.
Nel valutare l’attività del professionista, si deve tenere conto:
- delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente messe a disposizione della struttura professionale;
- degli obiettivi assegnati e dei carichi di lavoro;
- dell’impegno profuso;
- dell’attività svolta.
La compilazione deve avvenire secondo le istruzioni contenute nell’allegato 2 alla circolare.
Competenza alla redazione della scheda
La competenza alla redazione della scheda è articolata in base alla collocazione organizzativa del professionista:
- per i legali non incardinati nelle strutture centrali, la scheda è redatta dal Direttore regionale;
- per i legali incardinati nelle Strutture centrali, la scheda è redatta dal Direttore centrale risorse umane;
- per i legali incardinati presso le Avvocature distrettuali, la scheda è redatta dal Direttore regionale.
La redazione avviene sempre su parere del competente Coordinatore regionale o del competente Coordinatore distrettuale, ovvero dell’Avvocato generale nei casi indicati dalla circolare. In particolare, se il Coordinatore regionale o distrettuale partecipa alla selezione, il parere deve essere formulato dall’Avvocato generale.
Decorrenza della disciplina e impatto sulle procedure
La scheda di rilevazione entra in vigore dall’anno 2008 e produce effetti sulle procedure da bandire con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e successivi.
Dal 1° gennaio 2009, e quindi con effetti sulle procedure da bandire con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e successivi, la valutazione dell’operato dei professionisti deve considerare anche gli incarichi svolti e formalmente attribuiti dal Direttore generale.
Termini di trasmissione delle schede
Per la prima applicazione, le schede complete relative agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 devono essere trasmesse alla Direzione centrale risorse umane - Ufficio risorse umane entro e non oltre il 10 giugno 2013.
A regime, la trasmissione deve avvenire inderogabilmente entro il 1° marzo di ogni anno, salvo eventuali future modifiche della disciplina.
Abrogazioni
La circolare dispone l’abrogazione delle precedenti disposizioni in materia, in particolare:
- la lettera del Direttore generale del 27 febbraio 1991, relativa all’aggiornamento dello stato matricolare e alla rilevazione delle funzioni svolte dal personale della X qualifica funzionale;
- la circolare n. 91 del 24 novembre 1997, relativa ai livelli differenziati di professionalità dell’area professionisti, ai contingenti delle dotazioni organiche al 1° gennaio 1997 e alle modalità e criteri per l’attribuzione.
Notifica e diffusione
La circolare deve essere:
- notificata ai professionisti appartenenti al ramo legale secondo le modalità previste dalla circolare 3/73;
- diffusa al restante personale mediante affissione agli Albi di ciascuna Unità dell’Istituto per trenta giorni consecutivi.
Il Responsabile della struttura deve comunicare con la massima sollecitudine l’avvenuta notifica alla Direzione centrale risorse umane - Ufficio risorse umane, con nota unica e tramite e-mail all’indirizzo indicato nella circolare.
Allegati richiamati
Sono allegati alla circolare:
- la deliberazione n. 32 del 27 febbraio 2009;
- la determinazione del Direttore generale n. 7 dell’11 aprile 2013, con la scheda di rilevazione approvata e le relative istruzioni.
Punti principali
Finalità e quadro di riferimento
La circolare si colloca nel quadro delle norme contrattuali e regolamentari che disciplinano l’attribuzione del primo e secondo livello differenziato di professionalità al personale dell’area dei professionisti. Richiama l’art. 36 del c.c.n.l. 16 febbraio 1999 e le successive disposizioni contrattuali e deliberative che hanno ridefinito criteri, contingenti e modalità di valutazione.
Scheda di rilevazione delle attività
Ai fini della valutazione del professionista deve essere utilizzata esclusivamente la scheda di rilevazione delle attività svolte dai professionisti del ramo legale. La scheda, prevista per tutti i professionisti legali a prescindere dal livello posseduto e per tutti gli anni di riferimento, raccoglie gli elementi utili alla rilevazione dell’attività svolta e va compilata secondo le istruzioni allegate alla circolare.
Competenza alla redazione della scheda
La scheda è redatta dal Direttore regionale o, per i legali incardinati nelle Strutture centrali, dal Direttore centrale risorse umane, su parere del competente Coordinatore regionale o dell’Avvocato generale. Per i legali delle Avvocature distrettuali, la redazione spetta al Direttore regionale su parere del competente Coordinatore distrettuale. Se il Coordinatore regionale o distrettuale partecipa alla selezione, il parere è reso dall’Avvocato generale.
Decorrenza e criteri di valutazione
La scheda entra in vigore dall’anno 2008, con effetti sulle procedure da bandire con decorrenza 1° gennaio 2009 e successive. Dal 1° gennaio 2009, per le procedure da bandire con decorrenza 1° gennaio 2010 e successive, nella valutazione dell’operato dei professionisti si considerano anche gli incarichi svolti e formalmente attribuiti dal Direttore generale. La valutazione tiene conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente messe a disposizione della struttura, degli obiettivi assegnati, dei carichi di lavoro, dell’impegno profuso e dell’attività svolta.
Termini per la trasmissione delle schede
In sede di prima applicazione, le schede relative agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, complete in ogni parte, devono essere trasmesse alla Direzione centrale risorse umane - Ufficio risorse umane entro il 10 giugno 2013. A regime, la trasmissione deve avvenire inderogabilmente entro il 1° marzo di ogni anno, salvo successive modifiche.
Abrogazioni e diffusione
Sono abrogate le precedenti disposizioni richiamate dalla circolare, in particolare la lettera del Direttore generale del 27 febbraio 1991 e la circolare n. 91 del 24 novembre 1997. La circolare deve essere notificata ai professionisti del ramo legale secondo le modalità della circolare 3/73 e diffusa al restante personale mediante affissione agli Albi delle Unità per trenta giorni consecutivi. Il responsabile della struttura deve comunicare tempestivamente l’avvenuta notifica alla Direzione centrale risorse umane, anche via e-mail.
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