Cassazione Civile, Sentenza n. 15808/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 991/2023 della Corte d'Appello di Messina che, riformando parzialmente il giudizio di merito, aveva condannato le appellanti (Di Luca) all'arretramento del fabbricato per eliminare un avanzamento di circa 6 cm rispetto alla distanza preesistente tra le costruzioni, accogliendo in parte la consulenza tecnica d'ufficio. Le ricorrenti censuravano: (i) il calcolo della distanza, sostenendo che la Corte avrebbe illegittimamente computato lo spessore di un muretto di confine (muro di cinta) ai fini dell'art. 873 c.c./art. 878 c.c.; (ii) il travisamento e l'omesso esame delle conclusioni del c.t.u. e la mancata valutazione dell'abusività della costruzione del Condipodero. Inoltre avevano eccepito preliminarmente la mancanza di legittimazione attiva del Condipodero per mancata produzione di documentazione di accettazione dell'eredità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Condipodero: la proposizione del giudizio per la reintegrazione dell'integrità del patrimonio ereditario configura accettazione tacita dell'eredità e grava sugli opponenti l'onere di allegare e provare la mancata accettazione. La prima censura (calcolo della distanza e natura del muretto) è stata dichiarata inammissibile per novità e per mancata autosufficienza, perché le questioni sollevate implicavano accertamenti di fatto non posti dal giudice di merito e non documentati come dedotti nei precedenti gradi. La seconda censura (presunto travisamento della c.t.u.) è stata ritenuta inammissibile: le doglianze attengono a valutazioni di merito e a mere argomentazioni sulle conclusioni del consulente tecnico che non costituiscono "fatto storico" censurabile in cassazione; inoltre la motivazione della Corte d'appello supera il minimo costituzionale ed è congrua. La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. è stata rigettata per mancanza dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave). Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese processuali in favore del Condipodero, liquidate in € 200 per esborsi e € 3.500 per compenso oltre IVA, CPA e il rimborso forfettario del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario. La Corte ha altresì dichiarato sussistenti i presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 57 Regolamento Edilizio Comunale
Richiamato nei fatti come norma locale che disciplina le distanze tra costruzioni; la controversia ha per oggetto il rispetto di tale distanza in relazione ai lavori di ristrutturazione/adeguamento sismico
art. 873 c.c.
Norma sulle distanze tra costruzioni; la Corte territoriale ha applicato la disciplina delle distanze preesistenti tra fabbricati sanzionando l'avanzamento risultante dalla c.t.u.
art. 878 c.c.
Rilevato con riferimento ai modi di computo delle distanze e alla qualificazione degli elementi al confine (muro di cinta); la Corte di Cassazione ha però ritenuto la contestazione inammissibile perché questione di fatto non dedotta nei gradi precedenti
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)
Norme richiamate per inquadrare le censure in cassazione: n.3 per violazione di legge relativa alla motivazione e applicazione di norme, n.5 per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte specifica i limiti del sindacato di legittimità su motivazione e fatti e le stringenti condizioni per l'ammissibilità delle censure
art. 132 c.p.c., comma 2, n.4
Norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ricorda che il controllo di cassazione sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale (art.111 Cost.) e non consente un sindacato di merito esteso
artt. 195 e 196 c.p.c.
Norme sul mezzo istruttorio della consulenza tecnica d'ufficio; la sentenza chiarisce che le valutazioni del c.t.u. costituiscono apprezzamenti tecnico-scientifici e non fatti storici indipendenti, e che contestazioni generiche alle conclusioni del c.t.u. non sono, di per sé, censurabili in cassazione
art. 395 c.p.c., n.4
Richiamato come rimedio per il travisamento della prova quando ricorrano i presupposti per la revocazione per errore di fatto; la Corte osserva che l'eventuale travisamento propriamente detto non si cura mediante il ricorso per cassazione ma con gli strumenti previsti
art. 111 Cost., comma 6
Criterio del "minimo costituzionale" della motivazione: la Corte valuta che la motivazione della sentenza impugnata è adeguata e non priva del minimo richiesto
art. 96 c.p.c., comma 3
Norma sulle sanzioni per responsabilità processuale aggravata; la Corte rigetta la richiesta di condanna ex art.96 perché manca la prova di mala fede o colpa grave delle ricorrenti
art. 92 c.p.c.
Principio che le spese seguono il destino della causa; la Corte sottolinea che la compensazione delle spese è un'ipotesi eccezionale che richiede adeguata motivazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Previsione sul raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione; la Corte dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio, se dovuto
Massime di principio
- Chi propone in giudizio domande dirette a reintegrare o tutelare il patrimonio ereditario può essere considerato come avendo accettato tacitamente l'eredità; l'onere di provare la mancata accettazione grava su chi lo eccepisce
- In cassazione non sono ammesse censure che introducono fatti nuovi o richiedono accertamenti di fatto non svolti nei gradi precedenti; il ricorrente deve dimostrare che la questione era già stata proposta e dove nel fascicolo
- La qualificazione di elementi al confine (es. muretto/muro di cinta) e il calcolo delle distanze sono valutazioni in gran parte fondate su accertamenti di fatto e perizia tecnica: contestazioni su questi punti vanno svolte e documentate nei gradi di merito
- Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio costituiscono valutazioni tecnico-scientifiche e non sempre sono "fatto storico" deducibile in cassazione; per denunciare omesso esame di un fatto decisionale in cassazione occorre indicare precisamente il fatto, dove risulta dagli atti e la sua decisività
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione è limitato al controllo del minimo costituzionale (art. 111 Cost.); non è ammesso un riesame esteso delle valutazioni di merito
- La compensazione delle spese è eccezionale e richiede motivazione adeguata del giudice: in assenza di soccombenza reciproca prevale il principio che le spese seguono il vincitore
- Per ottenere la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. è necessario provare la mala fede o la colpa grave della parte soccombente; la mera infondatezza delle tesi non è sufficiente
- Chi intende impugnare in Cassazione deve indicare con precisione i provvedimenti/atti nei quali le questioni sono state già sollevate in precedenza, altrimenti la censura rischia di essere dichiarata inammissibile per novità
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15651/2026 del 22/05/2026
- Sentenza civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15679/2026 del 22/05/2026
- Sentenza civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15716/2026 del 22/05/2026
- Sentenza civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15783/2026 del 22/05/2026
- Sentenza civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15785/2026 del 22/05/2026
- Sentenza civile · 22 mag 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 15787/2026 del 22/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →