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Legge

L.R. Lazio 5/2003

Norme in materia di società esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 5/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per il Lazio la cessione, tramite gara pubblica, di azioni o quote regionali in società di trasporto pubblico locale, fissando requisiti dei partecipanti, maggioranza pubblica residua e monitoraggio del processo. Prevede inoltre la proroga di alcuni affidamenti in caso di cessione di almeno il 15% e la costituzione della società pubblica proprietaria dei beni entro 6 mesi dall’entrata in vigore.

Cessione di partecipazioni regionali in società di trasporto pubblico locale

Cessione di partecipazioni regionali in società di trasporto pubblico locale

La legge regionale del Lazio disciplina la dismissione, da parte della Regione, delle proprie partecipazioni in società che gestiscono servizi di trasporto pubblico. Il provvedimento definisce le condizioni per la selezione degli acquirenti, i limiti alla partecipazione privata e alcune misure collegate al processo di privatizzazione.

Ambito di applicazione e finalità

La Regione può cedere azioni o quote di capitale di società che svolgono il servizio di trasporto pubblico. La disciplina si applica anche ai Comuni che partecipano a società di trasporto pubblico locale, i quali possono avvalersi delle stesse disposizioni.

Procedura di cessione e requisiti dei concorrenti

La cessione deve avvenire mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica rivolta a imprese private o miste operanti nel settore del trasporto. Sono richiesti requisiti specifici di esperienza e dimensione economico-operativa:

  • gestione di servizi di trasporto pubblico per almeno tre anni;
  • percorrenza autobus pari ad almeno un quinto di quella svolta dalla società partecipata dalla Regione;
  • valore della produzione pari ad almeno un quarto di quello della società partecipata, con riferimento ai tre anni precedenti la procedura.

Per le imprese riunite in associazione temporanea o in consorzio, i requisiti possono essere posseduti cumulativamente, purché almeno una di esse li detenga in misura non inferiore al 55%.

Soggetti esclusi

Non sono ammesse alle procedure:

  • imprese che non abbiano la forma di società di capitali;
  • società estere aventi sede in Stati che non riconoscono gli stessi diritti alle società con sede in Italia.

Vincoli sulla partecipazione pubblica e supporto tecnico

La legge impone che, nonostante la cessione, la partecipazione pubblica resti maggioritaria. Per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, la Regione si avvale di un advisor selezionato tra le maggiori imprese specializzate e certificate.

Effetti sugli affidamenti e regime transitorio

In caso di cessioni, ai sensi della legge, di almeno il 15% di azioni o quote sociali, gli affidamenti nei confronti delle società interessate sono prorogati al 31 dicembre 2004, salve eventuali ulteriori proroghe previste dalla normativa statale.

Costituzione della società pubblica proprietaria dei beni

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge deve essere costituita la società pubblica proprietaria dei beni, in attuazione dell’articolo 35, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Monitoraggio del processo di privatizzazione

Presso la commissione consiliare competente in materia di trasporti è istituito un comitato di cinque esperti esterni, con funzioni di monitoraggio informativo del processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione e dell’attuazione della legge.

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