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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01443/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex legge 26/11/2010 n.199. Si deduceva violazione di legge e illogicità della motivazione: secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente formulato un giudizio di "non meritevolezza" (concetto non previsto dalla disciplina speciale) e avrebbe omesso una valutazione concreta e specifica del pericolo di commissione di ulteriori reati, limitandosi a considerare il solo comportamento intramurario.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: sebbene il Tribunale abbia incidentalemente usato il concetto di "meritevolezza" (errore di diritto sanabile ex art. 619 c.p.p.), nella sostanza il giudice ha motivato adeguatamente l'esclusione della misura domiciliare ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. d) legge n.199/2010, individuando "specifiche e motivate ragioni" per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti. La decisione si è fondata su un quadro probatorio che comprendeva gravi infrazioni disciplinari intramurarie recenti (trasferimento per motivi di ordine e sicurezza, episodio di intimidazione/sopraffazione, rilievo per traffico/possesso di beni non consentiti), precedenti condanne per stupefacenti, carichi pendenti e tre denunce per violenza sessuale, possesso d'armi e danneggiamento. Conseguentemente il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge 26 novembre 2010, n.199

    la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (...)

    La norma istituisce una speciale forma di esecuzione domiciliare per pene brevi; prevede anche cause di esclusione (tra cui il pericolo di commissione di altri delitti) e va applicata autonomamente rispetto alla disciplina ordinaria della detenzione domiciliare (art.47-ter O.p.), senza richiedere valutazioni di "meritevolezza" come condizione autonoma.

  • art. 1, comma 2, lett. d), legge n.199/2010

    vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato

    Costituisce causa di esclusione dall'esecuzione domiciliare la sussistenza di specifiche e motivate ragioni che facciano ritenere il rischio di commissione di altri reati; tali ragioni possono fondarsi su elementi intramurari ed extramurari e devono essere adeguatamente indicate dal giudice.

  • art. 1, comma 8, legge n.199/2010

    Stabilisce che la disciplina di cui all'art.47-ter O.p. è applicabile solo se compatibile con la legge 199/2010, sottolineando la disciplina autonoma e la non sovrapposizione automatica tra le due norme.

  • art. 47-ter Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354)

    Disciplina ordinaria della detenzione domiciliare basata, tra l'altro, su criteri di meritevolezza; tuttavia la legge n.199/2010 opera in deroga e non richiede le stesse valutazioni di meritevolezza ove non incompatibile.

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario

    Elenca delitti che, se commessi, escludono l'accesso a misure detentive attenuate; citato tra le cause generali di esclusione previste dall'art.1 comma 2 della legge n.199/2010.

  • artt. 102, 105, 108 cod. pen.

    Riferimenti alle categorie di recidiva o alla qualifica del reo (delinquente abituale, professionale o per tendenza) come possibili cause di esclusione dall'esecuzione domiciliare.

  • art. 14-bis e 14-ter Ordinamento penitenziario

    Norme relative a particolari regimi di sorveglianza e agli strumenti di reclamo: indicano limitazioni all'assegnazione di forme attenuate di esecuzione per chi è sottoposto a regime di sorveglianza particolare.

  • art. 27 Cost.

    Principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, richiamato come finalità sottesa all'istituto della esecuzione domiciliare introdotto dalla legge n.199/2010.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di correggere errori manifesti o incidentali nel provvedimento impugnato senza annullarne l'efficacia quando l'errore non incide sulla tenuta complessiva della decisione.

Massime di principio

  • La legge n.199/2010 prevede una forma autonoma di esecuzione domiciliare per pene non superiori a 18 mesi: non è necessaria la stessa valutazione di "meritevolezza" prevista per la detenzione domiciliare ordinaria, ma l'accesso può essere escluso se sussistono specifiche e motivate ragioni di pericolo di commissione di altri reati.
  • Comportamenti trasgressivi intramurari, singulari o ripetuti, possono costituire indici rilevanti, combinati con precedenti condanne, procedimenti pendenti e denunce, per ritenere sussistente il rischio di recidiva e giustificare l'esclusione dalla misura domiciliare.
  • Un vizio terminologico (es. parlare di "meritevolezza" quando non richiesta) è generalmente sanabile se la motivazione sostanziale contiene elementi specifici e sufficienti a fondare la decisione.
  • Il giudice deve motivare in modo specifico e motivato la sussistenza del pericolo di commissione di altri delitti: valutazioni generiche o prive di collegamento a fatti concreti possono essere censurate con esiti favorevoli al ricorrente.
  • In ipotesi di contrasto, per impugnare efficacemente un diniego di detenzione domiciliare ex lege 199/2010, è utile dimostrare l'assenza di elementi concreti che colleghino il comportamento (intramurario o extramurario) al reale rischio di commissione di nuovi reati e/o provare l'idoneità ed effettività del domicilio e la tutela delle persone offese.

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