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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31183/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti agivano per ottenere la declaratoria di illegittimità della cessazione fattuale dei loro rapporti di lavoro con Sogei e la reintegrazione, sostenendo che l'interruzione (avvenuta nell'estate 2014) costituiva un licenziamento senza forma scritta e pertanto illegittimo (violazione artt. 1, 2 e 3 legge n. 604/1966). Ricorrenti deducevano inoltre che la loro esclusione dall'appalto era lesiva dei loro diritti, lamentando altresì questioni processuali correlate (richiamo a termini di decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 e presunta violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In primo e secondo grado i giudici avevano già respinto le domande dei ricorrenti, ritenendo legittimo l'appalto tra Sogei e la società appaltatrice e, in motivazione di appello, valutando che la domanda faceva sostanzialmente seguito (prosecuzione) ai giudizi precedenti nei quali era stata esclusa l'interposizione illecita e, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con Sogei. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo relativo alle spese, richiamando il principio della causalità ai fini della soccombenza: il giudice di merito può valutare globalmente il risultato della lite e decidere sulla ripartizione delle spese; l'eventuale accoglimento di una questione processuale non impedisce che la parte sia soccombente rispetto all'esito finale. Conseguentemente il ricorso è rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese di giudizio, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 legge n. 183/2010

    I ricorrenti hanno invocato la necessità di proporre il giudizio per non incorrere in decadenze previste dalla norma; la Corte ha comunque ritenuto che tale esigenza non comporti automaticamente un diritto alla compensazione delle spese e non modifica il giudizio sulla soccombenza complessiva.

  • artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla regolazione delle spese; la Corte ha confermato che la valutazione della ripartizione delle spese resta di merito e sottoposta a discrezionalità, nel rispetto del principio che le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    La Corte territoriale aveva riconosciuto una violazione formale dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla motivazione del primo giudice, ma Cassazione ha rilevato che l'accertamento di una censura procedurale non altera l'esito finale della lite né il principio della soccombenza globale, per cui non sussisteva obbligo automatico di compensazione delle spese.

  • artt. 1, 2, 3 legge n. 604/1966

    Richiamati dai ricorrenti come norme sul recesso dal rapporto di lavoro (forma e motivazione del licenziamento). I giudici di merito hanno ritenuto che la cessazione dell'assegnazione all'appalto non configurasse un licenziamento ricollegabile a Sogei, con conseguente rigetto delle domande basate su tali disposizioni.

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    Invocato nei precedenti giudizi in tema di illecita interposizione e legittimità dell'appalto; la giurisprudenza di merito aveva escluso l'illegittimità dell'appalto e l'interposizione di manodopera, con ricaduta sul rigetto delle domande successive relative a reintegrazione.

  • legge n. 1369/1960 (norme sull'intermediazione di manodopera)

    Riferita dalla Corte d'appello con riguardo ai giudizi precedenti che avevano analizzato l'eventuale interposizione; anche su questo rilievo i giudici avevano escluso profili di illiceità sussistenti nei rapporti dedotti dai ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha attestato l'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla norma, se dovuto.

Massime di principio

  • La valutazione della soccombenza ai fini delle spese va fatta in termini globali e di causalità: è soccombente chi, con la propria domanda o difesa, ha dato causa al processo che si conclude con esito negativo per la propria pretesa, anche se in parte aveva ottenuto questioni procedurali.
  • L'accoglimento di una censura processuale (es. violazione art.112 c.p.c.) non comporta automaticamente l'esito favorevole alla parte che ha proposto la domanda sostanziale; il risultato finale della lite è determinante ai fini della condanna alle spese.
  • La proposizione cautelativa del giudizio per evitare decadenze (richiami a norme come art. 32 L. n. 183/2010) non garantisce di per sé un trattamento favorevole sulle spese: il fatto di aver dovuto adire il giudice per non perdere diritti non obbliga il giudice a disporre la compensazione delle spese se il risultato della lite è la soccombenza della parte che ha agito.
  • Quando la controversia rappresenta la prosecuzione di giudizi preesistenti che sono già stati decisi su questioni sostanziali (es. illegittimità dell'appalto o interposizione), il giudice può dichiarare la pregiudizialità o valutare la dipendenza e decidere il nuovo giudizio anche sulla base di quanto già accertato.
  • La ripartizione delle spese di lite resta un potere discrezionale del giudice di merito, nel rispetto dei principi di causalità e vittoria/insuccesso complessivo; le parti devono pertanto documentare e motivare la richiesta di compensazione delle spese, ma il giudice può comunque rifiutarla purché motivi la decisione.

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