Circolare numero 165 del 6-11-2002
SOMMARIO: Art. 5 comma 1 dell’ordinanza del Ministero dell’Interno del 24 gennaio 2002, n° 3175. Soggetti interessati. Periodi contributivi oggetto della sospensione. Recupero dei contributi sospesi. Adempimenti delle Sedi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il differimento al 1° gennaio 2003 del recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i soggetti residenti nei territori interessati dal sisma e per quelli colpiti da ordinanze sindacali di sgombero. Sono richiamate le categorie di soggetti interessati, i periodi contributivi sospesi per i "disastrati" e per i "danneggiati", le modalità di recupero in rate senza interessi né sanzioni, nonché gli adempimenti richiesti alle sedi territoriali e l’uso del modello TERR./AGR. per l’autocertificazione. Viene inoltre fissato il termine del 6 dicembre 2002 per la presentazione delle domande di rateizzazione e richiamata la procedura "gestione ex SCAU" con le sigle T97-dis e T97-dan.
Differimento dal 1° gennaio 2003 del recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i soggetti colpiti dal sisma
Differimento del recupero dei contributi sospesi per eventi sismici
La circolare disciplina il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi in favore dei soggetti colpiti dal sisma richiamato nelle ordinanze indicate. L’effetto principale è il differimento del termine di recupero al 1° gennaio 2003, con modalità di pagamento rateali e senza aggravio di interessi o sanzioni.
Ambito soggettivo
La circolare distingue due categorie di destinatari:
- i soggetti residenti nei Comuni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 2694/97, definiti "disastrati";
- i soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria di cui all’art. 1, comma 1, della medesima ordinanza, le cui abitazioni o sedi operative siano state colpite da ordinanze sindacali di sgombero, definiti "danneggiati".
Periodi di sospensione dei contributi
Per i soggetti "disastrati", l’ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 ha precisato che la sospensione riguarda il periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 e interessa:
- aziende agricole assuntrici di manodopera: 2° e 3° trimestre 1997;
- aziende autonome (CD/CM/IATP): 3° e 4° rata 1997;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari: 3° e 4° rata 1997.
Per i soggetti "danneggiati", l’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998 ha stabilito che la sospensione va dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999 e riguarda:
- aziende agricole assuntrici di manodopera: 2° e 3° trimestre 1997 e 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1998;
- aziende autonome (CD/CM/IATP): 3° e 4° rata 1997 e 1°, 2°, 3° e 4° rata 1998;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari: 3° e 4° rata 1997 e 1°, 2°, 3° e 4° rata 1998.
Adempimenti che restano dovuti
La sospensione non incide sugli obblighi dichiarativi. Restano quindi dovute:
- le dichiarazioni trimestrali mod. ACC1 e DMAG;
- le dichiarazioni annuali modd. ACC/1CF/PC;
- le denunce di variazione dei lavoratori autonomi.
Tali adempimenti sono infatti necessari per l’aggiornamento delle posizioni assicurative dei soggetti e dei lavoratori agricoli interessati.
Recupero dei contributi sospesi
Il recupero decorre dal 1° gennaio 2003 e avviene senza interessi né sanzioni. La circolare prevede una rateazione pari a otto volte la durata della sospensione:
- 56 rate per i soggetti "disastrati" (7 mesi x 8);
- 176 rate per i soggetti "danneggiati" (22 mesi x 8).
È inoltre previsto che le aziende possano scegliere una rateizzazione diversa, nei limiti indicati nel modello, oppure il pagamento in unica soluzione.
Modello TERR./AGR. e autocertificazione
In allegato è predisposto il modello TERR./AGR., da presentare alla Sede competente, con cui le aziende interessate possono autocertificare il possesso dell’ordinanza sindacale di sgombero. Il modello deve essere compilato con i dati identificativi dell’azienda e con l’indicazione della tipologia di rateizzazione richiesta:
- "ope-legis";
- numero inferiore a quello previsto per legge;
- unica soluzione.
