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Sentenza

Sentenza n. 15090/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202515758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento dell'abilitazione professionale conseguita in Romania per la classe di concorso AJ-55, con riconoscimento limitato alla classe A-30 (Musica)

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che, nell'ambito del procedimento di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, ha riconosciuto la coerenza del percorso estero con la classe di concorso A-30 (Musica), ma ha negato il riconoscimento per la classe AJ-55 (Pianoforte). Ha dedotto, con cinque motivi, l'erroneità del diniego, la disparità di trattamento rispetto ai docenti abilitati in Italia su una sola classe di concorso, la violazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria, l'eccesso di potere per omessa valutazione dell'intero compendio delle competenze professionali, la disparità rispetto a precedenti riconoscimenti asseritamente fondati sui medesimi percorsi di studio, la violazione della disciplina sulle misure compensative e il difetto di motivazione. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 16, 17 e 22 del d.lgs. 206/2007, del principio del soccorso istruttorio, del principio di buona fede di cui all'art. 4, par. 3, TUE, il difetto di istruttoria, l'irragionevolezza, la violazione dell'EQF, dell'art. 3 Cost. e del principio nemo potest venire contra factum proprium. In particolare, ha sostenuto che il percorso abilitante rumeno fosse equivalente anche rispetto all'insegnamento del pianoforte e che l'Amministrazione avrebbe dovuto disporre misure compensative in presenza di eventuali divergenze.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla pretesa al riconoscimento pluriclasse, il Collegio ha aderito all'orientamento secondo cui il riconoscimento di un unico titolo estero per un numero indeterminato di classi di concorso aggirerebbe la normativa nazionale e determinerebbe una discriminazione indiretta, o 'al contrario', rispetto ai docenti abilitati in Italia per una sola classe. La disciplina nazionale delle classi di concorso è stata ritenuta proporzionata: è idonea e necessaria a garantire la specializzazione del corpo docente e non eccede quanto indispensabile, poiché viene comunque riconosciuta la classe più affine. Le censure procedimentali sono state respinte mediante applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che il provvedimento avrebbe potuto avere contenuto diverso, essendo stata comunque riconosciuta una classe di concorso. Le censure sull'equivalenza del percorso rumeno, sul difetto di motivazione e sulle misure compensative sono state ritenute non provate e infondate: l'Adeverinta rumena indicava soltanto la classe 'musica', senza specifico riferimento al pianoforte, mentre il percorso estero risultava, per l'abilitazione sulla materia, incentrato sugli aspetti psicopedagogici dell'insegnamento. La motivazione del diniego è stata ritenuta percepibile e comprensibile, perché fondata sull'assenza di abilitazione alla professione docente corrispondente alla classe AJ-55. È stata infine respinta la censura di disparità di trattamento per mancata produzione dei decreti che avrebbero riconosciuto ad altri docenti sia la classe Musica sia quella Pianoforte, con conseguente carenza probatoria ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Le spese sono state compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 206/2007

    Secondo quanto ritenuto dall’Amministrazione il percorso estero del ricorrente appare in linea con la classe di concorso A-30 (Musica), che viene riconosciuta, mentre non appare coerente, o comunque non appare aver contemplato, attività relative alla classe di concorso AJ-55 (Pianoforte) e, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, sarebbe possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali conseguite in un altro paese unicamente per una classe di concorso.

    Il provvedimento applica la disciplina nel senso che il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro può essere riferito a una specifica classe di concorso e non comporta automaticamente il riconoscimento per una pluralità indeterminata di classi.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Quanto alle doglianze procedimentali di cui in particolare al secondo motivo, anch’esse sono infondate considerando che il provvedimento non appare avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello effettivamente emesso. E tanto sia perché una classe di concorso viene comunque riconosciuta, sia perché il ricorrente non ha prodotto in giudizio elementi o prove per affermare la possibilità di un diverso provvedimento, di modo che va applicato l’art. 21 octies, comma 2, della l. 241/90.

    Le violazioni procedimentali non determinano l'annullamento quando l'Amministrazione dimostri, o il giudizio consenta di ritenere, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; l'onere di allegare e provare la concreta possibilità di un esito diverso grava sul ricorrente.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    In questo senso, il predetto principio di proporzionalità impone di riconoscere una materia (a condizione naturalmente che sussistano tutte le altre condizioni di cui al Trattato ed alla Direttiva 2013/55/UE), al fine di realizzare il principio della libera circolazione, ma non impone di riconoscere plurime materie, perché ciò andrebbe oltre quanto necessario ai fini del rispetto del predetto principio cardine.

    Le eventuali misure compensative e il principio di proporzionalità possono imporre il riconoscimento della materia corrispondente o più affine, ma non obbligano a estendere il riconoscimento a più classi di concorso quando ciò ecceda quanto necessario per la libera circolazione dei professionisti.

  • art. 64 c.p.a.

    Infine, per quanto concerne l’asserita disparità di trattamento di cui in particolare al quinto motivo di ricorso, deve dirsi che non sono stati depositati in atti i decreti che asseritamente riconoscono ad altri docenti la classe di concorso musica e congiuntamente la classe di concorso “pianoforte”, per cui sussiste carenza probatoria su tale punto, ex art. 64 c.p.a..

    La disparità di trattamento deve essere comprovata mediante la produzione degli atti amministrativi posti a confronto; in mancanza, la censura non può essere accolta per carenza probatoria.

Massime di principio

  • Il riconoscimento in Italia di una qualifica professionale docente conseguita in un altro Stato membro non comporta automaticamente il riconoscimento per una pluralità indeterminata di classi di concorso, quando il titolo estero non dimostri una specifica abilitazione per ciascuna di esse.
  • La disciplina nazionale che articola l'abilitazione all'insegnamento in specifiche classi di concorso è compatibile con il principio di libera circolazione quando è idonea e necessaria a garantire la specializzazione del corpo docente e riconosce almeno la classe di concorso più affine al titolo estero.
  • Il principio di proporzionalità può imporre il riconoscimento della materia corrispondente o più affine al titolo conseguito all'estero, ma non impone il riconoscimento di ulteriori classi di concorso prive di una specifica corrispondenza documentata.
  • Le violazioni procedimentali non determinano l'annullamento del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, quando il ricorrente non dimostri che, in assenza della violazione, l'esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso.
  • La censura di disparità di trattamento richiede la produzione degli atti amministrativi che dimostrino l'identità o sostanziale comparabilità delle situazioni poste a confronto; la mera allegazione dell'esistenza di precedenti favorevoli non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioInvalidità del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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