Adempimenti delle sedi territoriali
Le Sedi interessate devono attivarsi con urgenza nei confronti delle Associazioni datoriali e degli Enti di Patronato, già informati a livello centrale, per illustrare i contenuti della circolare e favorire la corretta compilazione delle domande di rateizzazione. Le domande devono pervenire entro il 6 dicembre 2002, così da consentire l’acquisizione dei dati e la successiva predisposizione delle modalità di pagamento.
Gestione informatica delle pratiche
Per l’acquisizione dei provvedimenti e delle domande si richiama la circolare n. 158 del 23 ottobre 2002, che ha introdotto l’implementazione della procedura "gestione ex SCAU" per la gestione delle partite sospese. Le sigle da utilizzare nella procedura sono T97-dis e T97-dan.
Punti principali
Differimento del recupero dei contributi sospesi
L’art. 5, comma 1, dell’ordinanza del Ministero dell’Interno 24 gennaio 2002, n. 3175, stabilisce che il differimento dei termini per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, come disposto dal comma 4 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 3168 del 18 dicembre 2001, decorre dal 1° gennaio 2003. Il differimento si applica sia ai soggetti residenti e con sede operativa nei territori interessati dal sisma sia a quelli raggiunti da ordinanze sindacali di sgombero.
Soggetti interessati
Sono individuate due categorie di beneficiari: a) i soggetti residenti nei Comuni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, dell’ordinanza n. 2694/97, qualificati come "disastrati"; b) i soggetti residenti nelle regioni Marche e Umbria di cui all’art. 1, comma 1, della medesima ordinanza, le cui abitazioni o sedi di attività operative siano state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, qualificati come "danneggiati".
Periodi contributivi sospesi
Per i soggetti "disastrati" la sospensione, come precisato dall’ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, riguarda il periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 e concerne: aziende agricole assuntrici di manodopera per il 2° e 3° trimestre 1997; aziende autonome (CD/CM/IATP) per la 3° e 4° rata 1997; piccoli coloni e compartecipanti familiari per la 3° e 4° rata 1997. Per i soggetti "danneggiati", come precisato dall’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, la sospensione va dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999 e riguarda: aziende agricole assuntrici di manodopera per il 2° e 3° trimestre 1997 e per il 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 1998; aziende autonome (CD/CM/IATP) per la 3° e 4° rata 1997 e per il 1°, 2°, 3° e 4° rata 1998; piccoli coloni e compartecipanti familiari per la 3° e 4° rata 1997 e per il 1°, 2°, 3° e 4° rata 1998.
Adempimenti non sospesi
La sospensione non riguardava la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (mod. ACC1 e DMAG) e annuali (modd. ACC/1CF/PC), né le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi, poiché tali adempimenti restavano necessari per l’aggiornamento delle posizioni assicurative dei soggetti e dei lavoratori agricoli interessati.
Modalità di recupero e rateizzazione
Il versamento dei contributi sospesi deve essere recuperato, senza interessi né sanzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2003. La rateazione è pari a otto volte la durata della sospensione: per i soggetti "disastrati" il debito viene versato in 56 rate (7 mesi x 8); per i soggetti "danneggiati" in 176 rate (22 mesi x 8).
Modello TERR./AGR. e scelta della rateizzazione
È allegato il modello TERR./AGR., da presentare alla Sede competente, con il quale le aziende interessate possono autocertificare il possesso dell’ordinanza sindacale di sgombero. Il modello deve essere compilato con i dati identificativi dell’azienda e con la scelta tra rateizzazione "ope-legis", numero di rate inferiore a quello previsto per legge oppure pagamento in unica soluzione.
Adempimenti delle sedi e scadenza
Le Sedi interessate devono contattare con urgenza le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato per illustrare i contenuti della circolare e sensibilizzarli sulla corretta compilazione delle domande di rateizzazione. Le domande devono pervenire entro il 6 dicembre 2002, in modo da consentire la predisposizione delle modalità di pagamento che saranno comunicate con successiva circolare.
Gestione procedurale delle partite sospese
Per l’acquisizione dei provvedimenti e delle domande si richiama la circolare n. 158 del 23 ottobre 2002, che ha previsto l’implementazione della procedura "gestione ex SCAU" per la gestione delle partite sospese. Le sigle accettate dalla procedura sono T97-dis e T97-dan.
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